Sentenza del 23/02/2016 n. 123 - Comm. Trib. Prov. Varese
REGISTRO - Imposta di registro sul dispositivo di condanna - Inapplicabilità dell'imposta di registro alla fideiussione e al riconoscimento di debito o a qualsiasi altro atto menzionato diverso dal provvedimento emesso dal Giudice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tassazione non può essere estesa automaticamente alla fideiussione, al riconoscimento di debito o ad altri atti semplicemente menzionati nel provvedimento. È imponibile per enunciazione soltanto l'atto che risulti realmente assunto dal giudice come fondamento della decisione. Pertanto, in assenza di tale effettiva enunciazione decisoria, l'imposta di registro non è applicabile agli atti diversi dal decreto ingiuntivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta di registro a una fideiussione, a un riconoscimento di debito o ad altri atti richiamati nell'ambito di un procedimento per decreto ingiuntivo. Il principio esaminato è che l'atto soggetto a tassazione è il provvedimento giudiziario, cioè il decreto ingiuntivo contenente l'ingiunzione di pagamento, e non il ricorso per decreto ingiuntivo né qualsiasi atto genericamente menzionato nel procedimento. Ai fini dell'articolo 22 del d.P.R. 131/1986, rileva soltanto l'enunciazione di atti che il giudice abbia effettivamente posto alla base della propria decisione.
Norme richiamate
Articolo 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
L'imposta per enunciazione può applicarsi agli atti enunciati in un atto giudiziario solo quando l'enunciazione abbia effettiva rilevanza nella decisione del giudice; non basta una mera menzione o un richiamo generico.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, occorre distinguere tra il provvedimento giudiziario tassabile e gli atti richiamati o prodotti nel procedimento.
- La mera citazione di una fideiussione, di un riconoscimento di debito o di altro contratto non determina automaticamente la tassazione per enunciazione.
- L'enunciazione rilevante ai sensi dell'articolo 22 del d.P.R. 131/1986 ricorre quando il giudice utilizza concretamente l'atto come presupposto o fondamento della propria decisione.
- In caso di decreto ingiuntivo, il ricorso introduttivo non è di per sé l'atto enunciante: occorre verificare il contenuto motivazionale e decisorio del decreto emesso dal giudice.
- L'Amministrazione non può ampliare la base imponibile facendo leva su qualsiasi riferimento contenuto nel fascicolo o nel provvedimento; deve dimostrare l'effettiva rilevanza decisoria dell'atto richiamato.
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