Sentenza del 23/02/2016 n. 63 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti chiedevano il rimborso delle somme versate nel periodo 2009-2011 a titolo di tariffa annua forfetaria per i controlli sanitari ufficiali previsti dal d.lgs. n. 194/2008. Sostenevano di non essere soggetti obbligati, poiché svolgevano esclusivamente attività di commercializzazione all’ingrosso e non attività produttiva. Deducevano inoltre il contrasto della tariffa con il Regolamento (CE) n. 882/2004, la mancata considerazione dei diversi livelli di rischio e della capacità produttiva, nonché la violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza della CTP. Ha ritenuto insussistente la violazione del contraddittorio e legittima l’applicazione della tariffa. Secondo il giudice, i controlli sanitari riguardano non solo la produzione, ma anche la conservazione, manipolazione, commercializzazione e distribuzione degli alimenti. L’Allegato A, Sezione 6, del d.lgs. n. 194/2008 include espressamente gli operatori del settore alimentare operanti nei mercati generali e nel settore degli ortofrutticoli freschi; l’esenzione prevista per produttori agricoli e commercianti al dettaglio non si estende ai commercianti all’ingrosso. Sono stati quindi ritenuti legittimi sia il diniego dei rimborsi sia la richiesta di pagamento delle tariffe. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 882/2004
“relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”
Il regolamento è stato interpretato nel senso che i controlli ufficiali possono riguardare l’intera filiera alimentare, comprese produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e distribuzione. Le attività di commercializzazione all’ingrosso possono quindi essere assoggettate a controlli e tariffe.
Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194
Allegato A, Sezione 6: “operatori del settore alimentare operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi e i depositi alimentari”
Il decreto attua il sistema europeo di finanziamento dei controlli sanitari e individua tra i soggetti tenuti al pagamento anche gli operatori dei mercati generali, del settore ortofrutticolo fresco e dei depositi alimentari. Le tariffe graduate in base ai quantitativi prodotti o movimentati sono state ritenute sufficientemente proporzionate.
Decreto legislativo n. 114/1998, art. 4, comma 1, lett. a
“attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande”
La definizione normativa del commercio all’ingrosso è stata utilizzata per qualificare l’attività degli appellanti e ricondurla tra quelle soggette alla tariffa.
Codice civile, art. 2135
L’esclusione prevista per gli imprenditori agricoli riguarda le attività agricole e connesse svolte sui propri prodotti. Non si applica ai commercianti all’ingrosso che rivendono prodotti non derivanti dalla propria attività agricola.
Decreto legislativo n. 155/1997, art. 3 del d.lgs. n. 194/2008
L’abrogazione della precedente disciplina è stata considerata una questione normativa pertinente e già discussa nel giudizio, quindi non idonea a determinare una violazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando una normativa sui controlli sanitari riguarda espressamente la produzione e la commercializzazione degli alimenti, l’obbligo può estendersi anche agli operatori all’ingrosso, non soltanto agli stabilimenti produttivi.
- La disponibilità e gestione di depositi alimentari può costituire un’attività rilevante ai fini dei controlli sanitari, anche se l’impresa non effettua trasformazioni o produzioni.
- Le esenzioni devono essere interpretate restrittivamente: l’esenzione prevista per la produzione agricola propria o per il commercio al dettaglio non si estende automaticamente al commercio all’ingrosso.
- Una tariffa forfetaria è più facilmente ritenuta legittima quando è articolata per tipologia di attività e dimensione o quantità dell’impresa, così da riflettere almeno in parte il livello di rischio e i costi dei controlli.
- Per contestare efficacemente una tariffa sanitaria occorre dimostrare non solo l’assenza di attività produttiva, ma anche che l’impresa non rientri nelle categorie espressamente indicate dalla disciplina nazionale o che la tariffa sia sproporzionata o priva di base normativa.
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