DECRETO-LEGGE 17 marzo 2023, n. 25
Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’emissione, il trasferimento e i vincoli di strumenti finanziari in forma digitale su registri DLT, definendo soggetti autorizzati, requisiti dei registri, effetti delle scritturazioni, regole per assemblee, dividendi e transizione verso altri regimi. Si applica alle principali categorie di titoli italiani previste, con attuazione demandata a regolamenti Consob e Banca d’Italia.
Emissione e circolazione digitale di strumenti finanziari tramite DLT
Emissione e circolazione digitale di strumenti finanziari
Il decreto introduce una disciplina speciale per l’emissione e la circolazione di taluni strumenti finanziari in forma digitale, mediante scritturazioni su registri per la circolazione digitale, anche in coerenza con il quadro europeo sul regime pilota DLT. La disciplina mira a regolare titolarità, trasferimenti, vincoli, legittimazione all’esercizio dei diritti e vigilanza.
Definizioni rilevanti
Ai fini del decreto assumono rilievo, tra le altre, le nozioni di forma digitale, tecnologia a registro distribuito (DLT), strumenti finanziari digitali, registro per la circolazione digitale, emittente, infrastruttura di mercato DLT, responsabile del registro, soggetti vigilati, gruppo e procedure di crisi o liquidazione. Salvo diversa indicazione, si applicano le definizioni del TUB e del TUF.
Ambito oggettivo di applicazione
Le disposizioni sui capi I, II, III e V si applicano a:
- azioni;
- obbligazioni;
- titoli di debito di s.r.l. ex art. 2483 c.c.;
- altri titoli di debito consentiti dall’ordinamento italiano e titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti non italiani;
- ricevute di deposito relative a obbligazioni e altri titoli di debito di emittenti non domiciliati, emesse da emittenti italiani;
- strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;
- azioni o quote di OICR italiani. Resta fermo quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/858.
Modalità di emissione e trasferimento
Emissione e trasferimento avvengono tramite scritturazioni su un registro tenuto dal responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT, dalla Banca d’Italia, dal MEF o da ulteriori soggetti individuati dal regolamento attuativo. Gli strumenti finanziari digitali emessi non sono soggetti agli obblighi delle disposizioni attuative dell’art. 83-bis, comma 2, TUF.
Requisiti e funzioni del registro
Il registro deve garantire:
- integrità, autenticità, non ripudiabilità, non duplicabilità e validità delle scritturazioni;
- identificazione costante dei titolari e delle quantità detenute;
- accesso continuo del titolare alle proprie scritturazioni e possibilità di estrarne copia elettronica;
- prevenzione di perdita o modifiche non autorizzate;
- scritturazione dei vincoli;
- accessibilità a Consob e Banca d’Italia. Per i vincoli devono essere identificabili data, specie e quantità degli strumenti, natura e causale del vincolo, titolare, beneficiario e scadenza, se presente.
Effetti della scritturazione e tutela del terzo
La scritturazione attribuisce al soggetto a favore del quale è effettuata la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti digitali. La verifica della legittimazione è svolta dall’emittente sulla base del registro. Chi ottiene la scritturazione in buona fede, in base a titolo idoneo, non è esposto a pretese dei precedenti titolari.
Diritti societari, utili e vincoli
La legittimazione all’intervento in assemblea e al voto si determina sulla base delle scritturazioni risultanti al termine della giornata contabile prevista dallo statuto o dal regolamento attuativo. Per dividendi, interessi e rimborso del capitale la legittimazione è determinata, in deroga alla legge n. 1745/1962, con riferimento alle scritturazioni al termine della giornata contabile indicata dall’emittente. I vincoli si costituiscono esclusivamente con scritturazione nel registro.
Tenuta dei libri sociali e intermediazione tramite banche o imprese di investimento
L’emittente aggiorna i libri sociali sulla base delle scritturazioni del registro e può formare e tenere il libro dei soci e quello degli obbligazionisti tramite il registro, anche in deroga all’art. 2215-bis c.c., salvo il quinto comma. Se la scritturazione è effettuata in favore di una banca o impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto dei clienti, la legittimazione deriva dal conto del cliente presso l’intermediario e si applicano, in quanto compatibili, le regole del TUF sui conti intermediati.
Informazioni da rendere disponibili sull’emissione
Per azioni, obbligazioni, titoli di debito e quote/azioni di OICR in forma digitale devono essere univocamente connessi allo strumento e resi sempre accessibili in forma elettronica i dati normativamente previsti, compresi termini e condizioni di emissione, limiti al trasferimento, caratteristiche del titolo, informazioni sul depositario, sul fondo o sull’investitore professionale garante, secondo la tipologia dello strumento. Le modifiche ai termini di emissione devono essere rese tempestivamente disponibili.
Obblighi del responsabile del registro e sicurezza operativa
Il responsabile del registro e, se presente, il gestore del SS DLT o TSS DLT devono garantire la conformità del registro alla disciplina, la correttezza e l’aggiornamento delle informazioni di emissione, l’integrità e la sicurezza del sistema, anche in funzione antiriciclaggio. Devono inoltre adottare meccanismi contro usi non autorizzati, misure di continuità operativa e ripristino, messa in sicurezza esterna delle informazioni e regole che impediscano la modificabilità del numero complessivo di strumenti della singola emissione.
