L.R. Lombardia 3/2022
Modifiche al Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua la normativa lombarda al d.lgs. 101/2020 su nulla osta, autorizzazioni per l’allontanamento di materiali radioattivi e prevenzione del radon, modificando anche la l.r. 7/2017 sui vani seminterrati. Introduce commissioni tecniche, termini procedurali, oneri e misure transitorie. È efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.
Radioprotezione, radon e allontanamento di materiali radioattivi
Radioprotezione, radon e allontanamento di materiali radioattivi in Lombardia
La legge regionale della Lombardia adegua il sistema regionale alla disciplina statale in materia di radiazioni ionizzanti e prevenzione dal radon, intervenendo sulla l.r. 33/2009 e sulla l.r. 7/2017. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio lombardo e coordina autorizzazioni, pareri tecnici, controlli e misure transitorie con il d.lgs. 101/2020.
Nulla osta di categoria B per impieghi medici, veterinari e di ricerca
Il nulla osta di categoria B per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in pratiche a scopo medico, medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie è rilasciato dall’ATS territorialmente competente. L’istanza deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata da documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell’elenco nazionale.
La domanda di rilascio o aggiornamento deve contenere, per quanto applicabili, i dati previsti dall’allegato XIV del d.lgs. 101/2020. Contestualmente alla presentazione all’ATS, la documentazione va trasmessa anche a:
- ispettorato interregionale del lavoro;
- comando provinciale dei vigili del fuoco;
- dipartimento ARPA territorialmente competente.
Nel nulla osta sono inserite le prescrizioni tecniche previste dal d.lgs. 101/2020. Ogni sette anni il titolare deve inviare una relazione tecnica aggiornata all’ATS e alle amministrazioni coinvolte, sottoscritta dall’esperto di radioprotezione e dal responsabile dell’impianto radiologico.
Le variazioni che non incidono su oggetto o prescrizioni possono essere comunicate e diventare efficaci se entro 90 giorni l’ATS non richiede una modifica formale; in caso contrario è necessaria istanza di modifica. Le modifiche possono essere disposte anche d’ufficio dal direttore generale dell’ATS, previo parere vincolante della commissione per la radioprotezione. La sospensione o revoca per violazioni gravi o reiterate segue la disciplina statale. In caso di cessazione dell’attività, il nulla osta è revocato dopo la comunicazione al competente ATS; se sono previste operazioni di disattivazione, la revoca è subordinata alla loro conclusione e alla verifica della corretta gestione delle sorgenti, dei rifiuti e delle apparecchiature dismesse.
Commissioni per la radioprotezione delle ATS
Presso i dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS sono istituite commissioni per la radioprotezione con funzioni tecnico-consultive e di supporto scientifico. Sono composte da:
- direttore del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’ATS o suo delegato, con funzioni di presidente;
- due specialisti in fisica medica iscritti nell’elenco degli esperti di radioprotezione, almeno uno con abilitazione di terzo grado;
- un medico specialista in medicina nucleare o radioterapia;
- un medico specialista in medicina del lavoro iscritto nell’elenco dei medici autorizzati;
- un rappresentante ARPA o più rappresentanti in base all’assetto territoriale;
- un rappresentante dell’ispettorato interregionale del lavoro;
- un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco o dei comandi interessati.
I componenti tecnici esterni alle ATS sono individuati tramite avviso pubblico; gli altri sono designati dagli enti di appartenenza. La commissione dura tre anni, ha segreteria amministrativa e si dota di un regolamento organizzativo interno.
Procedimento e costi del nulla osta di categoria B
L’ATS decide entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, acquisito il parere vincolante della commissione, che deve esprimersi entro 60 giorni dalla trasmissione dell’istanza. Se servono integrazioni documentali, sopralluoghi o audizioni, i termini possono essere sospesi una sola volta per non più di 30 giorni. La mancata acquisizione degli elementi richiesti nei termini comporta il diniego.
Le spese di funzionamento della commissione sono a carico delle ATS. Ai componenti esterni spetta un gettone di presenza di 200 euro per seduta. Per i soggetti non pubblici gli oneri istruttori seguono il tariffario regionale; per la modifica del nulla osta di categoria B il tariffario deve prevedere il dimezzamento rispetto al rilascio di un nuovo nulla osta.
Per il nulla osta di categoria A, la direzione regionale competente in sanità acquisisce l’esito dell’istruttoria della commissione per formulare il parere al Ministero dello sviluppo economico.
Allontanamento dal sistema regolatorio di materiali contenenti sostanze radioattive
Per i materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive provenienti da pratiche notificate ai sensi del d.lgs. 101/2020, l’allontanamento dal sistema regolatorio è soggetto ad autorizzazione della direzione regionale competente in materia di ambiente. L’istanza, firmata dall’esercente o dal legale rappresentante, deve essere corredata da documentazione tecnica di un esperto di radioprotezione e contenere, per quanto applicabili, i dati richiesti dall’allegato IX del decreto statale.
È istituita presso la Giunta regionale la commissione RAAL, organismo tecnico-consultivo per il rilascio dell’autorizzazione. La commissione è composta da dirigenti e funzionari regionali competenti in ambiente e sanità o ATS, due esperti di radioprotezione, e due rappresentanti ARPA. Dura tre anni, ha segreteria amministrativa e regolamento organizzativo; possono essere invitati esperti e rappresentanti degli enti territoriali interessati.
