Corte di giustizia, Sentenza C-140/22
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 dicembre 2023. — SM e a. contro mBank S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera contenente clausole abusive relative al tasso di cambio – Nullità di tale contratto – Azioni di restituzione – Interessi legali – Termine di prescrizione. — Causa C-140/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affrontato gli effetti della nullità di un mutuo ipotecario in valuta estera contenente clausole abusive sul tasso di cambio. Ha escluso che il diritto nazionale possa subordinare la tutela del consumatore a una dichiarazione formalizzata di consenso all’annullamento del contratto. Ha inoltre stabilito che non è consentito compensare il credito restitutorio del consumatore con gli interessi che la banca avrebbe guadagnato se il contratto fosse rimasto valido.
Clausole abusive in un mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera: incompatibilità con la direttiva 93/13 di una disciplina giurisprudenziale che subordina la tutela del consumatore a una dichiarazione formalizzata e che riduce la restituzione dovuta al consumatore con gli interessi teorici spettanti alla banca.
La questione giuridica
Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con i principi di effettività ed equivalenza, ostino a un’interpretazione giurisprudenziale nazionale secondo cui, in caso di nullità di un contratto di mutuo contenente una clausola abusiva essenziale: 1) l’inefficacia definitiva del contratto opera solo dopo una dichiarazione formalizzata del consumatore circa il mancato consenso alla clausola e all’annullamento del contratto; 2) il termine di prescrizione dell’azione restitutoria della banca decorre solo da tale dichiarazione; 3) il consumatore matura interessi moratori solo da quella dichiarazione; 4) il credito restitutorio del consumatore è ridotto degli interessi che la banca avrebbe percepito se il contratto fosse rimasto valido.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a una giurisprudenza nazionale che, per consentire al consumatore di far valere gli effetti della clausola abusiva e della nullità del contratto, gli impone di presentare una dichiarazione formalizzata attestante il proprio dissenso e la piena consapevolezza delle conseguenze dell’annullamento; tali disposizioni ostano anche a che, nel ristoro dovuto al consumatore a seguito della nullità del mutuo, la banca ottenga una compensazione indiretta riducendo il rimborso dovutogli dell’equivalente degli interessi che avrebbe percepito se il contratto fosse rimasto in vigore. La tutela riconosciuta dalla direttiva deve operare automaticamente, senza condizioni procedurali o economiche che ne attenuino l’effetto deterrente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
Clausole abusive in un mutuo ipotecario e tutela restitutoria del consumatore
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie in una controversia tra due consumatori e una banca polacca relativa a un mutuo ipotecario espresso in zloty e indicizzato al franco svizzero. La Corte è chiamata a chiarire gli effetti della dichiarazione di abusività delle clausole di conversione e della conseguente nullità del contratto ai sensi della direttiva 93/13.
Fatti e procedimento principale
SM e KM avevano stipulato nel 2009 un contratto di mutuo ipotecario con mBank S.A. Le rate erano versate in PLN, ma il loro importo veniva determinato secondo il tasso di vendita del CHF pubblicato dalla banca. Ritenendo abusive le clausole di conversione, i mutuatari hanno chiesto la restituzione delle somme versate indebitamente e, in subordine, il rimborso dell’eccedenza pagata nel periodo di esecuzione del contratto.
Il giudice del rinvio rileva che, secondo la giurisprudenza nazionale più recente, una clausola abusiva resterebbe in una sorta di stato di «inopponibilità sospesa» fino alla presentazione, da parte del consumatore, di una dichiarazione formalizzata con cui egli dichiara di non voler mantenere la clausola, di conoscere le conseguenze della nullità e di acconsentire all’annullamento del contratto. Da ciò deriverebbero anche effetti sulla prescrizione dei crediti della banca e sul diritto del consumatore agli interessi moratori.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 e i principi di effettività ed equivalenza consentano:
- di subordinare l’esercizio dei diritti del consumatore alla presentazione di una dichiarazione formalizzata;
- di far decorrere solo da tale dichiarazione la prescrizione dell’azione restitutoria della banca;
- di riconoscere gli interessi moratori al consumatore solo da quel momento;
- di ridurre il credito del consumatore di un importo corrispondente agli interessi che la banca avrebbe percepito se il contratto fosse rimasto valido.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che stabilisce che le clausole abusive non vincolano il consumatore, e l’articolo 7, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti consumeristici. Nel diritto polacco sono esaminate anche le norme su prescrizione, interessi di mora, prestazione indebita e clausole abusive del codice civile.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 è una norma imperativa volta a ristabilire un equilibrio reale tra consumatore e professionista. Il giudice nazionale deve quindi escludere l’applicazione delle clausole abusive anche d’ufficio, senza attendere una dichiarazione del consumatore.
Secondo la Corte, la facoltà del consumatore di non avvalersi della tutela della direttiva non equivale a un obbligo di formulare una dichiarazione formale per far valere i propri diritti. La possibilità di rinuncia presuppone, al contrario, che la tutela operi già a suo favore. Imporre una formalità del genere rischierebbe inoltre di compromettere l’effetto deterrente della direttiva, perché incoraggerebbe i professionisti a respingere le domande stragiudiziali confidando nel fatto che il consumatore debba poi attivarsi in giudizio con una specifica dichiarazione.
Quanto alla riduzione del credito restitutorio del consumatore, la Corte richiama la propria sentenza Bank M. del 15 giugno 2023 (C‑520/21), secondo cui la direttiva 93/13 osta a una compensazione in favore della banca che vada oltre il rimborso del capitale e gli interessi di mora al tasso legale. Di conseguenza, non è neppure consentito aggirare tale divieto riducendo il rimborso dovuto al consumatore dell’equivalente degli interessi che la banca avrebbe percepito se il contratto fosse rimasto in vigore.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano:
- all’interpretazione giurisprudenziale nazionale che subordina l’esercizio dei diritti del consumatore alla presentazione di una dichiarazione formalizzata di dissenso e accettazione delle conseguenze della nullità;
- all’interpretazione secondo cui la compensazione richiesta dal consumatore deve essere ridotta degli interessi che la banca avrebbe tratto dal contratto se questo fosse rimasto valido.
Principi affermati
La sentenza conferma che la tutela contro le clausole abusive deve essere effettiva, automatica e non appesantita da condizioni procedurali non previste dalla direttiva. Conferma inoltre che, nei casi di nullità di un mutuo per clausole abusive, la banca non può ottenere alcuna remunerazione indiretta per l’uso del capitale oltre i limiti già esclusi dalla giurisprudenza della Corte.
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