Cassazione Penale, Sentenza n. 16556/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza che, su richiesta concorde delle parti, aveva applicato ad Ait Mbarek la pena concordata per i reati di rissa, omicidio (derubricato in omicidio colposo per eccesso colposo di legittima difesa), lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto di coltello. Le censure mosse erano: (a) violazione procedurale in conseguenza della modifica dell'imputazione (art. 420, comma 2-ter e art. 421, comma 1-bis c.p.p.), con omissione di sospensione dell'udienza e mancata notifica della modifica all'imputato; (b) illegittimità della procedura di richiesta di applicazione della pena (patteggiamento), poiché l'imputato non era comparso in udienza, non aveva espresso personalmente la volontà di patteggiamento né aveva conferito procura speciale al difensore, essendo l'istanza presentata con atto scritto depositato dal difensore senza i formali poteri; (c) errata riqualificazione del fatto da omicidio preterintenzionale a omicidio colposo per eccesso colposo di legittima difesa, con motivazione ritenuta insufficiente soprattutto alla luce della circostanza che l'imputato era l'unico armato; (d) vizio nel riconoscimento della continuazione tra i reati e conseguente determinazione della pena. La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla nullità della richiesta di applicazione della pena per violazione delle forme vincolate previste dall'art. 446 c.p.p. (volontà personale o tramite procuratore speciale con sottoscrizione autenticata), e perciò ha deciso sul ricorso in tale segmento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo assorbente il vizio connesso alla presentazione della richiesta di applicazione della pena. Ha sancito che, poiché l'imputato era assente e la richiesta di patteggiamento è stata depositata con atto scritto senza che l'imputato avesse manifestato personalmente la volontà né conferito procura speciale (con sottoscrizione autenticata), si è verificata la violazione delle forme di cui all'art. 446 c.p.p., tale da inficiare radicalmente l'istanza. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo per il prosieguo; la Corte ha dichiarato quindi ininfluenti le restanti doglianze non esaminate nel merito.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
La trattazione del ricorso è avvenuta secondo la procedura prevista da tale articolo (esame del ricorso in udienza).
art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, pur ritenendo presente l'imputato ai sensi di tale disposizione, al momento della modifica dell'imputazione il giudice avrebbe dovuto sospendere il processo per garantire gli obblighi di notifica; la Corte non ha ritenuto necessario decidere sul profilo dopo aver accolto altra doglianza.
art. 421, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato come base normativa che impone la notifica al difensore o all'imputato dell'atto che modifica l'imputazione quando questi non sia presente; la sua violazione era stata dedotta come vizio procedurale.
art. 179 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente per configurare la nullità assoluta degli atti che incidono sull'esercizio dell'azione penale; la Corte ha comunque deciso per altra via senza esaminare pienamente questo profilo.
art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina delle nullità assolute connesse all'intervento dell'imputato; evocata dal ricorrente per qualificare come insanabile l'omissione procedurale, ma non decisiva una volta scelto il vizio relativo al patteggiamento.
art. 568, comma 4-bis cod. proc. pen.
La Corte evidenzia che il pubblico ministero, con il ricorso per cassazione, può proporre impugnazione anche per ottenere effetti favorevoli all'imputato, essendo parte pubblica 'sui generis'. Ciò legittima il ricorso del Procuratore generale volto ad ottenere l'annullamento della sentenza concorde.
art. 446, commi 2 e 3 cod. proc. pen.
La norma impone regole formali vincolanti per la richiesta di applicazione della pena: se la richiesta è avanzata in udienza deve essere formulata oralmente; la forma scritta è ammessa solo per richieste fuori udienza; la volontà dell'imputato va espressa personalmente o tramite procuratore speciale con sottoscrizione autenticata. La Corte ha ritenuto che la violazione di tali forme abbia invalido radicalmente l'istanza di patteggiamento.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); evocata come quadro normativo entro cui si applicano le prescrizioni formali dell'art. 446.
Massime di principio
- La richiesta di patteggiamento è un atto personalissimo: se l'imputato è presente in udienza la proposta o il consenso devono essere manifestati oralmente; se è assente la sua volontà deve essere espressa tramite procuratore speciale con sottoscrizione autenticata. Il mancato rispetto di queste forme rende l'istanza invalida.
- Una violazione formale vincolante relativa alla manifestazione di volontà dell'imputato (patteggiamento) può determinare l'annullamento radicale della sentenza che si fonda su quella richiesta, indipendentemente dall'esame di altre censure di merito.
- Il pubblico ministero può impugnare in Cassazione anche per ottenere effetti favorevoli all'imputato (art. 568, comma 4-bis), permettendo alla parte pubblica di segnalare vizi procedurali che ledono i diritti dell'imputato.
- Quando sia stata rilevata una nullità che incide sulla validità dell'istanza dispositiva (es. patteggiamento), il giudice di legittimità può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo.
- Modifiche dell'imputazione o adempimenti di notifica in presenza/assenza dell'imputato possono imporre la sospensione dell'udienza e la ripetizione di specifici adempimenti (art. 420 e 421 c.p.p.): tali profili devono essere curati per evitare vizi procedurali rilevanti.
- Sulle riqualificazioni di reato (es. derubricazione di omicidio preterintenzionale in colposo per eccesso di legittima difesa) occorre motivazione adeguata: tali questioni di merito, seppur rilevanti, restano comunque subordinabili alla valutazione di vizi procedurali fondamentali.
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