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Sentenza

Sentenza del 20/01/2022 n. 1687 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato a T. s.r.l. un avviso di accertamento per il 2004, disconoscendo costi per prestazioni pubblicitarie ritenute inesistenti: il prestatore non avrebbe avuto capacità organizzativa, non aveva presentato dichiarazioni dei redditi e non risultava che avesse effettivamente incassato gli importi. In primo grado la CTP di Pesaro aveva accolto il ricorso della società; il contraddittorio di merito si era svolto con produzione di fatture, contratti e documentazione bancaria da parte della contribuente. L'Agenzia ha impugnato la sentenza di gravame con tre motivi volti a censurare la valutazione delle prove e l'omesso esame di fatti decisivi. Il ricorso per la cassazione è poi risultato notificato a B.M., che si dichiarava ex liquidatore della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata legittimazione passiva della parte notificata (B.M.). La Corte ha rilevato l'assenza di qualsiasi elemento probatorio che attestasse l'effettiva estinzione della società T. s.r.l. (cancellazione dal registro delle imprese). Poiché l'estinzione rileva soltanto con la cancellazione dal registro e, in mancanza di tale prova, non si può ritenere instaurata la successione nel processo a favore del presunto socio o ex rappresentante, il ricorso notificato a persona priva di legittimazione è inammissibile. La Corte non si è pronunciata nel merito sui motivi fiscali proposti dall'Agenzia. Nessuna statuizione sulle spese, dato che l'intimato non si è costituito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 6 del 2003

    Stabilisce che l'estinzione della società coincide con la cancellazione dal registro delle imprese; solo la cancellazione produce effetti di estinzione rilevanti anche sul piano della legittimazione processuale

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2

    Norma procedurale tributaria richiamata dall'Agenzia in relazione ai mezzi di prova e alle valutazioni istruttorie; la Corte segnala che non è possibile limitarsi a considerare la mera contabilizzazione senza valutare la contestazione dell'inesistenza oggettiva delle operazioni

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61

    Richiamato in relazione ai criteri di decisione nel processo tributario; evoca esigenze probatorie e motivazionali nella decisione

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4

    Norme sulle ragioni di ricorso per cassazione (omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge); l'Agenzia ha dedotto tali vizi ma la Corte ha rigettato la cognizione sostanziale perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizi formali di legittimazione

  • art. 2697 c.c.

    Principio sulla distribuzione dell'onere della prova; evocato dall'Agenzia rispetto alla valutazione delle produzioni documentali della contribuente, ma la Corte non è entrata nel merito per la questione di legittimazione

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Richiamati in ordine agli effetti processuali della estinzione della società (interruzione del processo e possibilità di prosecuzione o riassunzione nei confronti dei soci in caso di cancellazione intervenuta)

  • Cass. Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070 (giurisprudenza citata)

    Principio di diritto richiamato: se l'estinzione societaria non è dimostrata nei modi prescritti, l'impugnazione deve provenire o essere indirizzata ai soci o ai successori della società estinta, a pena di inammissibilità

  • Cass. civ., n. 24853/2018; Cass. civ., n. 26196/2016 (giurisprudenza citata)

    Ulteriori pronunce che confermano il principio per cui la cancellazione dal registro delle imprese è il presupposto per ritenere estinta la società ai fini della legittimazione processuale

Massime di principio

  • In Cassazione l'impugnazione deve essere notificata alla parte processuale legittimata: se la società è stata estinta, va provata la cancellazione dal registro delle imprese; in assenza di tale prova la notifica a soggetti che si dichiarano soci o ex rappresentanti può rendere il ricorso inammissibile.
  • L'estinzione societaria rileva solo con la cancellazione dal registro delle imprese (D.Lgs. 6/2003). Se la cancellazione è intervenuta durante il giudizio, il processo subisce effetti particolari (interruzione e possibile prosecuzione/riassunzione), ma ciò richiede che l'evento sia documentato nei modi prescritti.
  • Quando la contestazione tributaria verte sull'inesistenza oggettiva di operazioni, l'Amministrazione deve fondare le proprie presumptions su elementi di riscontro concreti; la produzione di fatture, contratti e documentazione bancaria da parte del contribuente può essere rilevante per contrastare la presunzione di inesistenza, ma la valutazione della loro idoneità resta di merito.
  • Il mancato esame di questioni processuali preliminari (es. legittimazione, correttezza della notifica) può impedire l'esame nel merito delle censure sostanziali: in procedimenti di cassazione cura formale della notifica e della legittimazione passiva è cruciale.
  • Se si assume che la società sia cessata, chi procede all'impugnazione deve allegare e documentare la cancellazione dal registro delle imprese o, in mancanza, rivolgere o notificare l'impugnazione ai soggetti che hanno la legittimazione processuale derivante dalla successione (soci o successori), a pena di inammissibilità.

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