Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/02/2016 n. 506 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Istanza di disapplicazione norma antielusiva - art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600/73 - diniego - impugnabilità - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva l'annullamento del diniego opposto all'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative, presentata ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973 per l'anno 2009. Sosteneva che la risposta negativa dell'Amministrazione costituisse un rifiuto definitivo, fondato sull'esame della concreta situazione societaria, e fosse quindi autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. L'Agenzia sosteneva invece che l'atto fosse interlocutorio, privo di una compiuta e definitiva pretesa tributaria e non riconducibile agli atti impugnabili.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto non autonomamente impugnabile il provvedimento di improcedibilità o diniego dell'istanza di disapplicazione, perché avente natura interlocutoria e non decisoria, non idoneo a incidere definitivamente sul rapporto tributario e non assimilabile agli atti con rilevanza esterna previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Anche la risposta all'interpello disapplicativo non è stata ritenuta vincolante per il contribuente, il quale può non conformarsi e contestare successivamente l'eventuale avviso di accertamento. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973

    istanza di disapplicazione di norma antielusiva

    La disposizione consente al contribuente di chiedere la disapplicazione di norme antielusive, ma la risposta dell'Amministrazione, secondo la sentenza, non costituisce necessariamente un provvedimento autonomamente impugnabile.

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    disciplina delle società non operative

    La disciplina sulle società non operative può essere oggetto di un'istanza di disapplicazione, ma il diniego o la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza non determina di per sé una definitiva pretesa tributaria.

  • Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie

    L'elenco degli atti impugnabili riguarda provvedimenti amministrativi con rilevanza esterna e idonei a incidere sul rapporto tributario. Un atto interlocutorio, non definitivo e privo di effetti vincolanti non è autonomamente impugnabile.

Massime di principio

  • Il diniego o la dichiarazione di improcedibilità di un'istanza di disapplicazione non è autonomamente impugnabile quando si limita a esprimere una valutazione interlocutoria e non contiene una definitiva pretesa tributaria.
  • La risposta a un interpello disapplicativo, in quanto priva di effetti vincolanti immediati nei confronti del contribuente, non determina da sola la nascita di un'obbligazione tributaria definitiva.
  • Il contribuente può scegliere di non conformarsi alla risposta dell'Amministrazione, assumendosi il rischio di un eventuale accertamento, e potrà far valere le proprie ragioni impugnando l'atto impositivo successivo.
  • L'impugnazione è normalmente ammissibile quando l'atto dell'Amministrazione incide in modo attuale, concreto e definitivo sul rapporto tributario; non è invece sufficiente che l'atto esprima una valutazione negativa o preparatoria.
  • La questione dell'impugnabilità degli atti non espressamente elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 può dipendere dalla loro effettiva capacità di produrre effetti tributari immediati, ma, nel caso esaminato, tale capacità è stata esclusa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.