L.R. Sardegna 1/2011
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge definisce il bilancio 2011-2013 della Regione Sardegna: coperture del disavanzo tramite rinnovo di mutui, fondi speciali e numerose autorizzazioni di spesa per enti locali, lavoro, sanità, istruzione, opere pubbliche, cultura, trasporti e sviluppo. Molte misure hanno efficacia limitata al 2011 o al triennio 2011-2013; varie disposizioni risultano poi abrogate o dichiarate incostituzionali.
Legge finanziaria 2011 della Regione Sardegna
Legge finanziaria 2011 della Regione Sardegna
La legge disciplina la manovra finanziaria regionale per il triennio 2011-2013, fissando coperture, stanziamenti, limiti di spesa e interventi settoriali in favore di enti locali, lavoro, sanità, istruzione, infrastrutture, cultura e sviluppo economico. Diverse misure sono temporalmente circoscritte al 2011 o al triennio 2011-2013, e alcune previsioni successive risultano modificate, abrogate o dichiarate incostituzionali.
Copertura del disavanzo e assetto finanziario
La Regione copre il disavanzo maturato al 31 dicembre 2010, derivante dalla mancata contrazione di mutui già autorizzati, mediante rinnovo nell’anno 2011 di autorizzazioni pregresse per un totale di 1,7 miliardi di euro. I nuovi mutui possono avere durata massima di 30 anni e tasso non superiore a quello della Cassa depositi e prestiti; gli oneri sono stimati per il periodo 2012-2041.
La legge quantifica inoltre i fondi speciali per spese correnti e di investimento relativi a provvedimenti che si prevede saranno approvati nel 2011, e determina per il triennio 2011-2013 numerose autorizzazioni di spesa rinviate dalla legislazione vigente alla legge finanziaria, nonché quelle oggetto di riduzione o incremento.
Modifiche alla disciplina contabile e di bilancio
La legge interviene sulla legge regionale n. 11 del 2006 introducendo, tra l’altro, il richiamo alla delibera di limitazione di impegni e pagamenti, l’obbligo di descrivere nei documenti di bilancio pluriennale i programmi, i risultati attesi, le quote di cofinanziamento e i termini di rendicontazione, oltre all’obbligo di rappresentare lo stato di attuazione degli interventi. La delibera ex articolo 43 deve essere trasmessa per conoscenza al Consiglio regionale.
Sono inoltre previste modifiche alla legge regionale n. 14 del 2010 per il definanziamento di opere pubbliche non avviate nei termini: per gli interventi pubblici che non pubblicano il bando entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, il finanziamento è revocato; il termine decorre dalla stessa entrata in vigore.
Misure per accelerare la spesa regionale
Per le misure di aiuto nei settori economico-produttivo, sociale e dell’istruzione, la pubblicazione dei bandi è qualificata come obiettivo prioritario. La Giunta e gli Assessori competenti devono fissare i termini di pubblicazione entro un massimo di 60 giorni dall’atto di indirizzo; in mancanza, il termine è di 120 giorni dalla legge finanziaria dell’esercizio. Le procedure devono concludersi entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando, salvo termini più lunghi motivati; il mancato rispetto dei termini comporta poteri sostitutivi o nomina di commissario ad acta.
Interventi a favore dei comuni montani
È riconosciuto, per il 2011, un credito d’imposta pari al 20% delle imposte sui redditi e IRAP effettivamente pagate nell’anno, fino a 10.000 euro per beneficiario, alle imprese con sede e unità operativa in specifici comuni montani della Sardegna. Dal 2012 il beneficio si riferisce alle imposte pagate nell’anno precedente. La Giunta deve definirne condizioni e modalità entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione. Gli oneri sono valutati in 2 milioni annui dal 2012.
Misure per i piccoli comuni
La legge istituisce un articolato pacchetto di sostegno per i piccoli comuni, definiti come comuni con non più di 1.000 abitanti, appartenenti a tipologie di dissesto, marginalità economica o sociale, disagio insediativo, perifericità o ampiezza territoriale, anche con riferimento alle frazioni. Sono previste:
- misure di sostegno alla natalità e all’adozione, con contributi di 1.500 euro per il primo figlio e 2.000 euro per i successivi;
- contributi fino a 30.000 euro per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa, subordinati al trasferimento stabile della residenza per 10 anni;
- contributi fino a 50.000 euro per l’avvio o il trasferimento di attività artigianali, commerciali o professionali, con vincolo quinquennale;
- restituzione delle somme in caso di mancato rispetto degli impegni, con interessi legali.
