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Legge

L.R. Sardegna 8/2011

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Normativa regionaleL.R. Sardegna 8/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale della Sardegna il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, ne disciplina funzioni, poteri, nomina, incompatibilità, trattamento economico, organizzazione e obblighi di relazione. La disciplina è tuttora vigente, con una modifica del 2023 all’indennità di carica.

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza in Sardegna

Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza

La legge istituisce presso il Consiglio regionale della Sardegna il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, con il compito di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti dei minori. L’azione del Garante è autonoma e indipendente, senza controlli gerarchici o funzionali.

Finalità e ambito di intervento

Il Garante opera per la tutela dei diritti e degli interessi di bambini, bambine, ragazzi e ragazze presenti in Sardegna, agendo d’ufficio quando abbia diretta conoscenza dei fatti oppure su segnalazione, anche proveniente da minori, possibilmente in accordo con le famiglie.

Può intervenire nei procedimenti amministrativi quando un provvedimento possa arrecare pregiudizio ai minori, prendendo visione degli atti e presentando memorie e documenti nei limiti della legge sul procedimento amministrativo.

Funzioni principali

Tra le funzioni attribuite rientrano la promozione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, la vigilanza sull’applicazione delle convenzioni internazionali ed europee e delle norme statali e regionali di tutela dei minori, nonché la rappresentanza degli interessi dell’infanzia presso le sedi istituzionali competenti.

Il Garante:

  • vigila sulle situazioni di minori a rischio di emarginazione o discriminazione;
  • promuove iniziative contro violenza tra minori e dispersione scolastica, in raccordo con le istituzioni scolastiche;
  • segnala ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria situazioni di rischio o danno derivanti da condizioni ambientali inadeguate;
  • controlla i fenomeni dei minori scomparsi o abbandonati non segnalati;
  • concorre alla vigilanza sull’assistenza ai minori ricoverati o collocati fuori famiglia;
  • fornisce supporto tecnico e legale agli operatori sociali ed educativi;
  • assicura consulenza a tutori, curatori e amministratori di sostegno;
  • verifica l’accoglienza e l’inserimento dei minori stranieri, anche non accompagnati;
  • raccoglie segnalazioni e fornisce informazioni sulle modalità di tutela, anche tramite una linea telefonica gratuita;
  • promuove iniziative di diffusione dei diritti dei minori attraverso i mezzi di comunicazione;
  • formula proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo in materia di infanzia, adolescenza e famiglia;
  • vigila sui contenuti della comunicazione audiovisiva, stampa e telematica, anche con il Corecom;
  • collabora alla raccolta ed elaborazione dei dati sulla condizione dei minori;
  • cura servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza.

Programmazione e relazione annuale

Entro il 30 settembre di ogni anno il Garante presenta alla Commissione consiliare competente un programma di attività con il relativo fabbisogno finanziario e una relazione annuale sulla propria attività. Inoltre, entro il 30 aprile di ogni anno presenta una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti.

Tutela, curatela e rapporti istituzionali

La legge attribuisce al Garante anche il compito di promuovere la cultura della tutela e della curatela, anche mediante formazione specifica. È inoltre prevista la collaborazione con i garanti nazionale e provinciali, ove istituiti, e il coordinamento con il difensore civico e il garante dei detenuti, qualora esistente.

Nomina, durata e incompatibilità

Il Garante è scelto tra persone con documentata esperienza nelle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento all’età evolutiva e alle relazioni familiari. La nomina avviene da parte del Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con maggioranza dei due terzi dei componenti; dopo tre votazioni infruttuose basta la maggioranza assoluta.

La durata del mandato è di tre anni, rinnovabile una sola volta. Sono previste numerose incompatibilità con cariche politiche, dirigenziali sanitarie, incarichi di amministrazione in enti o società pubbliche o sovvenzionate dalla Regione e con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato durante il mandato.

Cessazione anticipata e subentro

L’incarico cessa per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca. La revoca è possibile per gravi o ripetute violazioni di legge. In caso di cessazione anticipata si applica la procedura di nomina prevista per l’elezione; il nuovo Garante resta in carica solo fino alla scadenza del mandato originario.

Trattamento economico e organizzazione

Al Garante è riconosciuta l’indennità di carica mensile prevista dalla normativa regionale richiamata; dal 24 ottobre 2023 la misura non è più limitata al 50 per cento dell’importo originario. Sono inoltre rimborsate le spese di missione entro i limiti previsti per i dirigenti regionali.

La sede è presso il Consiglio regionale. L’Ufficio di presidenza assegna personale, locali e mezzi necessari; il personale opera funzionalmente alle dipendenze del Garante. È prevista anche la facoltà di avvalersi di esperti, associazioni di volontariato e centri di studio e ricerca, nonché di adottare un regolamento interno approvato dall’Ufficio di presidenza.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

La copertura iniziale è quantificata in 280.000 euro annui, con stanziamenti previsti per il triennio 2011-2013 e a regime sui bilanci successivi. La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS.

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