Sentenza del 08/04/2016 n. 6859 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'ufficio contro una precedente sentenza relativa a due avvisi di liquidazione INVIM. La contestazione riguardava l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 52 e 65: secondo l'Agenzia, l'autorizzazione preventiva della Direzione Regionale delle Entrate era prevista per l'appello, non per la revocazione, e comunque non era più necessaria dopo l'istituzione delle agenzie fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo non più applicabile l'obbligo di autorizzazione preventiva previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, a seguito dell'istituzione delle agenzie fiscali e della soppressione degli organi ministeriali cui la norma faceva riferimento. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, che dovrà esaminare nel merito il ricorso per revocazione e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2
Gli uffici periferici del dipartimento delle entrate e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello.
La Corte ha ritenuto che l'obbligo di autorizzazione non fosse più applicabile dopo l'istituzione delle agenzie fiscali, poiché gli uffici e gli organi ministeriali indicati dalla norma erano stati soppressi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 65
È stato richiamato dall'Agenzia in relazione alla disciplina del giudizio di revocazione, ma la decisione ha ritenuto superata la questione dell'estensione dell'autorizzazione, poiché tale autorizzazione non era più necessaria già nel giudizio di appello.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 66
Richiamato per il rapporto tra giudizio di revocazione e disciplina del processo tributario; la Corte ha escluso che potesse derivare una causa di inammissibilità dalla mancanza dell'autorizzazione preventiva.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57
Ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo loro la gestione delle funzioni precedentemente esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle Finanze e trasferendo i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze.
D.M. Economia 28 dicembre 2000
Ha reso operativo il nuovo assetto organizzativo delle agenzie fiscali, determinando il superamento dell'autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 52, comma 2.
D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 1, lett. c), convertito nella L. n. 73 del 2010
Ha abrogato l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992; la Corte ha comunque precisato che l'obbligo autorizzatorio era già venuto meno in precedenza per effetto dell'operatività delle agenzie fiscali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, dopo l'istituzione e la piena operatività delle agenzie fiscali, gli atti di impugnazione degli uffici dell'Agenzia delle Entrate non sono subordinati all'autorizzazione preventiva degli organi ministeriali precedentemente indicati dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
- La mancanza di tale autorizzazione non determina l'inammissibilità dell'appello o della revocazione proposti dall'Agenzia delle Entrate quando l'autorizzazione non è più prevista dall'assetto organizzativo vigente.
- Le norme processuali che richiamano strutture ministeriali soppresse devono essere interpretate alla luce della riorganizzazione amministrativa intervenuta e non possono limitare la capacità processuale delle agenzie fiscali.
- La cassazione con rinvio per eliminazione di una causa di inammissibilità non equivale alla vittoria nel merito: il giudice di rinvio deve ancora esaminare la fondatezza della revocazione.
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