La Giunta deve individuare l’elenco dei piccoli comuni e le modalità attuative entro tre mesi. Gli oneri sono stimati in 8 milioni annui dal 2012.
Fondo unico enti locali e fondo investimenti per i comuni
Per il 2011 il fondo unico per comuni e province è determinato in 580 milioni di euro, ripartiti tra comuni e province. È inoltre istituito un fondo unico di investimenti per i comuni, pari a 20 milioni per il 2011, destinato a opere di interesse locale; la Giunta definisce i criteri di assegnazione riservando il 40% ai comuni sopra i 5.000 abitanti e distribuendo il 60% restante su base demografica.
Programmazione unitaria, sviluppo e competitività
Dal 2011 il fondo di cui alla legge finanziaria 2010 confluisce nel fondo per i Programmi integrati d’area, che assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la competitività. Le risorse stanziate a favore di tali leggi, nonché altre risorse regionali, sono considerate risorse integrative regionali della programmazione unitaria 2007-2013 se utilizzate per i relativi obiettivi.
Personale regionale, accessorio e gruppi di protezione civile
Dal 2011 le competenze accessorie del personale regionale sono imputate all’esercizio in cui sono disposti i pagamenti. È autorizzata una spesa annua di 40.000 euro per il funzionamento dei gruppi comunali di protezione civile. Sono inoltre rideterminate risorse per l’attuazione di specifici istituti contrattuali del personale regionale.
Interventi per istruzione, università e dispersione scolastica
La legge sostiene il diritto-dovere di istruzione e formazione per almeno dieci anni, fino al conseguimento di un titolo o di una qualifica entro i 18 anni, tramite un piano regionale approvato dal Consiglio regionale e attuato con istituzioni scolastiche, agenzie formative accreditate e apprendistato. La Regione integra i finanziamenti nazionali con risorse proprie per contrastare la dispersione scolastica e formativa.
Sono previsti anche:
- proroga dei contratti di lavoro di personale impegnato nei centri servizi per il lavoro fino al 31 dicembre 2012;
- stanziamenti per il superamento dell’albo del personale della formazione professionale;
- contributi per l’aggiornamento degli operatori della formazione professionale;
- contributi alle micro, piccole e medie imprese per la formazione dei titolari e del personale.
Per l’edilizia universitaria sono stanziate risorse per il triennio 2011-2013, ripartite tra le Università di Cagliari e Sassari.
Misure per il lavoro e il superamento del precariato
La Regione promuove un piano pluriennale 2011-2014 per occupazione, reimpiego di lavoratori in ammortizzatori sociali, contrasto alla povertà, lotta alla dispersione scolastica e valorizzazione delle aree rurali. Per il 2011 il piano assorbe 65 milioni, di cui 20 milioni già destinati nella programmazione comunitaria. La Giunta definisce programma e riparto degli interventi.
La legge prevede inoltre:
- finanziamenti per programmi di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni locali, previa selezione concorsuale e con priorità ai lavoratori dei cantieri regionali e di attività analoghe;
- riserva del 40% dei posti vacanti al personale regionale avente i requisiti per la stabilizzazione;
- inquadramento nella categoria D di taluni dipendenti regionali laureati in categoria C con decorrenza 1° gennaio 2011;
- proroga delle graduatorie del personale OSS fino al 30 giugno 2011.
Alcuni commi di questa materia risultano però successivamente dichiarati incostituzionali.
Sanità, non autosufficienza e contenimento della spesa
Per il settore socio-assistenziale e sanitario vengono confermati o rifinanziati interventi già previsti: contrasto alla povertà, sussidi, incremento del patrimonio boschivo, fondo regionale per la non autosufficienza, assistenza domiciliare, programmi per la grave disabilità, “Ritornare a casa”, integrazione socio-sanitaria e sostegno a soggetti con particolari patologie. La dotazione del fondo non autosufficienza per il 2011 è pari a 163,8 milioni di euro.
