Cassazione Civile, Sentenza n. 26531/2025 del 01/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia concerneva la possibilità per la Provincia di Ancona di ottenere esecuzione di un decreto ingiuntivo fondato su un decreto di estinzione emesso dal Presidente del TAR Marche (14.5.2004) che, con formula atecnica, aveva posto a carico di API le "spese di lite" del giudizio amministrativo 499/2000 rimandandone la liquidazione al Consiglio dell'Ordine. API aveva impugnato l'opposizione a decreto ingiuntivo e dedotto, in Cassazione, che il decreto di estinzione non poteva essere qualificato come una "condanna generica" idonea a costituire titolo esecutivo per le spese, atteso il regime speciale dell'estinzione amministrativa e la mancanza, nel provvedimento del Presidente del TAR, del potere di regolare o liquidare le spese processuali; ha inoltre censurato la Corte d'Appello per avere riqualificato quel decreto senza specifico motivo di gravame (art. 112 c.p.c.) e per aver ignorato che la regolazione delle spese avrebbe dovuto avvenire nell'ambito del giudizio amministrativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (violazione art. 278 c.p.c. e vizi di qualificazione del provvedimento amministrativo), ritenendo che il Presidente del TAR, alla data del decreto, non aveva il potere di pronunciare una condanna alla rifusione o di liquidare le spese e che il provvedimento era atecnico e non idoneo a costituire un giudicato sulla spettanza delle spese. La Corte ha quindi escluso che il decreto di estinzione potesse essere usato in sede monitoria come condanna generica integrata dal parere di congruità del Consiglio dell'Ordine; ha invece respinto il primo motivo (art. 112 c.p.c.), ritenendo che la riqualificazione rientrasse nel devolutum d'appello, e ha assorbito il terzo motivo. La Corte ha inoltre disposto che le spese del giudizio di legittimità siano regolate dalla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato per contestare la riqualificazione del decreto di estinzione da parte della Corte d'Appello: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la riqualificazione fosse comunque ammessa nell'ambito del devolutum d'appello e non violasse il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 4 c.p.c.
Norma di censura per i motivi di ricorso in Cassazione: i motivi impugnatori sono stati qualificati secondo le varie lettere dell'art. 360; la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo (n.3 richiamato ma invero attinente al n.4) e ha accolto il secondo (n.3 relativo a violazione di norme sostanziali/procedurali sulla qualificazione del provvedimento), assorbendo il terzo (n.1).
art. 278 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la figura della "condanna generica" richiede un accertamento di merito e una successiva determinazione del quantum: la Corte ha osservato che, pur trattandosi tipicamente di liquidazione di danni, non è possibile che il rito del Presidente del TAR produca una condanna nelle spese e che quindi il decreto non potesse essere equiparato a una condanna generica ai sensi di questa normativa.
art. 26 L. 6.12.1971 n. 1034 (come modificato dall'art. 9 L. 21.7.2000 n. 205)
La disciplina speciale vigente al 14.5.2004 prevede una procedura semplificata per l'estinzione dei giudizi amministrativi con decreto del Presidente del TAR, prevedendo che la liquidazione delle spese sia rimessa al collegio solo nei casi di opposizione rigettata: da ciò deriva che il Presidente non era dotato del potere di condannare o liquidare le spese nel decreto di estinzione.
Cass. Sez. Un. 21.6.2018 n. 16415
Richiamata in motivazione dalla ricorrente per la regola generale secondo cui la regolazione delle spese integra pronuncia accessoria consequenziale al merito; la Corte ha comunque fatto prevalere la disciplina speciale dell'estinzione amministrativa vigente all'epoca.
Parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona (18.10.2004)
Documento posto a fondamento della pretesa della Provincia per la quantificazione delle spese; la Corte ha ritenuto che anche con quel parere non si potesse trasformare il decreto di estinzione in una condanna generica idonea a costituire titolo esecutivo.
Massime di principio
- Un decreto di estinzione emesso dal Presidente del TAR, nella procedura speciale di cui all'art.26 L.1034/1971 (come modificata), non può essere automaticamente considerato una "condanna generica" alle spese idonea a costituire titolo esecutivo: il Presidente non aveva il potere di regolare o liquidare le spese al tempo del provvedimento.
- Per far valere in sede monitoria una pretesa relativa a spese processuali sorte in un processo amministrativo estinto, è necessario che sia avuto riguardo alla natura e ai limiti del provvedimento di estinzione: se il provvedimento non contiene una vera e propria condanna e liquidazione, esso non produce giudicato capace di costituire titolo esecutivo.
- La qualificazione giuridica di un provvedimento di primo grado può essere riqualificata in appello entro il perimetro del devolutum e delle questioni ancora in contestazione tra le parti; pertanto l'appello può modificare la qualificazione del titolo contestato quando ciò ricade nelle questioni appellate.
- Non è lecito separare ipso facto l'an dalla quantificazione (quantum) delle spese: affinché sussista un titolo esecutivo per le spese occorre che il provvedimento abbia contenuto idoneo a costituire un accertamento definitivo della spettanza, o che la liquidazione sia stata disposta dall'organo competente.
- Se si ritiene che un provvedimento amministrativo sia viziato nella qualificazione o nella mancanza di poteri del giudice che lo ha emesso, la via corretta è l'impugnazione/azione nei modi e nei termini previsti (opporsi, chiedere integrazione o correzione), non l'utilizzo diretto di quel provvedimento come titolo esecutivo in sede monitoria.
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