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Circolare

Circolare numero 226 del 23-7-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni in materia di efficacia ai fini pensionistici della contribuzione versata da personale statale che svolga contemporaneamente un’attività privata, superando le precedenti indicazioni del 1983 e del 1985. Viene stabilito che i contributi versati all’A.G.O. o a un Fondo sostitutivo gestito dall’INPS per un rapporto di lavoro privato restano validi ed efficaci ai fini pensionistici, anche se il lavoro era svolto in violazione del divieto di cumulo con l’impiego pubblico. La circolare conferma inoltre l’esclusione della riscattabilità del corso legale di laurea quando coincidente con periodi già utili a pensione statale. Con un secondo chiarimento, si precisa che il trasferimento della contribuzione obbligatoria IVS non fa venir meno l’efficacia dei contributi figurativi o del riscatto già legittimamente riconosciuti, purché la contribuzione originaria fosse valida; resta invece ferma l’inefficacia della contribuzione volontaria se viene meno il presupposto autorizzativo.

Effetti pensionistici della contribuzione IVS in caso di doppio lavoro e trasferimento della contribuzione tra gestioni

Effetti previdenziali della contribuzione IVS in caso di doppio lavoro e trasferimento tra gestioni

La circolare interviene per aggiornare e correggere precedenti istruzioni in materia di contribuzione previdenziale connessa a rapporti di lavoro plurimi e a trasferimenti di posizione assicurativa. Il documento recepisce l’orientamento giurisprudenziale che distingue il trattamento pensionistico del pubblico impiego dalle altre forme obbligatorie di previdenza riferite ad attività lavorative private.

Doppio rapporto di lavoro del personale statale

La prima parte della circolare riguarda il personale statale che abbia svolto una duplice attività lavorativa contemporanea. In origine, con la circolare n. 620 R.C.V. del 30.5.1983, erano state impartite istruzioni secondo cui la contribuzione IVS relativa all’attività privata poteva risultare inefficace ai fini pensionistici, sulla base delle precisazioni allora fornite dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato. La successiva circolare n. 686 R.C.V. del 4.10.1985 aveva ribadito tale impostazione.

La circolare in esame segnala che si è consolidata una giurisprudenza contraria, secondo la quale l’art. 6 del D.P.R. n. 1092/1973 deve essere letto nel contesto complessivo del testo unico, che disciplina soltanto il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali in relazione al servizio prestato come pubblici impiegati. Non emerge, secondo tale lettura, una volontà normativa di incidere sulle diverse gestioni previdenziali obbligatorie collegate ad attività svolte in un separato rapporto privatistico.

Validità della contribuzione versata all’AGO o a fondi sostitutivi INPS

In applicazione di tale orientamento, la circolare dispone che i contributi versati all’A.G.O. o a un Fondo sostitutivo gestito dall’INPS in relazione a un rapporto di lavoro privato devono considerarsi produttivi di effetti ai fini pensionistici, anche quando quel rapporto sia stato svolto parallelamente a un impiego pubblico e in violazione delle norme amministrative che vietavano il cumulo.

In altri termini, per la seconda attività lavorativa non si verifica soltanto l’obbligo di iscrizione all’assicurazione generale presso l’INPS, ma anche la piena efficacia della relativa contribuzione, che non può essere neutralizzata dal fatto che il lavoratore fosse già iscritto al trattamento di quiescenza statale.

Limite della regola per il servizio pubblico e conferma di un solo computo

Resta ferma, invece, la regola secondo cui l’art. 6, con riferimento esclusivo all’attività di pubblico impiego, stabilisce che il periodo di tempo utile ai fini del trattamento di quiescenza può essere valutato una sola volta. Ciò vale anche quando quel medesimo periodo risulti rilevante in altri ordinamenti pensionistici obbligatori, diversi da quello statale, ma comunque riferiti alla stessa attività di pubblico impiego.

Riscatto della laurea

La circolare conferma l’esclusione della riscattabilità del corso legale di laurea quando questo sia temporalmente coincidente con periodi già utili, a qualsiasi titolo, alla pensione statale. Tale esclusione era già contenuta nella circolare n. 222 del 25.7.1969, parte VIII, punto 22, e viene espressamente ribadita.

Applicazione ai procedimenti pendenti e riesame delle domande definite

Sulla base dei nuovi criteri, devono essere definite le domande di pensione ancora in corso e i ricorsi pendenti. Inoltre, su richiesta degli interessati, devono essere riesaminate le domande già definite secondo i criteri delle circolari n. 620/1983 e n. 686/1985, nel rispetto dei termini prescrizionali.