Strategia di transizione e mutamento del regime di forma e circolazione
Ogni emissione non scritturata presso un SS DLT o TSS DLT deve avere una strategia chiara e pubblica per trasferire le scritturazioni a un altro registro o per mutare il regime di forma e circolazione se il trasferimento non è possibile. La strategia va verificata almeno semestralmente. In caso di cessazione del registro, liquidazione del responsabile o cancellazione dall’elenco, la Consob può promuovere accordi e disporre il trasferimento, con il consenso del nuovo responsabile; se il trasferimento non è possibile, vigila sull’attività dell’emittente. In caso di crisi, le misure possono essere attuate anche in deroga alla procedura ordinaria. Fuori da tali casi, l’emittente può deliberare il mutamento del regime o la conversione in strumenti digitali se lo consentono statuto o termini di emissione.
Sostituzione dello strumento e controllo dei mezzi di accesso
Il soggetto legittimato che denunci l’impossibilità di disporre degli strumenti ha diritto, a proprie spese, a una nuova scritturazione in suo favore; da quel momento la scritturazione originaria perde efficacia. I mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali, incluse le chiavi crittografiche private, possono essere controllati solo dal titolare oppure dal responsabile del registro, dal gestore dell’infrastruttura DLT o dagli intermediari che agiscono per conto del titolare.
Elenco dei responsabili del registro e procedimento di iscrizione
L’emissione digitale è consentita solo su registri tenuti da soggetti iscritti in un apposito elenco Consob. Possono iscriversi banche, imprese di investimento, gestori di mercati stabiliti in Italia, altri intermediari e soggetti vigilati stabiliti in Italia, emittenti con sede in Italia che operano solo sui propri strumenti, altri soggetti stabiliti in Italia e quelli individuati dal regolamento. I depositari centrali italiani possono iscriversi di diritto come responsabili accessori, previa autorizzazione. L’attività può iniziare solo dopo l’iscrizione; l’avvio va notificato alla Consob e, nei casi previsti, a Banca d’Italia o IVASS. Banche e imprese di investimento non possono prestare servizi di negoziazione/collocamento ex art. 1, comma 5, lett. a) e c) TUF sugli strumenti digitali scritturati sui propri registri.
Requisiti per l’iscrizione e controlli Consob
La Consob verifica la completezza della domanda entro 20 giorni lavorativi e provvede entro 90 giorni dalla ricezione di una domanda completa. Per tutti i richiedenti valuta l’idoneità del registro, i meccanismi di cui all’art. 23, la strategia di transizione, gli ulteriori requisiti regolamentari e una relazione tecnica sull’iniziativa. Per taluni soggetti sono richiesti ulteriori requisiti patrimoniali, societari, di revisione legale e documentali; per i soggetti diversi dai vigilati e dagli emittenti che operano solo sui propri strumenti sono previsti ulteriori requisiti organizzativi. La Consob informa tempestivamente Banca d’Italia o IVASS nei casi interessati e può richiedere una verifica tecnica affidata a revisore indipendente, a spese del richiedente.
Cancellazione, sospensione e responsabili significativi
La cancellazione dall’elenco può derivare da mancato avvio entro 12 mesi, rinuncia, liquidazione, interruzione dell’attività, false dichiarazioni, perdita dei requisiti o altre cause regolamentari. Il responsabile deve segnalare senza ritardo le circostanze rilevanti. Nei casi previsti la Consob adotta il provvedimento sentita Banca d’Italia; per i responsabili sospesi non possono essere effettuate nuove emissioni. La Consob può inoltre individuare responsabili del registro “significativi” d’intesa con Banca d’Italia.
Regole di governance, comunicazioni e responsabilità
I responsabili del registro devono agire con trasparenza, diligenza e correttezza. Gli esponenti aziendali devono essere idonei e, per i responsabili significativi, possedere anche requisiti rafforzati di professionalità, indipendenza, competenza e correttezza. Sono previsti obblighi di comunicazione alla Consob da parte dell’organo di controllo e del revisore legale; per i responsabili significativi tali comunicazioni vanno anche a Banca d’Italia. Il responsabile risponde dei danni derivanti dalla tenuta del registro e da informazioni false, inesatte o omesse, salvo prova dell’adozione delle misure o della diligenza necessarie.
Disciplina antiriciclaggio e vigilanza
I responsabili dei registri di alcune categorie rientrano tra gli altri operatori non finanziari ai fini del d.lgs. 231/2007. La vigilanza è ripartita tra Consob e Banca d’Italia: la prima per emissione digitale, trasparenza, ordinata prestazione dell’attività e tutela degli investitori; la seconda per stabilità e contenimento del rischio su depositari centrali, gestori di mercati all’ingrosso di titoli di Stato, banche e imprese di investimento che operano su strumenti di terzi, nonché sui responsabili significativi. La Consob può richiedere dati e documenti, ordinare la cessazione di violazioni, rendere pubbliche le irregolarità e sanzionare l’emissione o la tenuta del registro senza preventiva iscrizione, oltre a intervenire contro chi controlla o offre mezzi di accesso in modo non consentito.
Disposizioni attuative
La Consob, anche d’intesa con la Banca d’Italia nei casi previsti, deve adottare regolamenti attuativi su elenco dei responsabili, limiti e condizioni ulteriori, modalità di mutamento del regime, presentazione delle istanze, requisiti dei registri, notifiche, giornata contabile, controllo dei mezzi di accesso, esenzioni, contenuti del documento informativo, attuazione delle strategie di transizione, requisiti dei responsabili, individuazione di ulteriori soggetti ammessi, obblighi informativi e cause di sospensione o cancellazione. Sono previste anche disposizioni specifiche per la significatività dei responsabili del registro e per l’applicazione della disciplina sulle partecipazioni.
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