L.R. Lombardia 2/2022
Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove in Lombardia le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), l’autoconsumo e l’uso di energia da fonti rinnovabili, con finalità di transizione energetica, autonomia energetica e contrasto alla povertà energetica. Prevede assistenza tecnica tramite CERL, monitoraggio regionale, possibili sostegni economici e finanziari, e disciplina la rendicontazione annuale. Le spese sono riferite soprattutto al bilancio 2022-2024 e a specifici esercizi finanziari.
Promozione e sostegno delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Lombardia
Promozione e sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Lombardia
La legge disciplina le misure di Regione Lombardia per favorire la transizione energetica, la diffusione delle fonti rinnovabili e la nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sul territorio regionale. L’obiettivo dichiarato è il rafforzamento dell’autonomia energetica lombarda, con attenzione anche al contrasto della povertà energetica.
Finalità generali e obiettivi strategici
Regione Lombardia orienta la propria azione verso:
- la transizione energetica del sistema socioeconomico regionale;
- il raggiungimento della neutralità carbonica netta al 2050;
- la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la sperimentazione e lo sviluppo dell’efficientamento e della riduzione dei consumi energetici;
- il superamento dell’uso dei combustibili fossili;
- il sostegno all’autoconsumo di energia rinnovabile e alla nascita di comunità energetiche;
- il contrasto alla povertà energetica anche attraverso azioni solidaristiche più ampie rispetto alle singole CER.
L’ambito applicativo è limitato al territorio della Regione Lombardia.
Riconoscimento e natura delle CER
La Regione riconosce le CER, nell’ambito della programmazione regionale, come elementi centrali di un sistema energetico resiliente e mutualistico. Esse sono considerate un nuovo nucleo di sostenibilità energetica locale, uno strumento per rafforzare l’accettabilità delle fonti rinnovabili e un veicolo di contrasto alla povertà energetica.
La CER è qualificata come soggetto giuridico autonomo, operante secondo il d.lgs. 199/2021 e, in particolare, nel rispetto degli articoli 31 e 32 del medesimo decreto legislativo.
Assistenza tecnica e supporto istituzionale
La Regione predispone un programma di assistenza tecnica per la promozione e lo sviluppo delle CER, soggetto a monitoraggio continuo e aggiornamento. A tal fine individua, tra gli enti del sistema regionale, un soggetto denominato Comunità Energetica Regionale Lombarda (CERL), incaricato di fornire assistenza tecnica ai proponenti.
La CERL supporta la costituzione delle CER, in particolare per:
- individuare il modello di produzione, autoconsumo e condivisione dell’energia;
- valutare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle proposte;
- verificare la coerenza con gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico e contrasto alla povertà energetica;
- seguire il percorso giuridico di istituzione;
- promuovere cultura, informazione e formazione sull’uso delle rinnovabili e sulle CER presso cittadini, imprese ed enti locali;
- realizzare programmi di investimento in efficienza energetica;
- favorire l’adeguamento tecnologico degli impianti da fonti rinnovabili e la loro integrazione nelle CER;
- supportare la diffusione dei sistemi di accumulo energetico.
La Regione può inoltre promuovere forme autonome di aggregazione e rappresentanza delle CER.
Entro 180 giorni dall’approvazione della legge, la Giunta regionale deve individuare il soggetto incaricato e definire il programma di assistenza tecnica, prevedendo anche strumenti di sostegno economico e finanziario per la progettazione e l’istituzione delle CER e, se del caso, per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile a servizio delle stesse.
Indirizzi prioritari per lo sviluppo delle CER
L’azione regionale di promozione e sostegno favorisce la condivisione dell’energia rinnovabile e individua come indirizzi prioritari:
- l’integrazione con interventi di riqualificazione energetica e l’uso razionale dell’energia;
- la diversificazione delle fonti rinnovabili elettriche e termiche, in coerenza con le specificità territoriali e valorizzando imprenditoria locale, materie prime locali e calore di scarto;
- la riduzione delle emissioni climalteranti e il miglioramento della qualità dell’aria;
- l’integrazione di infrastrutture per la ricarica elettrica;
- il contrasto alla povertà energetica;
- il coinvolgimento di cooperative e terzo settore;
- la promozione di CER in forma cooperativa per valorizzare lo scambio mutualistico tra la CER fornitrice e i soci consumatori;
- il supporto informativo, tecnico e di orientamento per la costituzione di nuove CER;
- il supporto tecnico alla predisposizione di progetti e documentazione.
La Regione favorisce anche lo sviluppo delle CER nei territori montani, valorizzando le risorse locali. La Giunta può prevedere finanziamenti per impianti di produzione da fonti rinnovabili al servizio delle CER, anche tramite strumenti economici e finanziari dedicati.
Alle misure della legge si applica inoltre quanto disposto dall’articolo 11-bis della l.r. 17/2011 in materia di partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea.
Monitoraggio delle CER e raccolta delle buone pratiche
La Regione istituisce un sistema di monitoraggio delle CER presenti sul territorio, finalizzato a:
- raccogliere informazioni sull’esercizio delle CER;
- acquisire elementi conoscitivi e buone pratiche per migliorare la gestione delle comunità;
- supportare ulteriori politiche energetico-climatiche;
- monitorare le situazioni di povertà energetica per stimolare la costituzione di comunità orientate alla mitigazione del fenomeno;
- creare un archivio di buone prassi a disposizione dei promotori.
Le CER istituite nel territorio regionale devono comunicare alla CERL le informazioni relative a ciascun anno di esercizio entro il 15 luglio dell’anno successivo. Il sistema di monitoraggio è progettato, sviluppato e gestito dalla CERL secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale e deve includere strumenti semplici di valutazione costi-benefici e di dimensionamento.
Aspetti finanziari
La legge disciplina la copertura delle spese previste per l’avvio delle misure:
- per il funzionamento della struttura incaricata dell’assistenza tecnica è autorizzata una spesa di 400.000 euro per il 2022;
- per le misure di sostegno dell’articolo 3 sono previsti 1.500.000 euro per il 2022 e 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
- per il sistema di monitoraggio è prevista una spesa fino a 400.000 euro nel 2022.
Le spese sono coperte mediante variazioni delle missioni e dei programmi del bilancio regionale 2022-2024. Per gli esercizi successivi al 2022 o al 2024, secondo il caso, la quantificazione è rimessa alle leggi di bilancio dei singoli esercizi. Possono concorrere anche risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall’Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati.
Clausola valutativa e controllo sull’attuazione
Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e i risultati ottenuti in termini di produzione da fonti rinnovabili, riduzione dei consumi e autonomia energetica.
La Giunta regionale, anche tramite la CERL, deve trasmettere annualmente una relazione contenente almeno:
- gli interventi attuati e i risultati conseguiti, con strumenti e modalità applicative;
- tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, criticità emerse;
- numero e diffusione territoriale delle CER e degli altri beneficiari;
- energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dei beneficiari;
- programmi di investimento e loro copertura territoriale.
I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione sono tenuti a fornire i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione. La relazione è esaminata dal Consiglio secondo il regolamento interno e resa pubblica insieme agli eventuali atti conclusivi dell’esame.
Nota sul testo consolidato
Nel testo fornito risultano indicate modifiche e abrogazioni di singoli commi intervenute con la l.r. 20 maggio 2022, n. 8, nonché un successivo rinvio applicativo collegato alla modifica del comma 3-bis dell’articolo 4. Il contenuto qui riportato descrive la disciplina risultante dal testo consolidato fornito, nei limiti delle parti presenti.
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