Cassazione Civile, Sentenza n. 6885/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione ad un verbale di contestazione (27/05/2012) per sosta in spazi riservati al corpo consolare ai sensi dell'art. 7, commi 10 e 14, c.d.s.; il ricorrente impugnò la sentenza di rigetto del Giudice di pace proponendo appello con atto di citazione notificato il termine ultimo ma depositato in cancelleria oltre il termine previsto. Il Tribunale di Bari, dopo aver disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n.150/2011, ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività ritenendo che l'art.4, comma 5, del medesimo d.lgs. non si applicasse al giudizio d'appello; il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi processuali volti a far applicare in appello l'art. 4, comma 5, d.lgs. n.150/2011 e ha confermato il principio di legittimità secondo cui le opposizioni ai verbali ex d.lgs. 150/2011 sono soggette al rito del lavoro e l'appello deve essere proposto con ricorso; ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine (anche se notificato nell'ultimo giorno), l'appello è inammissibile. I motivi di merito sono stati assorbiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e ad eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dal d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150/2011, art. 4, comma 1
‘‘Il giudice può disporre il mutamento del rito...’’ (testo richiamato nella motivazione)
Consente il mutamento di rito; la Corte interpreta che il comma 1 autorizzi la conversione del rito ma ciò non comporta l'applicazione in appello del comma 5
d.lgs. n. 150/2011, art. 4, comma 5
‘‘gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguite prima del mutamento’’
La Corte stabilisce che il comma 5 si applica al mutamento di rito disposto in primo grado e non al giudizio d'appello; dunque non opera a tutela dell'appellante per sanare un deposito tardivo in second° grado
d.lgs. n. 150/2011, art. 7
richiamato nella disciplina dell'opposizione ai verbali del codice della strada
L'opposizione ai verbali ex art. 7 è soggetta al rito del lavoro ai sensi del d.lgs. 150/2011 e, in mancanza di diversa previsione, si applicano le norme del rito del lavoro per le impugnazioni
Codice della Strada, art. 7, commi 10 e 14
violazione contestata: sosta in spazi riservati al corpo consolare
Norma sostanziale che definisce la sanzione contestata; la Corte non ha esaminato il merito a causa dell'inammissibilità processuale dell'appello
Codice di Procedura Civile, art. 327
riferimenti al termine di decadenza per proporre impugnazioni
Il termine per impugnare si valuta secondo le regole del codice; la Corte conferma che, per il rito applicabile, rileva il deposito in cancelleria rispetto alla tempestività dell'appello
Codice di Procedura Civile, art. 434
Disciplina richiamata in materia di impugnazioni nei procedimenti soggetti al rito del lavoro
Attribuisce la forma e le regole applicabili all'appello in materia di lavoro/opposizione; la Corte ha ritenuto applicabile detta disciplina al caso concreto
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato in ordine al contributo unificato
Predispone l'eventuale obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento ove dovuto
Massime di principio
- Le opposizioni ai verbali amministrativi di violazione del codice della strada instaurate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2011 seguono il rito del lavoro; l'appello va proposto con ricorso, salvo diversa disposizione normativa.
- La tempestività dell'impugnazione in tali procedimenti si valuta in base alla data di deposito dell'atto in cancelleria: una notificazione effettuata nell'ultimo giorno ma con deposito successivo può non essere idonea a preservare il gravame dalla decadenza.
- L'art. 4, comma 5, d.lgs. n.150/2011, che tutela gli effetti processuali in caso di mutamento di rito, si applica al mutamento disposto in primo grado e non può essere invocata per sanare vizi di forma o ritardi nell'appello.
- Un provvedimento interlocutorio del giudice che muta il rito in sede d'appello non può sostituire la corretta forma e tempestività dell'atto introduttivo se la legge non prevede espressamente la stessa 'salvaguardia' anche in appello.
- Se la questione processuale relativa alla forma o alla tempestività dell'impugnazione è rilevante, essa può assorbire l'esame del merito: accertata l'inammissibilità, il giudice non entra nelle questioni sostanziali.
- Per evitare l'inammissibilità, l'appellante in simili procedimenti dovrebbe curare che l'atto di impugnazione (ricorso) sia non solo notificato ma anche depositato in cancelleria entro i termini prescritti; in caso di incertezza, vale procedere direttamente con la forma prevista dal rito applicabile.
- Qualora il giudice di merito adotti soluzioni procedurali non previste o incerte, il litigante non può fare affidamento su tali provvedimenti per sanare la propria inerzia rispetto ai termini di legge.
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