Sentenza del 23/02/2016 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
Accertamento induttivo - contabilità in nero - è legittimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento induttivo fondato sulla contabilità in nero rinvenuta o comunque acquisita dall'Amministrazione finanziaria. Il contribuente contestava l'utilizzabilità di tale documentazione quale base sufficiente per la ricostruzione induttiva dei ricavi o dei redditi. La decisione afferma invece che la contabilità parallela, per il suo intrinseco valore probatorio, costituisce autonomamente un elemento idoneo a giustificare il ricorso all'accertamento induttivo previsto dall'art. 39 del d.P.R. 600/1973, senza necessità di ulteriori elementi presuntivi.
La decisione
La contestazione del contribuente non è stata accolta. È stata ritenuta legittima l'utilizzazione della contabilità in nero come fondamento dell'accertamento induttivo, anche in assenza di altri elementi autonomi. Una volta prodotta o valorizzata tale documentazione, spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando, ad esempio, l'inesistenza delle operazioni, l'erroneità delle annotazioni o l'irrilevanza fiscale degli importi indicati.
Norme richiamate
Art. 39 del d.P.R. 600/1973
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito quando la contabilità risulti inattendibile o emergano elementi idonei a fondare la rettifica. La contabilità in nero è stata ritenuta, da sola, sufficiente a legittimare tale metodo di accertamento.
Massime di principio
- La contabilità parallela o in nero costituisce un elemento probatorio particolarmente grave e può rendere inattendibile la contabilità ufficiale.
- L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente disporre di ulteriori elementi, oltre alla contabilità in nero, per ricorrere all'accertamento induttivo.
- Il contribuente che intende contestare l'accertamento deve fornire una prova concreta e specifica contraria, non essendo sufficienti mere contestazioni generiche.
- In presenza di documentazione extracontabile attendibile e riferibile all'attività d'impresa, l'onere della prova si sposta sostanzialmente sul contribuente.
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