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Provvedimento

Deliberazione n. 146 del 13/04/2023

Provvedimento del 13 aprile 2023

Garante Privacy146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Snap International II Limited. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite Instagram e Snapchat. In via urgente era stata ordinata l’adozione di misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e, in via accessoria, la sua conservazione per fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento finale si limita a ratificare tali decisioni ai sensi del regolamento interno del Garante.

Ratifica dei provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Snap International II Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram e Snapchat

Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Snap International II Limited, relativi a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite le piattaforme Instagram e Snapchat. Il procedimento si colloca nell’alveo dell’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per contrastare il c.d. revenge porn.

Origine della segnalazione e quadro normativo

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, ma suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Il Garante richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure d’urgenza con successiva ratifica dell’Autorità.

Misure urgenti adottate il 5 aprile 2023

Verificata la compatibilità della segnalazione con la norma richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni n. 17 e 18 del 5 aprile 2023, disponendo:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Snap International II Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Snapchat, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.

Decisione finale del Garante

Il Garante, preso atto della documentazione agli atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza n. 17/2023 e n. 18/2023, adottati il 5 aprile 2023. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure urgenti dirette a impedire la diffusione del materiale segnalato e a disciplinarne l’eventuale conservazione probatoria.

Punti principali

Origine della segnalazione e ambito di intervento

Una persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità contro la possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito tramite Instagram e Snapchat.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni n. 17 e 18 del 5 aprile 2023, ordinando ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale e di conservarlo, se acquisito in chiaro, per soli fini probatori per dodici mesi.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 13 aprile 2023, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Snap International II Limited, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure urgentipubblica amministrazione

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