Contributi figurativi, riscatto e trasferimento della contribuzione

La seconda parte della circolare richiama quanto già stabilito con la circolare n. 218 del 10.10.1990: il trasferimento ad altre gestioni della contribuzione obbligatoria IVS sulla base della quale erano stati legittimamente accreditati contributi figurativi non fa venire meno l’efficacia dei contributi figurativi stessi.

Il chiarimento viene esteso anche all’ipotesi del riscatto del corso legale di laurea, quando la relativa concessione sia dipesa dal requisito contributivo previsto. In tali casi, se la contribuzione obbligatoria inizialmente accreditata viene successivamente trasferita, i contributi figurativi o di riscatto restano validamente accreditati e possono continuare a produrre effetti pensionistici oppure, se ne ricorrono i presupposti, essere oggetto di trasferimento ad altre gestioni tramite ricongiunzione o riscatto.

Limiti del chiarimento: contribuzione nulla e contribuzione volontaria

La circolare precisa però che il principio opera soltanto per contribuzione obbligatoria validamente accreditata. Non si applica, quindi, alla contribuzione erroneamente versata e perciò nulla ab origine.

Resta inoltre invariato il regime della contribuzione volontaria: se viene meno la contribuzione obbligatoria sulla cui base era stata autorizzata, la contribuzione volontaria deve considerarsi inefficace.

Punti principali

Superamento delle precedenti istruzioni sul doppio lavoro

Le indicazioni contenute nelle circolari n. 620 R.C.V. del 30.5.1983 e n. 686 R.C.V. del 4.10.1985 vengono modificate alla luce della giurisprudenza consolidata. Si afferma che l’art. 6 del D.P.R. n. 1092/1973, relativo al trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, non produce effetti diretti sulle altre forme obbligatorie di previdenza connesse ad attività lavorative svolte nell’ambito di un diverso rapporto di lavoro privatistico.

Validità della contribuzione privata versata all’INPS

Se un pubblico dipendente svolge anche un’attività alle dipendenze di un privato, la contribuzione versata all’assicurazione generale obbligatoria o a un Fondo sostitutivo gestito dall’INPS resta valida ed efficace ai fini pensionistici, anche se il cumulo delle attività era vietato da norme amministrative del rapporto pubblico. In sostanza, per la seconda attività non viene meno l’efficacia dei versamenti previdenziali.

Limite di valutabilità del servizio pubblico

Resta fermo che, per le attività di pubblico impiego, l’art. 6 consente la valutazione una sola volta del periodo di tempo utile ai fini del trattamento di quiescenza, anche quando lo stesso periodo sia considerato rilevante da altri ordinamenti pensionistici obbligatori diversi da quello a carico del bilancio dello Stato.

Riscatto della laurea e periodi coincidenti con servizio utile

Viene confermata l’esclusione della riscattabilità del corso legale di laurea quando esso sia temporalmente coincidente con periodi già utili, a qualsiasi titolo, alla pensione statale. Tale esclusione era già prevista dalla circolare n. 222 del 25.7.1969, parte VIII, punto 22.

Definizione delle domande e riesame dei casi già trattati

Le domande di pensione ancora pendenti e i ricorsi devono essere definiti secondo i nuovi criteri. Su richiesta degli interessati, e nel rispetto dei termini prescrizionali, devono inoltre essere riesaminate le domande già definite in base alle circolari n. 620/1983 e n. 686/1985.

Contributi figurativi e riscatto dopo trasferimento della contribuzione

La circolare n. 218 del 10.10.1990 viene integrata chiarendo che il trasferimento ad altre gestioni della contribuzione obbligatoria IVS, sulla base della quale erano stati legittimamente accreditati contributi figurativi, non fa venir meno l’efficacia di tali accrediti. Lo stesso principio vale per il riscatto del corso legale di laurea, se concesso in presenza del requisito contributivo previsto.

Distinzione tra contribuzione valida e contribuzione nulla

Il chiarimento vale solo per contribuzione obbligatoria validamente accreditata; non riguarda la contribuzione erroneamente versata e quindi nulla sin dall’origine. Inoltre, non vi sono novità per la contribuzione volontaria, che resta inefficace se viene meno la contribuzione obbligatoria sulla cui base era stata autorizzata.

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