Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6839/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione di terzo avverso la sentenza che aveva costituito una servitù di passaggio sul fondo di Baudo e Costantino a vantaggio dei Lombardo; i ricorrenti sostenevano di aver acquisito per usucapione una porzione di terreno di circa 600 mq (vigneto) e chiedevano che fosse riconosciuta la loro proprietà. I resistenti (Costantino/Baudo) avevano chiesto in via riconvenzionale la rideterminazione del confine e l'apposizione dei termini. In primo grado il Tribunale ha rigettato l'opposizione, regolato i confini, ordinato l'apposizione dei termini e condannato gli opponenti alla restituzione della porzione occupata. La Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione principale. In Cassazione i ricorrenti hanno denunciato errori di diritto e di prova (violazione art.1158 c.c., 1159‑bis c.c., art.2943 c.c., uso di consulenza d'ufficio di altro giudizio, eccessivo ricorso al catasto), mentre i resistenti hanno proposto ricorso incidentale in tema di compensazione delle spese di giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dei Petronaci/Raffaele e ha accolto il ricorso incidentale proposto da Costantino/Baudo. In particolare: i motivi principali dei ricorrenti sulla usucapione (sia speciale ai sensi dell'art.1159‑bis c.c. sia ventennale) sono stati respinti per mancata prova del possesso continuato e per l'insufficiente idoneità della striscia di terreno a costituire unità produttiva autonoma; la Corte ha richiamato l'insindacabilità in sede di legittimità della valutazione delle prove testimoniali svolta dal giudice del merito. È stato però accolto il motivo incidentale relativo alla compensazione delle spese in appello: la Corte d'Appello aveva compensato le spese fra le parti pur avendo rigettato la domanda di usucapione e accolto la domanda di regolamento dei confini, senza fornire motivazione che giustificasse la compensazione, violando l'art.92 c.p.c. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata nei punti relativi alla compensazione delle spese e rinviata alla Corte d'Appello di Caltanissetta in diversa composizione per nuovo esame e per il regolamento delle spese; la Corte ha inoltre rilevato questioni procedurali sul contributo unificato (art.13 DPR 115/02).

Norme richiamate

  • art. 1158 cod. civ.

    Richiesto possesso continuato per l'usucapione; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero dimostrato il possesso continuato 'ad usucapionem' e che la valutazione della prova testimoniale compete al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di motivazione.

  • art. 1061 cod. civ.

    Richiamato in comparazione: la Corte ha precisato che l'apparenza delle opere rileva per l'art.1061 ma non era stata impropriamente applicata dall'organo giudicante nel caso di specie.

  • art. 1159‑bis cod. civ.

    Norma sull'usucapione speciale agricola: la Corte ha confermato che essa richiede che il fondo, all'inizio della possesso, sia destinato concretamente all'attività agraria come unità produttiva autonoma; una porzione di modesta superficie (striscia di 600 mq) non è automaticamente idonea a costituire tale unità.

  • art. 2943 cod. civ.

    Norma sulla prescrizione e sulla sua interruzione: la decisione di merito aveva ritenuto che l'apposizione di punti fissi da parte del CTU in procedura esecutiva avesse interrotto il decorso della prescrizione/usucapione; la Corte di Cassazione ha ritenuto la contestazione non ammissibile nel modo proposto dai ricorrenti, lasciando alla valutazione del merito l'accertamento degli atti interruttivi.

  • art. 2909 cod. civ.

    Richiamato nel contesto del regolamento dei confini: la Corte ha spiegato che il giudice può basarsi su consulenze svolte in altro giudizio solo se la relativa documentazione è stata regolarmente acquisita nel processo e sottoposta al contraddittorio.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Riferito in relazione all'uso di prove d'ufficio e alle risultanze peritali: la Corte ha richiamato i limiti dell'attività istruttoria officiosa e la necessità che le prove valutate siano quelle dedotte dalle parti o regolarmente acquisite.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Citato nel quadro delle regole di valutazione della prova: la Corte ha ricordato che la critica alla valutazione delle testimonianze è ammissibile in Cassazione solo se si deduce che il giudice ha violato la regola di prudente apprezzamento o ha erroneamente attribuito valore normativamente qualificato ad una prova.

  • art. 950 cod. civ.

    Norma che disciplina l'uso delle mappe catastali come mezzo sussidiario per la determinazione del confine: la Corte ha confermato che l'uso del catasto è ammesso non solo in assenza di altri elementi ma anche quando gli altri elementi sono ritenuti inattendibili; la parte che si duole deve indicare elementi specifici per dimostrare l'errore.

  • art. 92 cod. proc. civ., co. 2

    Dispone i principi sulla compensazione delle spese processuali: la Corte ha ritenuto fondata la censura incidentale perché la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'Appello non era motivata e quindi contrastava con l'art.92 nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 13 D.P.R. n.115/02 (comma 1‑bis e 1‑quater)

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'eventuale obbligo per i ricorrenti principali di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conformemente ai criteri temporali applicabili.

Massime di principio

  • La prova dell'usucapione richiede il possesso continuato 'uti dominus'; la mera coltivazione del fondo non basta a provare il possesso dominicale, potendo essere compatibile con titoli diversi o tolleranza del proprietario.
  • L'usucapione speciale agricola (art.1159‑bis c.c.) richiede che il bene costituisca una unità produttiva concreta e ordinata: strisce o frammenti di modesta superficie difficilmente soddisfano il requisito.
  • La valutazione della attendibilità delle testimonianze e la ricostruzione fattuale competono al giudice di merito e in Cassazione sono sindacabili solo per vizi di motivazione o per violazioni delle regole di valutazione della prova.
  • Le risultanze peritali acquisite in un altro giudizio possono essere utilizzate solo se la documentazione è regolarmente acquisita nel processo in cui si decide e posta al contraddittorio delle parti.
  • L'apposizione di punti fissi o atti compiuti nell'ambito di una procedura giudiziale può interrompere il decorso della prescrizione/usucapione, ma l'accertamento concreto di tale effetto resta questione di fatto demandata al merito.
  • L'uso delle mappe catastali (art.950 c.c.) è consentito come mezzo sussidiario: il giudice può ricorrervi se altri elementi risultano insufficienti o non attendibili, ma la parte che si duole deve indicare elementi specifici contrari.
  • La compensazione delle spese processuali deve essere motivata: non è legittima la compensazione automatica quando una parte ha prevalso sulle principali domande, salvo spiegazione che la giustifichi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.