Corte di giustizia, Sentenza C-434/22
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 dicembre 2023. — « Latvijas valsts meži » AS contre Dabas aizsardzības pārvalde et Vides pārraudzības valsts birojs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā rajona tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafo 3 – Nozione di “piano o progetto” su un sito protetto – Intervento in una foresta per assicurarne la protezione contro gli incendi – Necessità di effettuare una valutazione preventiva dell’incidenza di tale intervento sul sito interessato. — Causa C-434/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato come «progetto» gli abbattimenti effettuati in una foresta Natura 2000 per la manutenzione delle infrastrutture antincendio, poiché incidono sulla realtà fisica del sito. Ha inoltre escluso che il solo fatto di perseguire finalità di prevenzione incendi esoneri dalla valutazione di incidenza, salvo che le misure siano già misure di conservazione adottate ex articolo 6, paragrafo 1. La valutazione deve essere preventiva e i lavori non possono iniziare o proseguire prima del suo espletamento, salvo urgenza attuale o imminente. In caso di omissione, lo Stato deve adottare misure riparatorie, ma la direttiva non impone di pretendere il risarcimento dai privati.
Rinvio pregiudiziale sull’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat: manutenzione antincendio in una zona Natura 2000, qualificazione come progetto, necessità di valutazione preventiva e conseguenze della sua omissione.
La questione giuridica
Se gli abbattimenti di alberi e le altre attività forestali effettuate per garantire la manutenzione delle infrastrutture antincendio in una zona speciale di conservazione costituiscano un «progetto» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat; se possano essere considerate direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito; se la valutazione preventiva sia dovuta anche quando le attività sono imposte dalla normativa nazionale antincendio; se tali attività possano essere eseguite prima della valutazione; e quali siano le conseguenze dell’omessa valutazione, anche quanto alla riparazione del danno.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE impone la previa valutazione di incidenza per ogni attività che, in una zona Natura 2000, costituisca un progetto idoneo a modificare la realtà fisica del sito e possa incidervi in modo significativo, anche se previsto o imposto dalla normativa nazionale antincendio; tali attività non sono esentate solo perché finalizzate alla prevenzione degli incendi, salvo che rientrino già tra le misure di conservazione adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1. Esse non possono essere avviate o proseguite prima della valutazione, salvo urgenza attuale o imminente o misure di conservazione già approvate. In caso di omessa valutazione, lo Stato membro e le sue autorità devono adottare le misure necessarie per rimediare e riparare il danno, ma la direttiva non impone di esigere tale riparazione dai singoli, salvo eventuale qualificazione del soggetto come organo dello Stato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/43/CEE
- Articolo 1, lettera l), direttiva 92/43/CEE
- Articolo 4, paragrafo 4, direttiva 92/43/CEE
- Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4, direttiva 92/43/CEE
- Direttiva 2011/92/UE
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2011/92/UE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Manutenzione antincendio in una zona Natura 2000 e valutazione di incidenza
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams, in una controversia tra la società forestale pubblica lettone «Latvijas valsts meži» AS e le autorità ambientali lettoni. Il nodo è l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat) a lavori forestali eseguiti per la prevenzione degli incendi in una zona speciale di conservazione Natura 2000.
Fatti e procedimento principale
Nel sito protetto «Ances purvi un meži» (Paludi e foreste di Ance), le autorità hanno contestato alla società ricorrente l’abbattimento di alberi lungo strade naturali e infrastrutture forestali antincendio. Secondo l’amministrazione, tali lavori non erano previsti dal piano di protezione né dal decreto nazionale n. 478 e avrebbero richiesto una valutazione ambientale preventiva. Con decisione confermata il 22 marzo 2021, il servizio competente ha imposto misure correttive, tra cui il mantenimento in loco di alberi abbattuti e il ripristino del legno morto nel biotopo prioritario 9010*.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 6 della direttiva habitat, in particolare:
- paragrafo 1, sulle misure di conservazione;
- paragrafo 3, sulla valutazione di incidenza di piani e progetti;
- paragrafo 4, sulle deroghe per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. È citata anche la direttiva 2011/92/UE, articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per la definizione di «progetto», nonché l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul principio di leale cooperazione.
Prima questione: nozione di «progetto»
La Corte afferma che la nozione di «progetto» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat comprende quella della direttiva VIA. Richiamando la giurisprudenza, precisa che un progetto implica lavori o interventi che modificano la realtà fisica del sito. Gli abbattimenti di alberi effettuati per mantenere le strade e le infrastrutture antincendio in foresta soddisfano tale criterio, anche se richiesti dalla normativa nazionale antincendio.
Seconda questione: rapporto con la gestione del sito
La Corte esclude che lavori di manutenzione antincendio siano, per la sola loro finalità, direttamente connessi o necessari alla gestione del sito. Per essere esentati dalla valutazione, essi devono rientrare tra le misure di conservazione già adottate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1. In assenza di tale inquadramento, l’obbligo di valutazione permane.
Terza questione: prevalenza della normativa nazionale antincendio
La Corte ribadisce che il diritto nazionale non può sottrarre in via generale attività al controllo previsto dall’articolo 6, paragrafo 3. Anche se i lavori sono imposti dalla normativa di prevenzione incendi, devono essere sottoposti a valutazione qualora possano avere incidenze significative sul sito. La valutazione consente di individuare le modalità attuative più idonee a conciliare prevenzione incendi e obiettivi di conservazione; solo successivamente, se del caso, può venire in rilievo l’articolo 6, paragrafo 4.
Quarta questione: divieto di esecuzione anticipata
La procedura di valutazione deve essere preventiva. Di conseguenza, i lavori non possono essere avviati, né tantomeno proseguiti e completati, prima della sua conclusione. Fanno eccezione solo le attività già qualificate come misure di conservazione ex articolo 6, paragrafo 1, oppure i casi in cui un rischio attuale o imminente richieda interventi immediati per preservare il sito.
Quinta questione: effetti dell’omessa valutazione e ripristino
La Corte osserva che la direttiva habitat non disciplina espressamente le conseguenze della violazione dell’obbligo di valutazione. Tuttavia, in forza del principio di leale cooperazione, lo Stato membro deve eliminare le conseguenze illecite della violazione e adottare misure per rimediare all’eventuale incidenza significativa, incluso il ripristino del danno ambientale. Non deriva però dalla direttiva un obbligo di imporre ai privati la riparazione del danno, salvo che il diritto nazionale lo preveda o che il soggetto sia assimilabile a un organo dello Stato.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- le attività di manutenzione antincendio in una zona Natura 2000 possono costituire un «progetto»;
- non sono automaticamente esentate dalla valutazione perché finalizzate alla prevenzione incendi;
- la valutazione è sempre preventiva;
- l’esecuzione anticipata è ammessa solo in ipotesi eccezionali di urgenza o se i lavori sono già misure di conservazione;
- lo Stato deve porre rimedio alla violazione, ma non può imporre ai singoli, per il solo fondamento dell’articolo 6, paragrafo 3, la riparazione del danno.
Ricadute pratiche
La pronuncia è rilevante per operatori forestali, enti pubblici e professionisti ambientali: in presenza di siti Natura 2000, anche gli interventi antincendio devono essere verificati sotto il profilo della valutazione di incidenza, salvo che siano già integrati nelle misure di conservazione del sito. L’adempimento di obblighi nazionali di sicurezza non sostituisce, di per sé, il vaglio ambientale richiesto dal diritto UE.
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