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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-587/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 dicembre 2023. — Commissione europea contro Ungheria. — Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articolo 3 – Reti fognarie – Sistemi individuali – Articolo 4 – Trattamento secondario o equivalente – Articolo 5 – Aree sensibili – Articolo 15 – Controllo sugli scarichi. — Causa C-587/22

Giurisprudenza europea62022CJ0587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto in larga parte il ricorso della Commissione contro l'Ungheria per violazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. Ha accertato l'inadempimento per mancata realizzazione di reti fognarie in diversi agglomerati, con conseguente violazione anche degli obblighi di trattamento secondario e, per alcune aree sensibili, di trattamento più spinto. È stata invece respinta per irricevibilità la censura relativa ai controlli sugli scarichi ex articolo 15, per difetto di adeguata motivazione nel ricorso.

Inadempimento dell’Ungheria per mancata conformità di vari agglomerati alla direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, in particolare su reti fognarie, trattamento secondario o più spinto e controlli sugli scarichi.

La questione giuridica

Se l’Ungheria abbia violato gli articoli 3, 4, 5, 10 e 15 della direttiva 91/271/CEE non adottando le misure necessarie affinché determinati agglomerati fossero dotati di reti fognarie adeguate, affinché le acque reflue urbane confluenti in tali reti fossero sottoposte a trattamento secondario o più spinto, e affinché fossero effettuati i controlli sugli scarichi dagli impianti di trattamento.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che, in forza del nesso sistematico tra le disposizioni della direttiva 91/271/CEE, lo Stato membro che non garantisce, per determinati agglomerati, la presenza di reti fognarie conformi all'articolo 3 viene meno anche agli obblighi di trattamento di cui agli articoli 4 e 5 e all'obbligo relativo agli impianti di trattamento di cui all'articolo 10; inoltre, la Commissione non aveva fornito nel ricorso elementi sufficienti a sostegno della censura relativa all'articolo 15, che è stata quindi respinta come irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Direttiva 91/271/CEE
  • Articolo 3 direttiva 91/271/CEE
  • Articolo 4 direttiva 91/271/CEE
  • Articolo 5 direttiva 91/271/CEE
  • Articolo 10 direttiva 91/271/CEE
  • Articolo 15 direttiva 91/271/CEE
  • Atto di adesione del 2003, allegato X, punto 8.B.1, lettera a)
  • Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, articolo 21
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 120, lettera c)
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 138, paragrafo 3

Inadempimento dell’Ungheria in materia di trattamento delle acque reflue urbane

La Corte, con sentenza del 7 dicembre 2023 nella causa C‑587/22, ha deciso un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea ex articolo 258 TFUE contro l’Ungheria. La controversia riguarda l’attuazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane in numerosi agglomerati ungheresi.

Parti e oggetto del ricorso

La Commissione chiedeva di dichiarare che l’Ungheria era venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE:

  • per la mancata dotazione di reti fognarie e collegamenti alle reti, ovvero di sistemi individuali equivalenti, in vari agglomerati;
  • per la mancata sottoposizione delle acque reflue a trattamento secondario o equivalente;
  • per la mancata sottoposizione delle acque reflue di alcuni agglomerati situati in aree sensibili a trattamento più spinto;
  • per la mancata garanzia di controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 91/271/CEE, e segnatamente gli articoli 3, 4, 5, 10 e 15;
  • l’atto di adesione del 2003, allegato X, punto 8.B.1, lettera a), che prevedeva alcune deroghe e scadenze transitorie per l’Ungheria;
  • l’articolo 258 TFUE;
  • per la questione di ricevibilità della quarta censura, l’articolo 21 dello Statuto della Corte e l’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura.

Quadro normativo della direttiva 91/271/CEE

L’articolo 3 impone agli Stati membri di provvedere affinché gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie entro termini fissati, salvo la possibilità, in deroga, di ricorrere a sistemi individuali o altri sistemi adeguati solo se la rete non è giustificata per ragioni ambientali o di costo eccessivo e purché tali sistemi offrano lo stesso livello di protezione ambientale.

L’articolo 4 stabilisce che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono essere sottoposte, prima dello scarico, a trattamento secondario o equivalente.

L’articolo 5 prevede, per le aree sensibili, un trattamento più spinto di quello previsto dall’articolo 4, con una possibile deroga in presenza di determinate condizioni, tra cui la riduzione minima del carico complessivo.

L’articolo 10 impone che progettazione, costruzione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento garantiscano prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali.

L’articolo 15 richiede controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e, in taluni casi, sulle acque recipienti.

