Ordinanza n. 528/2026 - Trieste, Sezione 1
per la correzione della sentenza n. 393/26 resa dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia, depositata il 29 agosto 2026 nella causa rg. 681/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 393/2026, oggetto di istanza di correzione di errore materiale
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione della sentenza n. 393/2026, pronunciata sul ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 345/2024. Ha segnalato due errori materiali: l’indicazione del proprio cognome come “Badocco” anziché “Bodocco” e il riferimento, nella descrizione del giudicato da eseguire, a una diversa sentenza del Tribunale di Roma, con dati non pertinenti, anziché alla sentenza del Tribunale di Udine n. 345/2024. Ha chiesto che il riferimento errato fosse sostituito con quello corretto, inclusi data, sezione, numero di ruolo e data di notificazione all’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza, rilevando che entrambi gli errori erano evidenti errori materiali dovuti a errata digitazione nella redazione della sentenza. Ha disposto che il cognome sia corretto da “Badocco” a “Bodocco” e che il riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma sia sostituito con quello alla sentenza del Tribunale di Udine n. 345/2024, depositata il 29 ottobre 2024, Sezione Lavoro e Previdenza, R.G. 950/2023, notificata all’amministrazione il 27 novembre 2024. Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.; non è indicata una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Ritenuto che la domanda di correzione debba essere accolto in quanto appare evidente che si è trattato di un mero errore materiale, dovuto ad errata digitazione in sede di redazione della sentenza;
La correzione è giustificata quando l’errore è materiale, evidente e riconducibile a un’errata digitazione nella redazione della sentenza.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm..
Una volta disposta la correzione, la Segreteria deve effettuare le annotazioni previste dalla disposizione.
Massime di principio
- La sentenza può essere corretta quando le difformità nella sua redazione costituiscono errori materiali evidenti, dovuti a errata digitazione, e la correzione serve a riportare il testo ai dati corretti dell’atto o del giudicato cui la decisione intendeva riferirsi.
- Disposta la correzione della sentenza, il giudice ordina alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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