Nell’autorizzazione sono inserite le prescrizioni tecniche previste dal d.lgs. 101/2020. Ogni cinque anni il titolare deve presentare una relazione tecnica aggiornata alla direzione regionale, all’ATS, all’ARPA e all’ISIN. Le variazioni non sostanziali seguono un meccanismo di comunicazione e silenzio-assenso procedimentale di 90 giorni; le modifiche sostanziali richiedono istanza formale. Sono previsti poteri di modifica d’ufficio e di sospensione o revoca per violazioni gravi o reiterate.
I soggetti non pubblici pagano 1.000 euro per il rilascio, 400 euro per la modifica e 50 euro per la sola voltura dell’autorizzazione. Ai componenti esterni della commissione RAAL spetta un gettone di presenza di 200 euro a seduta.
Autorizzazioni per residui e ulteriori pareri ambientali
Per il rilascio delle autorizzazioni sugli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell’ambiente, e per gli altri pareri previsti dal d.lgs. 101/2020, la direzione regionale competente in materia di ambiente acquisisce l’esito dell’istruttoria svolta dalla commissione RAAL.
Per i termini procedurali, gli oneri istruttori, le spese di funzionamento e le linee guida si applicano le regole previste per la commissione RAAL. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale continua ad applicarsi il Titolo IV, Capo II, del d.lgs. 101/2020.
Prevenzione e protezione dal rischio radon
L’ARPA, le ATS e i servizi di misura del radon trasmettono, tramite un apposito servizio telematico del sistema informativo regionale della prevenzione, i dati disponibili sulla concentrazione media annua di radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro alla banca dati nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale.
Con decreto del direttore regionale competente in sanità sono definite le modalità di comunicazione, da parte dell’esercente, all’ARPA e alle ATS, delle informazioni sulle attività svolte, della relazione tecnica e delle misure correttive adottate per i luoghi di lavoro; per le abitazioni sono disciplinate le modalità di trasmissione delle misurazioni previste dal d.lgs. 101/2020.
La Regione rende disponibili informazioni sui livelli di concentrazione ed esposizione al radon e sui rischi per la salute, anche in relazione al consumo di tabacco, e promuove campagne di informazione e sensibilizzazione. Le attività sono svolte con il supporto tecnico di ARPA e ATS. La Regione promuove inoltre, senza oneri per il bilancio regionale, corsi di formazione e aggiornamento per esperti in interventi di risanamento da radon.
In materia abitativa, la Regione, con ATS e ARPA, incentiva i proprietari di immobili con locali al piano terra, seminterrati o sotterranei a effettuare misurazioni del radon, privilegiando i locali con maggiore fattore di occupazione. Per l’edilizia residenziale pubblica sono previsti programmi specifici di misurazione definiti con decreto regionale. Gli interventi edilizi che coinvolgono l’attacco a terra devono essere progettati e realizzati con criteri atti a prevenire l’ingresso del radon.
Restano applicabili, per quanto non disciplinato, le disposizioni statali sul radon, compresi i livelli massimi di riferimento per abitazioni e luoghi di lavoro. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, i comuni devono integrare i regolamenti edilizi con norme tecniche specifiche per la protezione dal radon. In attesa del piano nazionale d’azione si applicano le linee guida regionali del 2011 e i relativi aggiornamenti. La Giunta regionale individua le aree prioritarie secondo la disciplina statale.
Recupero di locali seminterrati e prevenzione radon
La modifica della l.r. 7/2017 rafforza gli adempimenti in caso di recupero di locali seminterrati a uso abitativo, anche con formazione di autonome unità abitative. I comuni devono trasmettere alle ATS competenti copia della segnalazione certificata di agibilità/ultimazione, con attestazione dell’avvenuta realizzazione di almeno una misura tecnica correttiva per il contenimento del radon e, ove tecnicamente possibile, della predisposizione di un’ulteriore misura per la rimozione del gas.
Le misure tecniche da adottare devono rispettare i regolamenti edilizi comunali integrati in materia di radon; nelle more, si applicano le linee guida regionali del 2011.
Entro 24 mesi dalla presentazione della segnalazione certificata deve essere effettuata e completata la misurazione della concentrazione media annua di radon. L’esito va allegato alla documentazione già presentata. Se i livelli superano i valori di riferimento, devono essere completate ulteriori misure correttive e svolta una nuova misurazione per attestare il rientro nei limiti.
Nel caso di mutamento d’uso senza opere di locali seminterrati da destinare ad abitazione, è obbligatoria la misurazione del radon e la relazione tecnica va allegata alla comunicazione al comune. Se i valori superano i limiti, devono essere adottate misure correttive e svolte ulteriori misurazioni.
Le stesse disposizioni si applicano anche agli interventi di recupero dei piani terra esistenti previsti dalla l.r. 18/2019, salve le esclusioni ivi previste.
Disposizioni transitorie, abrogazioni e copertura finanziaria
Le commissioni per la radioprotezione già costituite alla data di entrata in vigore della legge mantengono invariata la composizione fino alla loro scadenza. Per gli oneri istruttori dei soggetti non pubblici si applica il tariffario approvato dalla Giunta regionale, che deve essere integrato entro 60 giorni per prevedere il dimezzamento della tariffa nel caso di modifica del nulla osta di categoria B.
Sono abrogati il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 6/2017 e il regolamento regionale 25 marzo 2002, n. 1. La Giunta regionale può adottare linee guida per assicurare l’uniforme applicazione delle disposizioni tecniche e procedurali, nel rispetto della normativa statale.
Per il triennio 2022-2024 sono quantificati gli oneri per la commissione RAAL, per il servizio telematico radon, per le campagne informative e per gli interventi di protezione nelle abitazioni; per gli esercizi successivi la copertura è demandata alle leggi di bilancio annuali. Dalle altre disposizioni introdotte e dalla modifica della l.r. 7/2017 non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
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