Le censure della Commissione

La Commissione ha articolato quattro censure:

  • violazione degli articoli 3 e 10 per la mancanza di reti fognarie o di sistemi equivalenti in vari agglomerati;
  • violazione degli articoli 4 e 10 per il mancato trattamento secondario o equivalente;
  • violazione degli articoli 5 e 10 per il mancato trattamento più spinto negli agglomerati situati in aree sensibili;
  • violazione dell’articolo 15 per insufficiente controllo degli scarichi.

Ragionamento della Corte sull’articolo 3

La Corte ribadisce che l’articolo 3, paragrafo 1, impone un obbligo di risultato preciso, chiaro e inequivoco: ogni agglomerato rientrante nel suo ambito deve essere provvisto di reti fognarie idonee a raccogliere tutte le acque reflue urbane generate.

Il ricorso a sistemi individuali è ammesso solo in via derogatoria e solo se ricorrono cumulativamente due condizioni:

  • la mancata realizzazione della rete fognaria deve essere giustificata da ragioni ambientali o finanziarie;
  • i sistemi alternativi devono garantire un livello di protezione ambientale equivalente.

Nel caso di specie, l’Ungheria non ha contestato l’uso ricorrente e rilevante di sistemi individuali negli agglomerati interessati, ma non ha dimostrato che tale situazione derivasse dall’assenza di giustificazione, per motivi ambientali o finanziari, della rete fognaria. La Corte accoglie quindi la prima censura.

Nesso tra articolo 3 e articolo 10

La Corte afferma che l’articolo 10 completa gli obblighi sostanziali in materia di trattamento di cui agli articoli da 4 a 7: gli impianti di trattamento devono essere progettati e gestiti in modo da soddisfare i requisiti applicabili alle acque reflue che vi confluiscono attraverso le reti fognarie previste dall’articolo 3.

Ne deriva che, se manca la conformità all’articolo 3, non può ritenersi rispettato neppure l’articolo 10. Poiché l’Ungheria era venuta meno all’obbligo di rete fognaria, la Corte ha dichiarato anche la violazione dell’articolo 10.

Ragionamento sugli articoli 4 e 5

Per gli articoli 4 e 5, la Corte ricorda che essi impongono di garantire che la totalità delle acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie sia sottoposta a trattamento secondario o equivalente e, nelle aree sensibili, a trattamento più spinto.

Anche qui la Corte sottolinea il collegamento con l’articolo 3: se non è rispettato l’obbligo preliminare di dotare gli agglomerati di reti fognarie, vengono meno anche gli obblighi di trattamento.

Quanto alla deroga dell’articolo 5, paragrafo 4, l’Ungheria si è limitata ad affermare che i requisiti sarebbero soddisfatti, senza fornire elementi di prova concreti, precisi e completi. La Corte ha quindi accolto anche la seconda e la terza censura.

Censura sull’articolo 15: irricevibilità

Sulla quarta censura la Corte non è entrata nel merito. Ha ricordato che, nei ricorsi ex articolo 258 TFUE, la Commissione deve indicare in modo chiaro e preciso i motivi e gli elementi di fatto e di diritto su cui essi si fondano.

Nel caso di specie, la Commissione si era limitata a rinviare alle valutazioni del parere motivato, senza sviluppare nel ricorso argomenti sufficienti. La censura è stata quindi respinta come irricevibile.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’Ungheria:

  • è venuta meno agli obblighi degli articoli 3 e 10 della direttiva 91/271/CEE per gli agglomerati indicati nel dispositivo;
  • è venuta meno agli obblighi degli articoli 4 e 10 della medesima direttiva per gli agglomerati indicati nel dispositivo;
  • è venuta meno agli obblighi degli articoli 5 e 10 per gli agglomerati di Keszthely, Kéthely, Marcali, Zalaegerszeg e Zalakaros.

Il ricorso è stato respinto per il resto, in particolare quanto alla censura ex articolo 15.

Spese

Poiché l’Ungheria è risultata soccombente sulla parte essenziale del ricorso, è stata condannata a sopportare le proprie spese e tre quarti di quelle della Commissione; la Commissione sopporta un quarto delle proprie spese.

Principio affermato

La sentenza conferma che, in materia di acque reflue urbane, l’obbligo di dotare gli agglomerati di reti fognarie è la regola, mentre l’uso di sistemi individuali è ammesso solo in presenza di una specifica giustificazione e di equivalenza ambientale. La mancata realizzazione delle reti fognarie determina, per effetto del collegamento sistematico tra le disposizioni della direttiva, anche la violazione degli obblighi di trattamento secondario o più spinto e degli obblighi relativi agli impianti di trattamento. La Commissione, tuttavia, deve formulare nel ricorso motivi sufficientemente precisi e supportati da elementi di fatto e di diritto, altrimenti la censura è irricevibile.

Come è indicizzato

Materieambientetrattamento delle acque reflue urbaneinadempimento degli stati membrireti fognariecontrollo degli scarichi

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