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Circolare

Circolare numero 120 del 29-5-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le innovazioni introdotte dall'art. 4 del D.L. n. 82/1990 in materia di pensionamento anticipato, che sostituisce il precedente D.L. n. 20/1990 decaduto. Vengono prorogati i termini di applicazione fino al 30 giugno 1990, riaperti e ridefiniti i termini per l'inoltro delle domande al CIPI e all'INPS, fissata al 31 dicembre 1989 la data utile per il perfezionamento dei requisiti soggettivi e disciplinata una sanatoria per le domande tardive. La circolare chiarisce inoltre la convalida di specifiche domande giacenti presso il CIPI al 28 febbraio 1989 e l'esonero dal contributo per le imprese interessate, con conseguenti adempimenti documentali e di trasmissione degli elenchi dei lavoratori.

Istruzioni sul pensionamento anticipato e sulle eccedenze di manodopera ai sensi del D.L. 24 aprile 1990, n. 82

D.L. 24 aprile 1990, n. 82: pensionamento anticipato e istruzioni applicative

La circolare fornisce le istruzioni operative dell'INPS per l'attuazione dell'art. 4 del D.L. 24 aprile 1990, n. 82, che sostituisce il D.L. 13 febbraio 1990, n. 20, decaduto per mancata conversione. Il provvedimento interviene sulla disciplina del pensionamento anticipato e sulle procedure connesse all'accertamento delle eccedenze di manodopera da parte del CIPI.

Proroga della disciplina sul pensionamento anticipato

L'art. 4, comma 1, del D.L. n. 82/1990 proroga l'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1990. Rispetto al precedente D.L. n. 20/1990, il termine finale viene quindi ulteriormente esteso.

Termini per l'accertamento delle eccedenze di manodopera

L'art. 4, comma 2, riapre il termine per la presentazione al CIPI delle domande dirette ad ottenere l'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle eccedenze strutturali di manodopera. Le imprese possono presentare tali domande entro il 30 giugno 1990. La circolare ministeriale allegata precisa inoltre che, per le imprese già destinatarie di accertamenti o in istruttoria, le istanze devono essere trasmesse direttamente al CIPI secondo le modalità indicate.

Requisiti soggettivi per il pensionamento anticipato

L'art. 4, comma 4, modifica il termine entro il quale devono essere maturati i requisiti soggettivi di età e contribuzione per l'accesso al pensionamento anticipato. Possono essere ammessi al trattamento i lavoratori che abbiano maturato i requisiti non oltre il 31 dicembre 1989, in luogo del precedente termine del 31 agosto 1989.

Presentazione delle domande di pensionamento anticipato all'INPS

Secondo la circolare del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica allegata, le domande di pensionamento anticipato dei lavoratori, sia di coloro che hanno maturato i requisiti tra il 1 settembre e il 31 dicembre 1989 sia di quelli che li avevano maturati prima del 1 settembre 1989, possono essere trasmesse dalle imprese all'INPS entro il 30 giugno 1990. La circolare richiama quindi un termine unico di inoltro per tutte le domande interessate dalla nuova disciplina.

Sanatoria delle domande tardive

L'art. 4, comma 2, del D.L. n. 82/1990 conferma la sanatoria già prevista dal D.L. n. 20/1990 per le domande di pensionamento anticipato presentate tardivamente. Sono fatte salve, in ogni caso, le domande presentate prima del 25 aprile 1990, data di entrata in vigore del decreto.

La sanatoria opera nei seguenti casi:

  • domande presentate dai lavoratori alle imprese dopo la scadenza dei termini fissati dalle precedenti delibere CIPI, purché risultino presentate entro il 24 aprile 1990 e trasmesse dalle imprese all'INPS entro il 4 maggio 1990, cioè entro dieci giorni da tale data;
  • domande presentate dalle imprese all'INPS oltre il termine di dieci giorni previsto dalle delibere CIPI, purché pervenute all'Istituto entro il 4 maggio 1990.

Convalida delle domande giacenti presso il CIPI al 28 febbraio 1989

La norma dispone anche la convalida delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano già maturato i requisiti di età e anzianità contributiva richiesti ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 1, del D.L. 11 gennaio 1989, n. 5.

La finalità della disposizione è equiparare tali domande a quelle che sarebbero state definite positivamente entro il 28 febbraio 1989. La circolare chiarisce che la norma riguarda le domande finalizzate all'accertamento dello stato di ristrutturazione o di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettere a) e c), della legge n. 675/1977.

