Circolare numero 123 del 1-6-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce i criteri per riconoscere alle imprese artigiane e commerciali, anche se costituite in società di persone, il beneficio della riduzione dell'aliquota contributiva CUAF. Dopo il richiamo agli orientamenti giurisprudenziali e alla normativa sopravvenuta, vengono definiti i casi in cui il beneficio spetta, distinguendo tra imprese artigiane e commerciali, con particolare rilievo al requisito dell'iscrizione dei soci titolari negli elenchi di malattia e IVS. Sono poi fornite istruzioni operative per il riesame delle pratiche pendenti, per i rimborsi delle differenze contributive, per l’attribuzione o rimozione dei codici autorizzazione e per la gestione dei ricorsi.
Riduzione dell'aliquota contributiva CUAF per imprese artigiane e commerciali costituite in forma societaria
Riduzione dell'aliquota contributiva CUAF per imprese artigiane e commerciali
La circolare definisce i criteri applicativi del beneficio della riduzione dell'aliquota contributiva CUAF previsto dall'art. 20, comma 1, n. 1, del DL 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114. L'obiettivo è uniformare il trattamento delle imprese artigiane e commerciali costituite in forma societaria, alla luce della giurisprudenza di legittimità e della successiva evoluzione normativa.
Inquadramento normativo e giurisprudenziale
In origine, per le imprese artigiane e commerciali costituite in forma societaria, il riconoscimento della riduzione CUAF era stato subordinato all'iscrizione di tutti i soci negli elenchi di malattia e IVS. Tale impostazione, ribadita con la circolare n. 706 RCV - n. 19990 O. - n. 716 E.A.D. del 10 dicembre 1981, aveva però lasciato irrisolte diverse fattispecie, in particolare quelle nelle quali risultava iscritta soltanto la maggioranza dei soci.
La materia è stata quindi esaminata dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 3198 del 12 gennaio 1989, in una controversia riguardante una società artigiana con tre soci, di cui soltanto due iscritti negli elenchi mutualistici e previdenziali, hanno affermato un principio più favorevole alle imprese artigiane. Per queste ultime, il beneficio spetta anche alle società di persone, purché ricorrano i requisiti dell'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860 e risultino iscritti negli elenchi i soci titolari dell'impresa collettiva secondo l'art. 8 del DPR 18 marzo 1957, n. 266.
Per le imprese commerciali, la precedente impostazione restrittiva era fondata sulla diversa formulazione dell'art. 2 della legge 27 novembre 1960, n. 1397. La circolare evidenzia tuttavia che tale differenza normativa viene superata dall'art. 3 della legge 23 febbraio 1986, n. 45, che estende le norme sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice che gestiscono imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori.
Imprese artigiane
Per le imprese artigiane costituite in forma di società di persone, il beneficio della riduzione CUAF spetta quando:
- la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro;
- nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente rispetto al capitale;
- siano iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 1533/1956 i soci titolari dell'impresa collettiva.
La circolare precisa che non costituisce ostacolo al beneficio la mancata iscrizione dei soci di capitale, cioè di coloro che non prestano lavoro professionale, anche manuale, nell'impresa, né dei soci che, in base all'art. 1, ultimo comma, della legge n. 1533/1956, avevano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo e avevano scelto di mantenere tale forma di assistenza.
In base alla deliberazione del 15 marzo 1990 del Comitato Amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, il beneficio è riconosciuto anche:
- alle società di persone quando i soci titolari iscritti negli elenchi siano in maggioranza rispetto agli altri soci;
- alle società di persone quando, oltre al requisito della maggioranza, uno o più soci risultino iscritti come titolari di ditta individuale artigiana o come soci di altra società artigiana, esercente attività medesima o diversa;
- al titolare di ditta individuale artigiana con più laboratori, anche situati in province diverse;
- al titolare di ditta individuale artigiana anche per i dipendenti addetti ad attività di natura commerciale, purché per tale attività sia aperta una distinta posizione contributiva.
Imprese commerciali
Per le imprese commerciali costituite in società di persone, il beneficio CUAF spetta quando risultino iscritti negli elenchi della legge n. 1397/1960 i soci titolari, purché essi siano in maggioranza rispetto agli altri soci. La decorrenza del beneficio, per questa categoria, è espressamente limitata ai periodi contributivi successivi all'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1986, n. 45.
Anche in ambito commerciale, la deliberazione del 15 marzo 1990 consente il beneficio nei casi in cui, in presenza della maggioranza dei soci titolari iscritti, uno o più soci risultino iscritti come titolari di ditta individuale commerciale o come soci di altra società commerciale, esercente la medesima o diversa attività. Inoltre, il beneficio spetta:
- al titolare di ditta individuale con più punti di vendita, anche in province diverse;
- al titolare di due o più ditte individuali che esercitano la stessa o diversa attività, anche se ubicate in province diverse.
Istruzioni operative per le sedi
La circolare dispone che tutte le situazioni ancora pendenti presso le sedi debbano essere definite alla luce dei criteri sopra indicati. Le eventuali differenze contributive CUAF emerse dal riesame devono essere rimborsate secondo le modalità previste per le regolarizzazioni contributive, nel rispetto dei limiti prescrizionali.
