Corte di giustizia, Sentenza C-830/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 dicembre 2023. — Syngenta Agro GmbH contro Agro Trade Handelsgesellschaft mbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Articolo 52 – Commercio parallelo – Regolamento (UE) n. 547/2011 – Prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari – Allegato I, punto 1, lettere b) e f) – Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione – Numero di partita. — Causa C-830/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta le regole di etichettatura applicabili ai prodotti fitosanitari importati parallelamente. Sul nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione, afferma che l’etichetta può riportare i dati dell’importatore titolare del permesso parallelo, non quelli del titolare dell’autorizzazione nello Stato di provenienza. Sul numero di partita, invece, richiede che resti quello assegnato originariamente dal produttore, in funzione della tracciabilità e dei controlli.
Etichettatura dei prodotti fitosanitari oggetto di commercio parallelo: l’importatore può sostituire il nome del titolare dell’autorizzazione con il proprio, ma deve conservare il numero di partita originario del produttore.
La questione giuridica
Se, nell’ambito del commercio parallelo di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’allegato I, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 547/2011 imponga di indicare sull’imballaggio il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza oppure consenta di sostituirli con quelli dell’importatore parallelo; e se l’allegato I, punto 1, lettera f), imponga di mantenere sull’imballaggio il numero di partita originario del produttore o consenta la sua sostituzione con un numero attribuito dall’importatore, purché sia conservata una corrispondenza documentale.
Principio di diritto
Nel commercio parallelo di prodotti fitosanitari, l’indicazione "nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione" di cui all’allegato I, punto 1, lettera b), del regolamento n. 547/2011 deve essere riferita al titolare del permesso di commercio parallelo nello Stato membro di introduzione, sicché l’importatore può sostituire i dati del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza con i propri; invece, la nozione di "numero di partita" di cui alla lettera f) indica il numero originariamente attribuito dal fabbricante al preparato, che deve rimanere sull’imballaggio, non potendo essere sostituito da un numero interno dell’importatore, anche se sia tenuta una corrispondenza documentale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 28 del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Articolo 65 del regolamento (CE) n. 1107/2009
- Regolamento (UE) n. 547/2011
- Articolo 1 del regolamento (UE) n. 547/2011
- Allegato I, punto 1, lettere b) e f), del regolamento (UE) n. 547/2011
- Regolamento (CE) n. 1272/2008
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1272/2008
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008
- Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1272/2008
- Direttiva 1999/45/CE
Etichettatura dei prodotti fitosanitari oggetto di commercio parallelo
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg in una controversia tra Syngenta Agro GmbH e Agro Trade Handelsgesellschaft mbH sulla legittimità dell’etichettatura di prodotti fitosanitari importati parallelamente in Germania. La Corte interpreta l’articolo 1 e l’allegato I, punto 1, lettere b) e f), del regolamento (UE) n. 547/2011, letto in combinato con il regolamento (CE) n. 1107/2009.
Fatti e procedimento principale
Syngenta Agro produce e distribuisce prodotti fitosanitari nell’Unione; Agro Trade li distribuisce in Germania come prodotti importati parallelamente. Per tali prodotti, Agro Trade sostituiva l’etichetta originale con una propria, riportando i propri dati come importatore e distributore, omettendo quelli di Syngenta Agro quale titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza. Inoltre, sostituiva il numero di partita originario con un proprio numero di identificazione, conservando un registro di corrispondenza tra i due numeri.
Il Landgericht Hamburg ha accolto la domanda di Syngenta quanto all’indicazione del titolare dell’autorizzazione, ma l’ha respinta in relazione al numero di partita. Le impugnazioni hanno portato al rinvio pregiudiziale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se, nel commercio parallelo, il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza debbano figurare sull’imballaggio o possano essere sostituiti dai dati dell’importatore parallelo;
- se il numero di partita originario del produttore debba restare invariato sull’imballaggio oppure possa essere sostituito da un numero dell’importatore, purché sia mantenuta una documentazione di corrispondenza.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1107/2009, che persegue un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente, nonché il buon funzionamento del mercato interno;
- l’articolo 52 del regolamento n. 1107/2009 sul commercio parallelo, che disciplina autorizzazione, identità del prodotto, contenuto della domanda e applicazione mutatis mutandis di varie disposizioni del regolamento;
- l’articolo 65 del regolamento n. 1107/2009, che rinvia ai requisiti di etichettatura attuati dal regolamento n. 547/2011;
- il regolamento (UE) n. 547/2011, in particolare l’allegato I, punto 1, lettere b) e f);
- il regolamento (CE) n. 1272/2008, utilizzato dalla Corte come parametro sistematico per l’etichettatura dei prodotti immessi sul mercato.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva anzitutto che il regolamento n. 547/2011 non contiene una disciplina specifica dell’etichettatura per i prodotti oggetto di commercio parallelo. Pertanto, l’interpretazione deve essere effettuata tenendo conto del tenore letterale, del contesto e degli obiettivi della normativa, e il regolamento di attuazione va interpretato, per quanto possibile, in modo conforme al regolamento di base.
Secondo la Corte, l’espressione "nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione" va letta, nel contesto del commercio parallelo, come riferita al titolare del permesso di commercio parallelo nello Stato membro di introduzione. Il permesso parallelo è personale e solo il suo titolare può immettere sul mercato il prodotto in quello Stato membro. Di conseguenza, l’importatore parallelo può sostituire sull’imballaggio il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione nello Stato di provenienza con i propri.
La Corte rafforza tale soluzione anche alla luce del regolamento n. 1272/2008, che impone ai fornitori che immettono sul mercato sostanze o miscele di indicare i propri dati in etichetta. Tale lettura è inoltre coerente con l’obiettivo del regolamento n. 1107/2009 di facilitare il commercio parallelo senza abbassare il livello di tutela della salute e dell’ambiente.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto al "numero di partita" di cui all’allegato I, punto 1, lettera f), la Corte rileva che la nozione non è definita dai regolamenti pertinenti. In base al significato comune, essa indica il numero di identificazione attribuito a un insieme di prodotti fabbricati nella stessa operazione produttiva. L’espressione del regolamento fa riferimento al "numero di partita del preparato", cioè a quello del prodotto fabbricato dal produttore.
La Corte sottolinea che l’indicazione della data di fabbricazione e del numero di partita serve alla tracciabilità e ai controlli efficaci, elementi essenziali per la tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. Se l’importatore parallelo potesse sostituire il numero originario con un proprio numero, la tracciabilità sarebbe più lenta e complessa, perché richiederebbe una banca dati di corrispondenza. Per questo motivo, la conservazione di un registro interno non è sufficiente a giustificare la sostituzione del numero originario sull’etichetta.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- per l’allegato I, punto 1, lettera b), del regolamento n. 547/2011, l’importatore parallelo può riportare sull’imballaggio il proprio nome e indirizzo al posto di quelli del titolare dell’autorizzazione nello Stato membro di provenienza;
- per l’allegato I, punto 1, lettera f), dello stesso regolamento, l’importatore deve mantenere sull’imballaggio il numero di partita originariamente assegnato dal produttore.
Principio affermato
La sentenza chiarisce che, nel commercio parallelo di prodotti fitosanitari, l’etichetta deve riflettere la posizione del soggetto che effettivamente immette il prodotto sul mercato nello Stato membro di introduzione per quanto riguarda nome e indirizzo, ma deve conservare il numero di partita originario per garantire tracciabilità, controlli e sicurezza del prodotto.
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