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Circolare

Circolare numero 122 del 1-6-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ricorda che entro il 30 giugno i cittadini italiani non mutuati devono versare il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale riferito al reddito IRPEF 1989. Indica le aliquote applicabili, le soglie di reddito per i familiari a carico e le modalità operative di pagamento tramite bollettini postali prestampati inviati dalle Sedi INPS. Precisa inoltre le istruzioni per chi versa per la prima volta o non abbia ricevuto i bollettini. Infine chiarisce, per i lavoratori autonomi che divengono non mutuati solo per parte dell'anno, che non è dovuto alcun ulteriore contributo di malattia, richiamando il precedente messaggio e l'effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 441/1987.

Versamento del contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 1989 da parte dei cittadini italiani non mutuati

Versamento del contributo SSN per i cittadini italiani non mutuati

La circolare disciplina il versamento del contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale dovuto per l'anno 1989 dai cittadini italiani "non mutuati". Vengono indicate la scadenza del 30 giugno, le modalità di calcolo del contributo, i limiti di reddito rilevanti per i familiari a carico, le istruzioni operative per il pagamento e un chiarimento specifico per i lavoratori autonomi che divengono non mutuati solo per una parte dell'anno.

Scadenza e base imponibile

Il versamento deve essere eseguito entro il 30 giugno ed è riferito all'anno 1989. La base di calcolo è il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per il medesimo anno, con riferimento al dato riportato al rigo N1 del quadro N del nuovo modello 740, al lordo degli oneri deducibili. La circolare sottolinea quindi che il contributo va determinato sul reddito complessivo dichiarato, senza riduzioni per oneri deducibili.

Aliquote del contributo

Il contributo è calcolato in base alle aliquote previste dall'art. 10, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

  • 5% per la fascia di reddito fino a 40 milioni;
  • 4% per la fascia di reddito da 40 a 100 milioni.

La circolare richiama espressamente tali misure come parametro per la determinazione del contributo dovuto per l'anno 1989.

Familiari a carico e limiti di reddito

Per il 1989, i familiari sono considerati a carico dei soggetti tenuti al versamento dei contributi per l'assistenza di malattia solo se non superano determinati limiti di reddito:

  • L. 7.778.500 per il coniuge, un genitore e ciascun figlio o equiparato;
  • L. 13.612.000 per i due genitori.

Tali importi sono indicati come soglie da non superare ai fini del riconoscimento della condizione di familiare a carico.

Modalità di pagamento e adempimenti per i nuovi iscritti

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante bollettini di conto corrente postale prestampati, inviati agli interessati dalle Sedi competenti. La circolare precisa inoltre che:

  • chi versa il contributo per la prima volta e non risulta inserito nell'archivio centralizzato deve iscriversi nella gestione dei cittadini non mutuati;
  • a tal fine deve compilare l'apposito modulo reperibile presso le Sedi dell'Istituto.

Mancata ricezione dei bollettini

Se, in prossimità della scadenza del 30 giugno, i bollettini non sono ancora pervenuti al domicilio dell'interessato, quest'ultimo deve richiederne un duplicato presso la Sede competente dell'Istituto. Le Sedi sono inoltre invitate a diffondere adeguatamente queste istruzioni attraverso i consueti strumenti informativi, quali avvisi e comunicati stampa.

Chiarimento sui lavoratori autonomi che diventano non mutuati in corso d'anno

La circolare richiama il messaggio n. 26579 dell'11 giugno 1987, secondo cui i lavoratori autonomi che abbiano svolto attività per parte dell'anno e che abbiano già pagato il contributo di malattia sul reddito complessivo dell'anno precedente per un importo pari o superiore al minimale di contribuzione non erano tenuti a versare un ulteriore contributo per il periodo in cui assumevano la qualifica di cittadini non mutuati.

La direttiva viene confermata anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 441 del 28 ottobre 1987, che ha abolito il minimale contributivo. Ne consegue che, in nessun caso, i lavoratori autonomi che divengono non mutuati per parte dell'anno devono versare un ulteriore contributo di malattia, avendo già assolto il versamento per l'intero anno sul reddito complessivo dell'anno precedente.

Punti principali

Scadenza e base di calcolo del contributo

Il termine per il versamento è fissato al 30 giugno. Il contributo riguarda l'anno 1989 e deve essere calcolato sul reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per il medesimo anno, prendendo a riferimento il reddito complessivo indicato al rigo N1 del quadro N del nuovo modello 740, al lordo degli oneri deducibili.

Aliquote applicabili

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'aliquota del contributo è pari al 5% per la fascia di reddito fino a 40 milioni e al 4% per la fascia di reddito da 40 a 100 milioni.

Familiari considerati a carico per il 1989

Per l'anno 1989 i limiti di reddito sotto i quali i familiari sono considerati a carico dei soggetti tenuti al versamento dei contributi per l'assistenza di malattia sono pari a L. 7.778.500 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio o equiparato, e a L. 13.612.000 per i due genitori.

Modalità di pagamento e adempimenti iniziali

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante bollettini di conto corrente postale prestampati e inviati agli interessati dalle Sedi competenti. Chi versa il contributo per la prima volta e non è inserito nell'archivio centralizzato deve iscriversi nella gestione dei cittadini non mutuati compilando l'apposito modulo disponibile presso le Sedi dell'Istituto.

Duplicato dei bollettini e informazione agli interessati

Se, avvicinandosi la scadenza del 30 giugno, i bollettini non sono ancora pervenuti al domicilio dell'interessato, questi deve richiedere un duplicato presso la competente Sede dell'Istituto. Le Sedi sono invitate a dare adeguata pubblicità alle istruzioni tramite i consueti canali di informazione, come avvisi e comunicati stampa.

Chiarimento per i lavoratori autonomi che diventano non mutuati in corso d'anno

Richiamando il messaggio n. 26579 dell'11 giugno 1987, la circolare conferma che i lavoratori autonomi che abbiano svolto attività per parte dell'anno e abbiano già pagato il contributo di malattia sul reddito complessivo dell'anno precedente per un importo pari o superiore al minimale di contribuzione non devono versare alcun ulteriore contributo per il periodo in cui rivestono la qualifica di cittadini non mutuati. Dopo l'abolizione del minimale contributivo disposta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 441 del 28 ottobre 1987, tale principio viene confermato in via generale: non deve essere pagato alcun ulteriore contributo di malattia da parte dei lavoratori autonomi che divengono non mutuati per parte dell'anno, avendo già versato il contributo per l'intero anno sul reddito complessivo dell'anno precedente.

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