L.R. Calabria 6/2002
Disciplina di compiti associativi di rappresentanza e tutela dei disabili calabresi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge valorizza in Calabria le associazioni cui la legge attribuisce tutela e rappresentanza dei disabili, prevedendo che gli enti strumentali regionali con organismi consultivi ne richiedano la nomina di rappresentanti e possano stipulare convenzioni per affidare compiti non riservati esclusivamente alla pubblica amministrazione. Non contiene limiti temporali specifici.
Disciplina del coinvolgimento delle associazioni di tutela dei disabili calabresi
Disciplina dei compiti associativi di rappresentanza e tutela dei disabili calabresi
La legge regionale Calabria n. 6 del 2002 valorizza il ruolo delle associazioni che, per legge, tutelano e rappresentano i disabili. L’obiettivo è rafforzare, presso le amministrazioni regionali e locali e presso gli organismi istituzionalmente competenti in materia di disabilità, la rappresentanza degli interessi morali e materiali delle persone con disabilità nel territorio calabrese.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina si applica al territorio della Regione Calabria e riguarda le associazioni cui la legge riconosce funzioni di tutela e rappresentanza dei disabili. Il provvedimento ha natura organizzativa e di raccordo istituzionale, orientata a favorire la partecipazione di tali soggetti nei processi decisionali e nelle attività connesse alle problematiche della disabilità.
Nomine nei soggetti regionali
Gli enti strumentali della Regione Calabria che operano tramite organismi consultivi sono tenuti a chiedere all’organo rappresentativo delle associazioni legittimate la nomina di un rappresentante per le questioni inerenti alla disabilità. La previsione mira a garantire un canale stabile di rappresentanza delle esigenze dei disabili all’interno degli organi consultivi regionali.
Convenzioni per attività e funzioni delegate
Gli enti strumentali regionali possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni abilitate alla tutela e rappresentanza dei disabili. Tali convenzioni possono attribuire alle associazioni lo svolgimento di compiti e funzioni non riservati in via esclusiva dalla legge alla pubblica amministrazione. La norma quindi consente forme di collaborazione istituzionale, ma solo entro i limiti delle attività delegabili.
Profili applicativi
La legge non disciplina procedure dettagliate, finanziamenti, controlli o sanzioni, né prevede termini di durata o scadenze specifiche. La sua funzione è principalmente quella di legittimare e promuovere la presenza delle associazioni rappresentative dei disabili nei rapporti con gli organismi regionali e negli eventuali rapporti convenzionali con gli enti strumentali.
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