Cassazione Civile, Sentenza n. 26528/2025 del 01/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la simulazione assoluta della vendita del 17/09/2002 tra Crupi Bruno e Chiarolanza Giovanni e l'opponibilità di tale simulazione al successivo acquirente Grasso Luciano, con conseguente inopponibilita della rivendita del 18/02/2004 al fallimento, condanna degli eredi al rilascio dell'immobile e al pagamento di euro 142.400,00 a titolo di risarcimento per illegittima occupazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto plurime censure: carenza di litisconsorzio necessario per mancata partecipazione di alcuni eredi, violazioni delle regole probatorie (art. 1415, 1417 c.c., art. 2697 c.c.), errata valutazione e ammissibilita di prove e indizi, omesso esame di fatti decisivi, mancata rinnovazione delle consulenze tecniche, erronea qualificazione e ripartizione del debito ereditario relativo al risarcimento, e vizi nella liquidazione temporale del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in prevalenza respinto le censure dei ricorrenti, ritenendo corretta la valutazione di merito che ha riconosciuto la simulazione della prima vendita, l'opponibilità al subacquirente e la malafede di quest'ultimo sulla base di indizi convergenti. Pertanto è stata confermata, nella sostanza, la pronuncia di merito che ha disposto l'inefficacia dell'atto verso il fallimento, il rilascio dell'immobile e il risarcimento per occupazione pari a euro 142.400,00. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla qualificazione dell'obbligazione risarcitoria quale debito ereditario soggetto a ripartizione pro quota tra i coeredi (art. 752 c.c.), rilevando che la sentenza di merito non ha correttamente disciplinato la ripartizione; di conseguenza la Cassazione ha annullato la parte della sentenza relativa alla modalità di riparto del debito e ha disposto la correzione/integrazione in conformità al principio di parziarietà della quota ereditaria (con conseguente rimessione per i provvedimenti conseguenti, ove necessario).
Norme richiamate
art. 1415 c.c.
Disciplina della simulazione del negozio; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della simulazione assoluta al contratto di prima vendita, consentendo l'accertamento anche in presenza di prove indiziarie
art. 1417 c.c.
Limiti probatori per la prova della simulazione tra le parti; la Corte ha escluso l'applicazione della preclusione probatoria al curatore fallimentare considerato terzo quoad probationem
art. 2652 c.c., primo comma, n. 4
Regola della trascrizione e della buona fede del successivo acquirente; la sentenza impugnata ha ritenuto superata la presunzione di buona fede del subacquirente sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti
art. 67 legge fallimentare
Norma sulla revocatoria fallimentare; la curatela ha agito per ottenere l'inefficacia dell'atto rispetto al fallimento e la Corte ha esaminato la corretta disposizione della revocatoria
art. 2697 c.c.
Principio della distribuzione dell'onere della prova: la Corte ha confermato che, una volta prospettata la malafede del terzo, grava sulla parte che la allega l'onere di prova e che il terzo non deve provare la propria buona fede salvo la persistenza della presunzione
art. 2729 c.c.
Presunzioni e relativi requisiti; la Corte ha richiamato che le presunzioni utilizzate devono essere gravi, precise e concordanti per fondare la prova presuntiva della malafede
art. 2722 c.c.
Limitazioni della prova testimoniale: richiamata come parametro quando il curatore non agisca come terzo quoad probationem; nella specie il curatore è stato però ritenuto terzo ai fini probatori
art. 752 c.c.
Ripartizione dei debiti ereditari pro quota: la Corte ha stabilito che l'obbligazione risarcitoria qualificata come debito ereditario doveva essere ripartita tra i coeredi secondo le rispettive quote
art. 1294 c.c.
Presunzione di solidarietà tra debitori in caso di obbligazione cumulativa o sentenza che condanna più soggetti; richiamata per spiegare l'effetto dell'assenza di precisazioni sulla ripartizione nella sentenza impugnata
art. 112 c.p.c.
Principio della immutabilità della domanda e limiti della decisione ultra petita: la Corte ha ritenuto legittima la liquidazione del danno sino alla data della decisione come danno incrementale verificatosi durante il processo
art. 244 e 245 c.p.c.
Poteri istruttori del giudice di merito: la Corte ha confermato l'ampio margine discrezionale del giudice nell'ammettere o meno prove e nell'ordinare integrazioni peritali
art. 116 c.p.c.
Libertà di valutazione delle prove: la Corte ha ribadito che la diversa valutazione e graduazione delle prove da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione salvo vizi logici evidenti
Massime di principio
- Il curatore fallimentare che agisce per accertare la simulazione compiuta dal fallito può essere considerato terzo ai fini probatori e quindi può avvalersi di mezzi indiziari e testimonianze per provare la simulazione, salvo i casi in cui agisca in posizione identica a quella del fallito
- La presunzione di buona fede del successivo acquirente trascritto è relativa e può essere superata da indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino la conoscenza della simulazione da parte del subacquirente
- La prova del pagamento del prezzo rileva: la mancata prova dell'effettivo versamento può costituire un elemento indiziario significativo per ritenere la simulazione dell'atto
- Le decisioni fondate su valutazioni indiziarie reggono in sede di legittimità se il giudice di merito espone un ragionamento logico, coerente e basato su presunzioni gravi, precise e concordanti; una diversa ricostruzione probatoria non è motivo automatico di annullamento
- I debiti qualificabili come ereditari devono essere ripartiti pro quota tra i coeredi salvo che il danno sia conseguenza della condotta personale degli eredi, quindi in caso di condanna derivante da atti riferibili al de cuius occorre verificare la natura ereditaria dell'obbligazione
- La liquidazione del danno può comprendere l'incremento sopravvenuto nel corso del processo (danno incrementale), e il giudice può liquidare l'indennità sino alla data della sua decisione quando l'occupazione perdura
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità sull'ammissione delle prove e sulla richiesta di ulteriori consulenze tecniche; la mancata rinnovazione delle indagini peritali è sindacabile in cassazione solo se viziata da manifesta illogicità
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