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Legge

L.R. Sardegna 5/2011

Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 5/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la normativa sarda sulla caccia, ampliando i mezzi venatori ammessi e precisando i limiti dell’attività. Introduce inoltre una disciplina regionale dei prelievi in deroga degli uccelli selvatici, nel quadro UE e statale, con provvedimento motivato, pareri tecnici, durata massima di un mese, controlli, registrazione dei capi e trasmissione dei dati. Abroga la legge regionale n. 2 del 2004.

Modifiche alla disciplina venatoria sarda e prelievi in deroga

Modifiche alla disciplina venatoria e prelievi in deroga in Sardegna

La legge regionale della Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 interviene sulla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, aggiornando sia i mezzi consentiti per l’esercizio della caccia sia la disciplina dei prelievi in deroga degli uccelli selvatici. L’atto opera esclusivamente nel territorio della Sardegna.

Mezzi consentiti per l’esercizio dell’attività venatoria

La normativa amplia i mezzi utilizzabili per la caccia, prevedendo, oltre al fucile ad anima liscia, anche l’arma a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, purché di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

Viene inoltre chiarito che l’esercizio della caccia può avvenire solo nei giorni e con le limitazioni stabilite dalla legge regionale e dal calendario venatorio, con riferimento ai limiti di tempo, alle specie cacciabili e al numero di capi abbattibili.

Disciplina dei prelievi in deroga

La legge introduce un nuovo capo sulla disciplina dei prelievi in deroga in applicazione dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici. La Regione deve operare in conformità alle regole statali di recepimento del diritto dell’Unione europea e in armonia con la legge n. 157 del 1992 sulla fauna omeoterma e sul prelievo venatorio.

Le deroghe possono essere adottate solo quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e per finalità tassative:

  • tutela della salute e sicurezza pubblica;
  • sicurezza aerea;
  • prevenzione di gravi danni a colture, bestiame, boschi, pesca e acque;
  • protezione della flora e della fauna;
  • ricerca, insegnamento, ripopolamento, reintroduzione e allevamento connesso;
  • cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.

Procedura di adozione e supporto tecnico-scientifico

Le deroghe sono adottate dall’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dello stesso Assessore d’intesa con gli assessori competenti in materia di agricoltura e di igiene e sanità.

Il provvedimento deve essere motivato sulle ragioni che impongono la deroga e deve essere adottato sentito l’Istituto regionale per la fauna selvatica, oppure, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico composto da:

  • un esperto in materia di ambiente e fauna selvatica;
  • un esperto in materia di coltivazioni agricole;
  • un esperto in materia di salute pubblica.

Il parere tecnico-scientifico deve dare conto delle indagini svolte e considerare anche le segnalazioni eventualmente provenienti dagli uffici tecnici regionali e provinciali competenti e dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Contenuto obbligatorio dell’atto di deroga

L’atto che autorizza il prelievo in deroga deve indicare in modo specifico:

  • le specie oggetto della deroga;
  • il numero complessivo dei capi prelevabili nell’intero periodo, con riferimento alla consistenza delle popolazioni, per le deroghe fondate sulle lettere e) ed f);
  • i controlli e le forme di vigilanza;
  • le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione;
  • i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o abbattimento consentiti, nonché i soggetti autorizzati, fermo restando quanto previsto sulle modalità operative.

Limiti e modalità operative dei prelievi

Le deroghe non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, né durante il periodo di nidificazione degli uccelli, né durante la migrazione di ritorno verso i luoghi di nidificazione.

I prelievi autorizzati in deroga possono essere effettuati esclusivamente dai soggetti individuati nell’atto di deroga o dagli agenti del Corpo forestale regionale. Devono inoltre essere svolti con le modalità e i mezzi previsti dalla disciplina regionale sui mezzi e sull’esercizio venatorio.

Registrazione dei prelievi e trasmissione dei dati

Il numero dei capi prelevati deve essere annotato a fine di ogni giornata venatoria su una scheda di rilevamento ritirata presso il comune di residenza dai soggetti autorizzati a partecipare agli abbattimenti in deroga.

Le schede devono essere riconsegnate, tramite il comune di residenza o tramite le associazioni venatorie, alla provincia competente, che estrae i dati di prelievo e li trasmette all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente.

Abrogazione

È abrogata la legge regionale 13 febbraio 2004, n. 2, recante norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna in attuazione della legge n. 221 del 2002.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi dal 29 gennaio 2011. Si segnala inoltre che la modifica ai mezzi venatori di cui al primo articolo risulta successivamente integrata dalla legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, con efficacia dal 5 luglio 2011.

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