L.R. Lombardia 1/2022
Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 'Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Emilia-Romagna n. 20/2002 su funzioni di comuni, province, Città metropolitana e Regione, metodi di eradicazione, smaltimento delle carcasse, monitoraggio e copertura finanziaria. Prevede un programma regionale triennale, corsi di formazione e abilitazioni, nonché stanziamenti di 500.000 euro annui per il 2022 e 2023.
Modifiche alla disciplina regionale sul contenimento ed eradicazione della nutria
Modifiche alla disciplina regionale sul contenimento ed eradicazione della nutria
La legge interviene sulla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20, ridefinendo in modo organico competenze, strumenti operativi, smaltimento delle carcasse, monitoraggio e finanziamento delle attività di contenimento ed eradicazione della nutria nel territorio dell’Emilia-Romagna.
Riparto di funzioni tra Regione, province, Città metropolitana e comuni
La disciplina attribuisce ai comuni la gestione delle problematiche connesse al sovrappopolamento delle nutrie e la cooperazione ai piani predisposti da province e Città metropolitana. I comuni possono anche stipulare convenzioni con associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini per supportare le attività di contenimento.
Alle province e alla Città metropolitana spetta l’attuazione degli indirizzi del Programma regionale, in collaborazione con gli altri enti locali, mediante l’approvazione dei piani di contenimento ed eradicazione entro il termine previsto. Essi organizzano inoltre la raccolta e lo smaltimento delle carcasse e possono avvalersi delle risorse finanziarie regionali, ripartite sulla base del monitoraggio delle popolazioni.
La Regione predispone un Programma regionale triennale di contenimento ed eradicazione, fondato sulla consistenza della specie, e adotta linee guida per l’attività dei comuni, anche in relazione al destino delle carcasse.
Programmazione, coordinamento e poteri sostitutivi
Le province devono istituire un tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, con la finalità del monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione.
Se province o Città metropolitana non attuano il Programma regionale nel termine perentorio stabilito, l’Assessore competente assegna un ulteriore termine non superiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta; gli oneri del commissario sono a carico dell’ente inadempiente. Per quanto non previsto, si applica la disciplina generale sul potere sostitutivo contenuta nella l.r. n. 1/2012.
Smaltimento e destinazione delle carcasse
Le carcasse di nutria sono ricondotte alla categoria 2 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e possono essere avviate agli usi o alle modalità di smaltimento previsti da tale regolamento quando non vi sia sospetto di malattie trasmissibili o di residui di sostanze vietate.
Il sotterramento delle carcasse può essere autorizzato dai comuni, in deroga alle ordinarie regole, sentita l’autorità sanitaria competente e nel rispetto della normativa europea sui sottoprodotti di origine animale. Le province e la Città metropolitana, d’intesa con i comuni e sentite ARPA e ATS competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a impianti autorizzati.
Per piccole quantità giornaliere, fino a dieci capi per ettaro, è ammesso lo smaltimento diretto mediante sotterramento secondo il Programma regionale. In caso di quantitativi rilevanti o di mancanza di terreni idonei, si applica il regime ordinario di smaltimento. È inoltre prevista la possibilità di trattenere le nutrie da parte del gestore della gabbia o del soggetto attuatore, come contributo forfettario, se interessati alla valorizzazione della pelliccia o all’uso della carne nell’alimentazione animale. Le nutrie abbattute e non recuperabili per ragioni eccezionali legate all’habitat possono essere lasciate in loco.
Metodi di eradicazione e soggetti autorizzati
L’eradicazione può essere effettuata in ogni periodo dell’anno e su tutto il territorio regionale, compreso quello vietato alla caccia, secondo le modalità del Programma regionale e mediante controllo selettivo con armi comuni da sparo, gassificazione controllata, sterilizzazione controllata, trappolaggio con successivo abbattimento, metodi e strumenti scientifici e ogni altro sistema individuato dalla Regione e validato da ISPRA o dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.
Le province, d’intesa con i sindaci e nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, possono autorizzare all’abbattimento diretto diversi soggetti operativi, tra cui polizia municipale e provinciale, agenti venatori volontari, guardie giurate, operatori della vigilanza idraulica, operatori dei consorzi irrigui e di bonifica, incaricati di ditte di pest control, cacciatori, proprietari e conduttori dei fondi, nonché loro familiari e collaboratori abilitati. È richiesto, ove previsto, il porto d’armi e una copertura assicurativa in corso.
Regione, province, associazioni venatorie e associazioni agricole devono coordinarsi per garantire corsi di formazione almeno semestrali, anche da remoto. Le province devono adottare procedure semplificate per il rilascio delle abilitazioni, in particolare per proprietari e conduttori dei fondi che operano con trappolaggio. I titoli abilitativi già rilasciati restano validi.
Nelle riserve e nei parchi naturali l’eradicazione deve avvenire secondo il regolamento dell’area protetta e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente gestore, che può eseguire i prelievi o autorizzare altri soggetti.
Monitoraggio, controlli e profili sanitari
Le province e la Città metropolitana, con la collaborazione dei soggetti operativi, devono monitorare le popolazioni di nutria e trasmettere alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente, entro il 31 maggio di ogni anno, i dati raccolti, compresi eventuali risultati delle analisi e i costi sostenuti.
È inoltre previsto che, con l’ausilio delle strutture sanitarie competenti, siano effettuati controlli veterinari a campione sulle carcasse e su esemplari vivi, al fine di tutelare la zooprofilassi e prevenire malattie trasmissibili all’uomo.
Servizio di pubblica utilità e regime delle attività di controllo
L’attuazione dei piani di controllo di cui alla legge statale sulla fauna selvatica è qualificata come servizio di pubblica utilità. Questo rafforza il rilievo pubblico delle attività di contenimento ed eradicazione disciplinate dalla legge regionale.
Norme finanziarie
Per le attività previste dagli articoli 2 e 3, la legge stanzia 500.000 euro annui per il 2022 e il 2023, a valere sulla missione 16, programma 16.01, titolo 1 del bilancio 2022-2024. Per gli esercizi successivi al 2023, la copertura è demandata alla legge di approvazione dei singoli bilanci annuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 23 feb 2022L.R. Lombardia 2/2022
- Legge · 3 mar 2022L.R. Lombardia 3/2022
- Regolamento · 9 mar 2022R.R. Lombardia 1/2022
- Regolamento · 16 mar 2022R.R. Lombardia 2/2022
- Legge · 31 mar 2022L.R. Lombardia 5/2022
- Legge · 31 mar 2022L.R. Lombardia 4/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →