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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14124/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato la custodia cautelare in carcere irrogata al ricorrente per il delitto di cui all'art. 416-bis (partecipazione alla articolazione territoriale della 'ndrangheta) e per reati fine di estorsione aggravata. Il ricorso, articolato in tre motivi, censura: 1) omessa o insufficiente valutazione dei "motivi nuovi" e travisamento/omissione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e delle conversazioni intercettate; 2) carenza del requisito del "metodo mafioso" e dell'organizzazione idonea a far valere l'aggravante negli episodi estorsivi contestati (capo 2, 4, 5); 3) mancata considerazione del decorso del tempo, della misura cautelare domiciliare con braccialetto elettronico e di presunti atti di ravvedimento, tali da escludere le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che i giudici del riesame hanno esaminato e motivato i "motivi nuovi" e che la ricostruzione dell'esistenza della "nuova" articolazione mafiosa guidata dalla famiglia Martino e il ruolo del ricorrente sono adeguatamente supportati da dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni. Ha richiamato i principi di diritto secondo cui il giudice non è tenuto a confutare punto per punto argomentazioni difensive meramente alternative, salvo che contengano elementi oggettivi capaci di incidere sul thema decidendum. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il gravame riguardante l'aggravante di metodo mafioso, confermando la valutazione dei giudici di merito circa la forza intimidatrice anche nella forma di "minaccia silente" e la sussistenza della struttura organizzativa indiziaria. Sul terzo motivo la Corte ha respinto l'eccezione sul decorso del tempo e sulle condizioni personali del ricorrente: il tempo trascorso non è sufficiente a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per reati agganciati a una associazione mafiosa; il superamento della presunzione richiede prove concrete di recesso o di cessazione dell'attività associativa. In sintesi, l'ordinanza di conferma della custodia cautelare è stata integralmente confermata e il ricorso dichiarato infondato/inammissibile ove indicato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, ottavo

    La norma è applicata anche a nuove articolazioni territoriali collegate alla 'casa madre'; per le 'nuove' articolazioni non è sempre necessario dimostrare eclatanti forme di esteriorizzazione della forza intimidatoria quando sussista un collegamento organico-funzionale e tratti organizzativi riconoscibili ereditati dalla struttura madre.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    aggravante sotto il profilo del metodo e dell'agevolazione

    Consente l'aggravamento delle pene quando i reati siano commessi avvalendosi del metodo mafioso o agevolando l'associazione; può concorrere con altre aggravanti specifiche dell'estorsione.

  • art. 629 cod. pen.

    art. 629, primo e secondo comma

    Norma richiamata in relazione alle fattispecie di estorsione; la Corte ne considera l'applicazione congiunta rispetto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 quando le condotte presentano modalità mafiose.

  • art. 628, comma terzo, n. 3 e art. 629, comma secondo cod. pen.

    art. 628, comma terzo, n. 3; art. 629, comma secondo

    L'aggravante prevista dall'art. 628, n. 3 (violenza o minaccia da persona appartenente ad associazione mafiosa) può concorrere con l'aggravante per utilizzo del metodo mafioso; la minaccia 'silente' può integrare il metodo mafioso quando evoca e si avvale della capacità intimidatrice del sodalizio.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per specifici reati (tra cui 416-bis); tale presunzione può essere superata solo con prova positiva di recesso dell'indagato dall'associazione o di esaurimento dell'attività associativa; il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente.

  • art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen.

    L'ordinanza che applica la custodia cautelare deve contenere la valutazione degli elementi a favore dell'imputato ma l'obbligo motivazionale non impone la confutazione punto per punto di argomentazioni difensive prive di rilievo oggettivo o meramente alternative.

  • artt. 273 e 192 cod. proc. pen.

    art. 273; art. 273, comma 1-bis; art. 192

    Richiamate dalla difesa in tema di valutazione dei "motivi nuovi" e mezzi di prova dichiarativi; la Corte ha ritenuto che le presunte omissioni difensive non costituiscano, di per sé, vizio idoneo quando il giudice ha adeguatamente esaminato gli elementi rilevanti.

Massime di principio

  • La valutazione del giudice del riesame non richiede la confutazione dettagliata e punto per punto di ogni argomentazione difensiva: è necessario che la difesa produca elementi oggettivi e specifici capaci di scalfire il quadro indiziario, altrimenti l'apprezzamento del giudice resta determinante.
  • Per configurare l'art. 416-bis in relazione a una nuova articolazione territoriale non è sempre indispensabile l'esteriorizzazione eclatante del metodo mafioso: è sufficiente il collegamento organico-funzionale con la casa-madre e la presenza di moduli organizzativi riconoscibili che lascino presagire pericolosità attuale.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" nelle estorsioni può trovare disciplina anche nella forma della "minaccia silente": la capacità intimidatrice può desumersi dalla posizione di relazione con il sodalizio e dalla reputazione criminale evocata, non solo da minacce esplicite.
  • Il decorso del tempo da solo non supera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per reati connessi ad associazioni mafiose: occorrono prove concrete di recesso, di cessazione delle attività o atti che dimostrino in modo obiettivo la perdita della pericolosità.
  • Quando si allega l'omessa considerazione di "motivi nuovi", la difesa deve indicare con precisione quali elementi oggettivi e nuovi avrebbero dovuto modificare il quadro indiziario; mere argomentazioni alternative o ripetitive sono spesso inidonee a determinare l'annullamento del provvedimento cautelare.
  • Nelle impugnazioni cautelari è utile concentrare le censure su elementi specifici di fatto e prova (es. incoerenze decisive nelle dichiarazioni dei collaboratori, riscontri probatori contrari, documenti che dimostrino disponibilità economiche lecite o attività lavorativa stabile) per tentare di incidere sul giudizio di gravità indiziaria.

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