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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26529/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

RFI impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna solidale di RFI, Italferr e Pizzarotti al risarcimento dei danni causati dalla realizzazione di una galleria. La ricorrente contestava, tra l'altro, che: 1) le clausole contrattuali di esonero/manleva incluse nel contratto d'appalto avrebbero dovuto esonerare RFI dalla responsabilità verso i terzi e/o verso l'appaltatrice; 2) la Corte d'appello aveva utilizzato in modo decisivo la consulenza tecnica d'ufficio (CTU) violando gli oneri probatori delle parti; 3) fosse stata erroneamente attribuita a RFI la responsabilità quale progettista; 4) vi fosse omissione di motivazione e violazione delle norme sull'onere della prova e sul divieto di fondare la decisione su elementi non introdotti dalle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di RFI. Ha confermato che le clausole contrattuali di esonero di responsabilità hanno efficacia solo inter partes e non sono opponibili ai terzi danneggiati né alle compagnie assicuratrici surrogatesi nei loro diritti. Ha inoltre ritenuto legittimo l'uso della consulenza tecnica d'ufficio di natura percipiente e non ha ravvisato inversione dell'onere della prova o uso di elementi estranei al contraddittorio. La ripartizione della responsabilità è stata correttamente effettuata sulla base dell'art. 2055 c.c.; RFI è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente per complessivi euro 7.700,00.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Principio della responsabilità extracontrattuale: il contratto non può escludere la responsabilità verso terzi per fatto illecito; le clausole contrattuali di esonero non sono opponibili ai terzi danneggiati

  • art. 2055 c.c.

    Base della responsabilità solidale tra committente, progettista, direttore dei lavori e appaltatore quando i rispettivi inadempimenti concorrono in modo efficiente a produrre il danno; norma applicata per ripartire le quote di responsabilità

  • art. 1916 c.c.

    Regola della surroga dell'assicuratore nei diritti del terzo danneggiato: l'assicuratore subentra nei diritti e limiti del danneggiato e, come terzo rispetto al contratto, non è vincolato dalle clausole contrattuali esclusive tra committente e appaltatore

  • art. 1372 c.c.

    Principio secondo cui gli effetti del contratto vincolano solo le parti: le clausole attribuiscono effetti inter partes e non possono spostare l'azione del terzo danneggiato verso una parte anziché l'altra

  • art. 1229 c.c.

    Riferimento giurisprudenziale citato per spiegare che la clausola di manleva, nei rapporti interni tra corresponsabili, non è in via di principio vietata e può essere valida se esistente causa e interesse dell'assuntore

  • art. 2697 c.c.

    Regola sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata indebita inversione dell'onere della prova né utilizzazione di elementi non dedotti dalle parti, essendo la CTU percipiente correttamente impiegata per accertamenti tecnici

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al divieto di far fondare la decisione su prove non introdotte dalle parti; la Corte ha ritenuto che non sia stato violato: la CTU è stata disposta nell'ambito dei poteri del giudice e nel contraddittorio

  • art. 360 c.p.c.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: i motivi dedotti da RFI ai sensi di tale articolo sono stati ritenuti infondati o inammissibili

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Citata solo per la statuizione processuale sul possibile versamento supplementare del contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Le clausole contrattuali che esonerano il committente dalla responsabilità verso i terzi hanno efficacia solo tra le parti e non possono essere opposte ai terzi danneggiati né alle assicurazioni surrogate nei diritti di tali terzi
  • L'assicuratore che ha indennizzato il danneggiato si surroga nei suoi diritti e agisce come soggetto terzo rispetto al contratto d'appalto, con gli stessi diritti e limiti del danneggiato
  • Quando difetti progettuali e condotte esecutive concorrano a causare un danno, il principio dell'art. 2055 c.c. legittima l'accertamento della responsabilità solidale e la ripartizione delle quote tra progettista, direttore dei lavori e appaltatore
  • La consulenza tecnica d'ufficio, anche di natura percipiente, è ammissibile per accertare fatti tecnici complessi e non costituisce di per sé inversione dell'onere della prova, purché rispettato il contraddittorio e i limiti dell'incarico
  • Le clausole di manleva possono essere valide e rilevanti nei rapporti interni tra corresponsabili (ripartizione degli oneri), ma non impediscono l'azione del terzo danneggiato nei confronti di ciascun responsabile
  • In sede di impugnazione per cassazione è necessario specificare quale elemento di fatto o di diritto si ritenga carente nella motivazione di merito; censure generiche sulla CTU o sulla prova sono spesso inammissibili o infondate

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