Sono previsti anche:
- spese per strutture socio-assistenziali e per i servizi socio-educativi della prima infanzia;
- contributi annuali a specifiche associazioni e fondazioni culturali o sociali;
- riorganizzazione della rete dei consultori familiari;
- implementazione e gestione dei sistemi informativi sanitari;
- misure per la riduzione delle liste d’attesa, con 21 milioni aggiuntivi, e per la postacuzie nelle RSA.
La Giunta deve inoltre contenere la spesa farmaceutica entro il 14% del complessivo onere del Servizio sanitario regionale.
Cultura, beni culturali e culto
Sono finanziati interventi per archivi storici diocesani, restauro e consolidamento di chiese di interesse storico-artistico, contributi ai comuni per edifici di culto, programmi di valorizzazione delle opere di Emilio Lussu, fondi per la Fondazione Costantino Nivola e altri contributi culturali. I contributi per siti UNESCO sono erogati direttamente ai soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che li gestiscono.
Eventi calamitosi, difesa del territorio e opere pubbliche
La legge incrementa i fondi per interventi urgenti conseguenti a calamità naturali, per il completamento di opere già finanziate, per il ripristino o la delocalizzazione di opere sportive distrutte da eventi alluvionali e per gli interventi relativi alla ricostruzione di Tratalias. Si estende l’autorizzazione di spesa anche ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2009.
È inoltre finanziata la strada statale Sassari-Olbia con un programma pluriennale 2011-2016, senza possibilità di ricorrere all’indebitamento.
Edilizia residenziale pubblica, urbanistica e commercio
Per l’alienazione degli alloggi ERP nel territorio regionale si prevede:
- pagamento in unica soluzione con riduzione del 10%;
- oppure pagamento di almeno il 30% e dilazione del residuo fino a 15 anni, estensibile a 25 anni.
La legge chiarisce che il 90% dell’intera consistenza immobiliare è oggetto di alienazione. Interviene inoltre sulle norme urbanistiche riguardanti i parcheggi, consentendo in alcune ipotesi la monetizzazione delle aree a parcheggio, e modifica i termini per l’approvazione degli strumenti urbanistici. In materia commerciale, il trasferimento per atto tra vivi è sempre consentito purché sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda.
Accesso al credito e pagamenti delle imprese
La Regione promuove accordi con il sistema creditizio per favorire la cessione dei crediti d’impresa verso amministrazioni e enti regionali o locali, attraverso la SFIRS e un fondo di garanzia di 1,5 milioni di euro per il 2011. È inoltre prevista una disciplina specifica per le aziende sanitarie e gli altri enti debitori, che possono rilasciare atti di cessione, procura all’incasso o strumenti analoghi, con garanzia regionale per interessi e oneri accessori.
Trasporti e continuità territoriale interna
La Regione è autorizzata a concedere, per tre anni, incentivi alle imprese di autotrasporto per favorire l’uso del trasporto marittimo e l’equiparazione economico-sociale degli abitanti delle isole minori. Sono previsti 3 milioni annui per il triennio 2011-2013.
Soppressione di agenzie regionali
Sono soppresse, con effetto dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge:
- l’Agenzia regionale per le entrate;
- l’Agenzia governativa regionale “Osservatorio economico”.
Le relative funzioni, risorse e rapporti giuridici sono trasferiti all’Amministrazione regionale, con inquadramento del personale a tempo indeterminato e possibile proroga di taluni contratti a termine. Le due soppressioni sono finalizzate alla riduzione dei costi e all’accentramento delle funzioni.
Disposizioni finali, decorrenza e obsolescenza
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURAS, con effetti finanziari secondo la disciplina contabile regionale. Molte misure sono riferite a singoli esercizi finanziari già conclusi (soprattutto 2011-2013) e quindi risultano oggi in larga parte non più applicabili in concreto; inoltre vari commi sono stati successivamente modificati, abrogati o dichiarati incostituzionali. Per questo, nel complesso, l’atto ha oggi prevalente rilievo storico-contabile e programmatorio, non operativo in via attuale.
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