Alle imprese commerciali che abbiano diritto al beneficio deve essere attribuito il codice autorizzazione 3V. Per le aziende artigiane, invece, deve essere eliminato il codice autorizzazione 3K.
I ricorsi ancora giacenti presso la Direzione Generale devono essere restituiti alle sedi per il riesame delle singole posizioni. Se i provvedimenti originari possono essere modificati in base ai nuovi criteri, i ricorsi devono considerarsi superati e archiviati, con comunicazione alle imprese interessate. Se invece non risultano accoglibili, devono essere rinviati alla sede centrale per l'esame del competente organo, con l'indicazione dettagliata delle motivazioni ostative.
Limiti ed esclusioni richiamati
La circolare richiama, infine, un limite specifico: dal rimborso devono essere escluse le imprese artigiane operanti nei territori del Mezzogiorno che abbiano già fruito della riduzione totale degli oneri sociali ai sensi della legge n. 183/1976.
Punti principali
Quadro generale e contenzioso
La circolare ripercorre la disciplina della riduzione CUAF prevista dall'art. 20 del DL 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e le difficoltà applicative sorte per le imprese artigiane e commerciali in forma societaria. Per le imprese artigiane era stato inizialmente richiesto che tutti i soci fossero iscritti negli elenchi di malattia e IVS; tale impostazione aveva generato contenzioso, poi risolto in parte dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 3198 del 12 gennaio 1989. Per le imprese commerciali, invece, la disciplina originaria non consentiva il beneficio se non in presenza dell'iscrizione di tutti i soci, ma la situazione viene modificata dall'art. 3 della legge 23 febbraio 1986, n. 45, che estende le norme anche alle società di persone con organizzazione prevalente del lavoro dei soci e dei familiari coadiutori.
Imprese artigiane: criteri per il beneficio
Per le imprese artigiane costituite in società di persone, il beneficio CUAF spetta quando ricorrano le condizioni dell'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, cioè la maggioranza dei soci partecipa personalmente al lavoro e il lavoro ha funzione preminente rispetto al capitale. È inoltre necessario che risultino iscritti negli elenchi della legge n. 1533/1956 i soci titolari dell'impresa collettiva, come definiti dall'art. 8 del DPR n. 266/1957. Non ostano al riconoscimento del beneficio la mancata iscrizione dei soci di capitale o dei soci che avevano titolo all'assistenza sanitaria per altro motivo e che avevano optato per tale forma di assistenza. La circolare richiama inoltre alcune ipotesi specifiche: il beneficio spetta alle società di persone con soci titolari in maggioranza rispetto agli altri soci; può spettare anche se uno o più soci sono iscritti come titolari di ditta individuale artigiana o come soci di altra società artigiana; spetta al titolare di ditta individuale artigiana con più laboratori, anche in province diverse; e al titolare di ditta individuale artigiana anche per dipendenti addetti ad attività commerciale, se per quest'ultima è aperta una distinta posizione contributiva.
Imprese commerciali: estensione del beneficio
Per le imprese commerciali costituite in forma di società di persone, la circolare supera l'orientamento restrittivo precedente alla luce dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1986, n. 45, che ha abrogato l'art. 2, comma 1, della legge n. 1397/1960. Il beneficio della riduzione CUAF è quindi riconoscibile anche quando negli elenchi nominativi risultino iscritti i soci titolari in maggioranza rispetto agli altri soci, purché la società gestisca un'impresa organizzata prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori. La decorrenza è limitata ai periodi contributivi successivi all'entrata in vigore della legge n. 45/1986. La circolare prevede inoltre il riconoscimento del beneficio quando, in presenza del requisito della maggioranza dei soci titolari iscritti, uno o più soci risultino iscritti come titolari di ditta individuale commerciale o come soci di altra società commerciale, nonché per il titolare di ditta individuale con più punti di vendita, anche in province diverse, e per il titolare di due o più ditte individuali esercenti la stessa o diversa attività anche se ubicate in province diverse.
Istruzioni operative, rimborsi e codici autorizzazione
Le sedi devono riesaminare le pratiche pendenti applicando i nuovi criteri deliberati dal Comitato Amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti il 15 marzo 1990. Eventuali differenze contributive CUAF da restituire devono essere rimborsate secondo le ordinarie modalità di regolarizzazione contributiva, nel rispetto dei limiti prescrizionali; dalla circolare è escluso il rimborso per le imprese artigiane dei territori del Mezzogiorno che abbiano fruito della riduzione totale degli oneri sociali ex lege n. 183/1976. Alle imprese commerciali aventi diritto va attribuito il codice autorizzazione 3V, mentre per le aziende artigiane deve essere eliminato il codice 3K. I ricorsi ancora giacenti presso la Direzione Generale devono essere restituiti alle sedi per il riesame; se i provvedimenti originari risultano modificabili, i ricorsi vanno archiviati come superati con comunicazione alle imprese interessate, altrimenti devono essere rinviati alla sede centrale con puntuale indicazione delle ragioni ostative all'accoglimento.
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