L.R. Sardegna 7/2011
Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Sardegna istituisce un sistema integrato di interventi per detenuti, minori, donne, stranieri ed ex detenuti, in materia di salute, istruzione, lavoro, reinserimento e sostegno familiare. Crea inoltre il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ne disciplina funzioni, nomina, durata e organizzazione. È tuttora vigente, ma varie misure sono collegate a programmazioni e fondi riferiti soprattutto agli anni 2011-2013.
Sistema integrato di interventi per persone ristrette e istituzione del Garante regionale
Sistema integrato di interventi per le persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria
La legge disciplina, per la Regione autonoma della Sardegna, un insieme coordinato di interventi a favore di persone detenute, ammesse a misure alternative o sostitutive della detenzione, internate in OPG, trattenute nei centri di identificazione ed espulsione o sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio. L’obiettivo generale è tutelarne diritti e dignità, favorire rieducazione, ridurre la recidiva e agevolare il reinserimento sociale e lavorativo.
Ambito di applicazione e coordinamento istituzionale
La Regione interviene nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto delle attribuzioni statali in materia penitenziaria, giustizia minorile e magistratura di sorveglianza. Gli interventi devono essere coordinati con Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, giustizia minorile, ASL, enti locali, volontariato e altri soggetti pubblici e privati, per costruire un sistema regionale integrato di inclusione e reinserimento.
Interventi mirati per specifiche categorie
La disciplina prevede azioni dedicate a gruppi particolarmente vulnerabili:
- donne detenute: sostegno a misure alternative alla detenzione per madri con figli minori e progetti per migliorare le condizioni di vita intramurarie, anche con assistenza sanitaria specialistica e prevenzione mirata;
- minori: inserimento in strutture comunitarie e percorsi individualizzati di reinserimento sociale e lavorativo con sostegno socio-educativo e attività formative, orientative, ricreative, culturali e sportive;
- stranieri: promozione e finanziamento di interventi con particolare attenzione alla mediazione culturale.
Salute, educazione sanitaria e salute mentale
La Regione tutela il diritto alla salute dei soggetti destinatari della legge e assicura livelli essenziali di assistenza per prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative in condizioni di parità con le persone libere. Finanzia progetti di educazione sanitaria per detenuti, soggetti in misura alternativa e operatori penitenziari. Sono previsti interventi specifici per tossicodipendenti e alcoldipendenti, salute mentale, prevenzione del suicidio e dell’autolesionismo, riabilitazione delle persone con invalidità, profilassi delle malattie infettive e assistenza ai bambini conviventi con madri detenute. È inoltre prevista l’individuazione di alternative agli OPG tramite strutture psichiatriche socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali a custodia attenuata.
Istruzione, formazione e lavoro
La Regione sostiene l’accesso all’istruzione di ogni ordine e grado, compresi i percorsi universitari e la formazione professionale, anche mediante corsi di lingua italiana per la popolazione straniera. Gli interventi devono tener conto del mercato del lavoro regionale e mirare al reinserimento lavorativo. Sul versante occupazionale, la legge promuove progetti sperimentali, cooperative sociali, commesse pubbliche, convenzioni con cooperative, attività lavorative in istituto, servizi di orientamento al lavoro e azioni di accompagnamento alla dimissione, con misure di mediazione familiare, housing sociale e prevenzione della recidiva.
Attività trattamentali, cultura, sport e famiglia
La Regione concorre a promuovere iniziative culturali negli istituti penitenziari, in particolare biblioteche e ampliamento dell’offerta culturale. Sostiene l’attività sportiva dei detenuti anche tramite spazi e attrezzature adeguate. Favorisce infine il mantenimento e il rafforzamento dei legami familiari, con attenzione al ruolo genitoriale e ai colloqui con i figli minorenni.
Programma annuale di interventi e raccordo con le politiche del lavoro
La Giunta regionale approva ogni anno, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, un programma di interventi professionali, educativi, sanitari, sociali e culturali a favore dei destinatari della legge e degli ex detenuti. Il programma deve includere anche strumenti di verifica sull’adeguatezza e congruenza degli interventi. Le misure per l’avviamento e l’inserimento al lavoro hanno natura di piano stralcio del Piano regionale dei servizi del lavoro e per l’occupazione e sono approvate con la medesima procedura, in deroga alla disciplina generale richiamata.
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
È istituito presso il Consiglio regionale il Garante, con funzione di tutela dei diritti e della dignità delle persone ristrette. Il Garante verifica l’erogazione delle prestazioni previste dalla legge, segnala rischi o danni, si attiva verso le amministrazioni competenti, interviene in caso di omissioni o inosservanze, formula indicazioni e pareri e promuove informazione e cultura sui diritti delle persone private della libertà.
Nomina, durata, incompatibilità e cessazione del Garante
Il Garante è nominato dal Consiglio regionale tra soggetti in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento e di almeno cinque anni di esperienza qualificata in ambito penitenziario, giuridico, sociale o dei diritti umani. Dura in carica sei anni, non è immediatamente rieleggibile e può essere revocato per gravi o ripetute violazioni di legge. Sono previste incompatibilità con cariche politiche, incarichi di amministrazione in enti o società pubbliche o finanziate dalla Regione e con qualunque attività lavorativa autonoma o subordinata durante il mandato.
Organizzazione, rapporti e obblighi informativi
Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale, che ne assicura personale, locali e mezzi; può avvalersi di esperti e collaborazioni esterne. Presenta entro il 30 settembre un programma annuale di attività con fabbisogno finanziario e entro il 30 aprile un resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente. La Giunta regionale deve trasmettere, dopo due anni dall’entrata in vigore e poi annualmente, una relazione sullo stato delle iniziative per la popolazione carceraria, sulle infrastrutture, sugli indici di affollamento, sulla salute, sul lavoro e sulle risorse impiegate.
Regime finanziario e decorrenza
La legge stima oneri annui pari a 1.800.000 euro per il capo I e 200.000 euro per il capo II, con coperture individuate nel bilancio regionale e nel bilancio interno del Consiglio regionale. Una parte delle risorse per il capo I è collegata al triennio 2011-2013, ma la spesa è poi imputata anche alle corrispondenti voci dei bilanci successivi. La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS, cioè il 18 febbraio 2011.
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