Esonero dal contributo e conseguenti adempimenti

La circolare evidenzia che, in coerenza con la disciplina previgente, l'esonero dal pagamento del contributo introdotto successivamente dal D.L. n. 119/1989 riguarda le imprese che, alla data del 28 febbraio 1989, avevano in corso presso il CIPI domande di riconoscimento dello stato di ristrutturazione o di crisi aziendale poi definite positivamente dopo tale data.

L'esonero opera per i soli prepensionamenti dei dipendenti di tali imprese che:

  • avessero perfezionato i requisiti di età e contribuzione entro il 28 febbraio 1989;
  • abbiano ottenuto, o otterranno in futuro, il trattamento di pensionamento anticipato con decorrenza successiva al 1 marzo 1989.

Le imprese interessate devono far pervenire al CIPI l'elenco dei dipendenti già prepensionati che avevano maturato i requisiti alla data del 28 febbraio 1989. Una volta ricevuti gli elenchi, la Direzione generale dell'INPS li trasmetterà alle S.A.P. competenti, che provvederanno ad annullare le richieste di contributo già notificate e a restituire le somme eventualmente riscosse.

Indicazioni operative per le imprese

La circolare ministeriale allegata stabilisce inoltre che:

  • le imprese per le quali sia già stata accertata un'eccedenza di manodopera di entità almeno pari al numero dei dipendenti prepensionabili entro il 31 dicembre 1989 trasmettono direttamente all'INPS le domande presentate dai lavoratori entro la scadenza della normativa;
  • le imprese con eccedenze inferiori devono presentare una nuova dichiarazione di eccedenza entro il 30 giugno 1990, secondo lo schema allegato;
  • le istanze devono essere inviate direttamente al CIPI e non tramite gli Uffici regionali del lavoro, a pena di irricevibilità;
  • le dichiarazioni devono indicare nominativamente e per qualifica i lavoratori interessati, poiché chiarezza e completezza dei dati sono considerate essenziali per una sollecita definizione della procedura.

Chiusura operativa

Nel complesso, la circolare coordina le innovazioni del D.L. n. 82/1990 con la precedente disciplina, definendo termini, sanatorie, convalide ed esoneri contributivi. Vengono così fissati i passaggi necessari per la corretta gestione delle domande di pensionamento anticipato, sia sul versante delle imprese sia su quello dell'INPS e del CIPI.

Punti principali

Proroga del pensionamento anticipato

L'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 155/1981 è prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1990.

Nuovo termine per le domande al CIPI

Le imprese possono inoltrare al CIPI, entro il 30 giugno 1990, le domande per l'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, termine che sostituisce quello precedente del 30 settembre 1989.

Requisiti soggettivi per il pensionamento anticipato

Possono accedere al pensionamento anticipato, in presenza delle altre condizioni di legge, i lavoratori che abbiano maturato età e contribuzione entro il 31 dicembre 1989, in luogo del precedente termine del 31 agosto 1989.

Domande di pensionamento anticipato all'INPS

Le domande dei lavoratori, sia per chi ha maturato i requisiti tra il 1 settembre e il 31 dicembre 1989 sia per chi li aveva già maturati prima del 1 settembre 1989, possono essere trasmesse dalle imprese all'INPS entro il 30 giugno 1990.

Sanatoria delle domande tardive

Sono fatte salve le domande presentate prima del 25 aprile 1990. Restano convalidabili le domande presentate dai lavoratori alle imprese entro il 24 aprile 1990 e trasmesse all'INPS entro il 4 maggio 1990, nonché le domande presentate dalle imprese all'INPS oltre il termine di dieci giorni, purché pervenute entro il 4 maggio 1990.

Convalida delle domande giacenti presso il CIPI al 28 febbraio 1989

Sono convalidate le domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data avevano già maturato i requisiti di età e contribuzione ai fini dell'art. 5, comma 1, del D.L. n. 5/1989.

Esonero dal contributo per alcune imprese

L'esonero dal contributo introdotto successivamente al D.L. n. 5/1989 riguarda le imprese che avevano in istruttoria al CIPI, al 28 febbraio 1989, domande di riconoscimento della ristrutturazione o crisi aziendale. L'esonero opera per i prepensionamenti di lavoratori che avevano maturato i requisiti entro tale data, anche per quelli che otterranno il trattamento in futuro.

Adempimenti delle imprese e dell'INPS

Le imprese interessate devono comunicare al CIPI il numero dei lavoratori che hanno optato per il pensionamento anticipato e di quelli che hanno presentato domanda ai sensi del D.L. n. 82/1990, nonché trasmettere gli elenchi dei dipendenti già prepensionati con requisiti maturati al 28 febbraio 1989. L'INPS, ricevuti gli elenchi dal CIPI, annulla le richieste di contributo e restituisce le somme eventualmente riscosse.

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