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Sentenza

Sentenza del 23/02/2016 n. 507 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Sponsorizzazione - spese - deducibilità - astratta utilità per l'attività economica - è sufficiente. Reddito operativo lordo (ROL) - calcolo - rilevanza della svalutazione crediti - è tale - abbattimento degli interessi passivi deducibili - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, la deducibilità di una spesa di sponsorizzazione ritenuta dall'Ufficio irragionevole per l'assenza di concreti guadagni derivanti dall'attività e per il suo rilevante ammontare; dall'altro, il corretto calcolo del ROL ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'art. 96 del TUIR, con particolare riferimento alla rilevanza contabile della svalutazione dei crediti.

La decisione

La Commissione ha riconosciuto la deducibilità della spesa di sponsorizzazione, ritenendo sufficiente la sua astratta utilità per l'attività economica e irrilevanti, ai fini della deduzione, sia l'assenza di guadagni concreti sia l'entità della spesa, trattandosi di elementi riconducibili al rischio d'impresa. È stato inoltre ritenuto corretto includere la svalutazione dei crediti nel calcolo del ROL, senza ravvisare una duplicazione nella valutazione dei crediti commerciali. Ne consegue una riduzione della pretesa fiscale relativa agli interessi passivi deducibili.

Norme richiamate

  • Art. 96 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La norma disciplina la deducibilità degli interessi passivi in rapporto agli interessi attivi e al ROL. Nel calcolo del ROL può essere considerata la svalutazione dei crediti correttamente contabilizzata, senza che ciò comporti una duplicazione della valutazione dei crediti commerciali.

  • Cassazione, sentenza n. 16826/2007

    Richiamata quale precedente in materia di deducibilità delle spese di sponsorizzazione e di valutazione della loro inerenza.

  • Cassazione, sentenza n. 1389/2011

    Richiamata quale precedente sui criteri di deducibilità delle spese sostenute nell'esercizio dell'attività d'impresa.

  • Cassazione, sentenza n. 6548/2012

    Richiamata quale precedente in tema di inerenza e deducibilità dei costi aziendali.

  • Cassazione, sentenza n. 23551/2012

    Richiamata quale precedente sui criteri di valutazione delle spese di sponsorizzazione e della loro riferibilità all'attività d'impresa.

Massime di principio

  • Una spesa di sponsorizzazione può essere deducibile quando presenta un collegamento astratto e potenziale con l'attività d'impresa, anche se non produce ricavi immediati o dimostrabili.
  • L'assenza di un guadagno concreto e l'elevato importo della sponsorizzazione non rendono automaticamente il costo indeducibile: tali elementi rientrano, in linea di principio, nel rischio economico dell'imprenditore.
  • La deducibilità non è comunque automatica: il contribuente deve poter dimostrare l'effettività della spesa, la sua riferibilità all'impresa e la corretta documentazione dell'operazione.
  • Nel calcolo del ROL ai fini dell'art. 96 del TUIR, le componenti contabili rilevanti devono essere considerate secondo la corretta contabilizzazione; la svalutazione dei crediti può incidere sul ROL senza costituire, per ciò solo, una duplicazione.
  • L'Amministrazione finanziaria non può sostituire la propria valutazione di convenienza economica a quella dell'imprenditore, salvo che dimostri l'inesistenza, l'estraneità all'attività o l'antieconomicità anomala e non giustificata dell'operazione.

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