Sentenza del 15/01/2016 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Milano
STABILE ORGANIZZAZIONE - Elementi di prova - Dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione - Idoneità a configurare una stabile organizzazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'esistenza in Italia di una stabile organizzazione personale occulta ai sensi dell'art. 162 T.U.I.R. Il ricorrente contestava che l'attività svolta in Italia da persone fisiche potesse essere attribuita al soggetto residente all'estero come attività di una stabile organizzazione, anziché a meri agenti privi del potere di vincolare il mandante. Il testo disponibile non specifica gli atti impugnati, gli importi, le date, i singoli motivi di ricorso né il giudice di provenienza.
La decisione
La decisione ritiene idonee le dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione, rese da alti dirigenti, a dimostrare l'esistenza della stabile organizzazione personale occulta in Italia. Le dichiarazioni, valutate come indizi plurimi, significativi e concordanti, provano con elevato grado di credibilità razionale che le persone operanti in Italia avevano il potere di vincolare sostanzialmente il soggetto estero e che non erano meri agenti privi di tale capacità. Il testo fornito non riporta il dispositivo, l'esito formale dei motivi, le spese o eventuali statuizioni accessorie.
Norme richiamate
Art. 162 T.U.I.R.
Costituiscono elementi atti a configurare l'esistenza di una stabile organizzazione personale occulta nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162 T.U.I.R., le dichiarazioni rese da alti dirigenti, le quali, costituendo elementi indizianti, plurimi, significativi e concordanti dimostrano con elevato grado di credibilità razionale che le persone fisiche operanti in Italia avessero il potere di vincolare sostanzialmente il soggetto residente all'estero e che la loro attività non fosse riconducibile a quella di meri agenti privi di capacità di vincolare il proprio mandante estero.
Le dichiarazioni di alti dirigenti possono concorrere a provare una stabile organizzazione personale quando, valutate insieme, presentano pluralità, significatività e concordanza e dimostrano che le persone operanti in Italia avevano un potere sostanziale di vincolare il soggetto estero, distinguendosi così da agenti privi di tale potere.
Massime di principio
- Per accertare una stabile organizzazione personale non è sufficiente la sola presenza di persone che svolgono attività in Italia: è rilevante verificare se esse possano vincolare sostanzialmente il soggetto estero.
- Le dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione, incluse quelle di dirigenti, possono costituire prova indiziaria; la loro efficacia dipende dalla valutazione complessiva e dalla convergenza di indizi plurimi, significativi e concordanti.
- La qualificazione formale delle persone come agenti non è decisiva se, in concreto, le loro attività e i loro poteri dimostrano la capacità di vincolare il mandante estero.
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