L.R. Calabria 4/2002
Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro «Ricerca applicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 4/2002 autorizza l’aumento della dotazione organica del Centro di microcitemia dell’Azienda ospedaliera Ciaccio Pugliese di Catanzaro per consolidare attività di ricerca in oncologia, farmacotossicologia e thalassemia. Prevede un concorso riservato a specifico personale di ricerca già impiegato. La legge è però stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
Stabilizzazione di personale di ricerca sanitaria presso l’Azienda ospedaliera Ciaccio Pugliese di Catanzaro
Stabilizzazione di personale di ricerca presso l’Azienda ospedaliera Ciaccio Pugliese di Catanzaro
La legge regionale della Calabria interviene per consolidare attività scientifiche di ricerca applicata già avviate in ambito ospedaliero, con particolare riferimento ai settori dell’oncologia, della farmacotossicologia e della thalassemia. Il provvedimento è finalizzato all’acquisizione permanente di professionalità specialistiche, ma risulta oggi privo di utilità applicativa perché dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Ambito e finalità dell’intervento
La disciplina riguarda esclusivamente l’Azienda ospedaliera “Ciaccio Pugliese” di Catanzaro e, più in particolare, il suo Centro di microcitemia. L’obiettivo dichiarato è quello di dare continuità all’attività di ricerca applicata avviata dal 1992 presso il presidio ospedaliero di Girifalco e presso il centro microcitemia, nel quadro di progetti di ricerca relativi a:
- oncologia;
- farmacotossicologia;
- thalassemia.
Potenziamento della dotazione organica
Per realizzare tale finalità, la legge autorizza l’Azienda ospedaliera ad aumentare la propria dotazione organica presso il Centro di microcitemia di:
- 5 posti di biologo;
- 2 posti di medico.
L’intervento è concepito come acquisizione stabile di personale qualificato, non come misura temporanea di mera copertura funzionale.
Reclutamento mediante concorso riservato
L’Azienda ospedaliera è autorizzata a bandire un concorso riservato per la copertura dei posti istituiti. La riserva opera a favore del personale che:
- abbia già operato con assegnazione di borse di studio nell’ambito dei progetti di ricerca dei centri richiamati dalla legge;
- abbia ottenuto almeno due proroghe del contratto nell’ambito di attività di ricerca.
La norma, quindi, prevede una procedura selettiva destinata a valorizzare l’esperienza già maturata nei progetti interessati.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono posti a carico della disponibilità finanziaria del Fondo sanitario nazionale.
Attualità della disciplina
La legge è espressamente indicata come dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 34 del 2004. Di conseguenza, pur essendo il testo orientato alla stabilizzazione di personale e al rafforzamento del centro di ricerca, la disciplina non è oggi utilizzabile in concreto.
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