Sentenza n. 1803/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 10 novembre 2025, relativa alla richiesta di pagamento per prestazioni sanitarie indebitamente fruite in regime di esenzione dal ticket
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo aver ricevuto dall’ASP una richiesta di pagamento per prestazioni sanitarie asseritamente fruite senza i requisiti per l’esenzione dal ticket, ha chiesto di accedere all’autocertificazione richiamata nella richiesta, agli atti indicanti la prestazione sanitaria e la relativa data, al conteggio della quota di compartecipazione alla spesa, agli ulteriori documenti utilizzati nel procedimento e a ogni atto presupposto o connesso. Non avendo ricevuto riscontro, ha impugnato il silenzio-diniego e chiesto l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. Nel corso del giudizio l’ASP ha trasmesso soltanto i documenti relativi alla prestazione e al conteggio, mentre non ha osteso l’autocertificazione e gli ulteriori atti richiesti. La ricorrente ha quindi dedotto la persistente mancata ostensione integrale. L’ASP, benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha contestato tale circostanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l’interesse diretto, concreto e attuale previsto dall’art. 22 della legge n. 241/1990, rilevando che la ricorrente era personalmente incisa dalla richiesta di pagamento dell’ASP e intendeva acquisire la documentazione per tutelare i propri interessi. Il giudice ha richiamato la nozione ampia di situazione giuridicamente rilevante e di strumentalità dell’accesso: non è necessario che il richiedente sia titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo né che l’accesso sia esclusivamente funzionale alla difesa in un giudizio. Quando l’accesso è preordinato all’utilizzazione dei documenti in giudizio, l’amministrazione giudicante sull’accesso non può valutare la fondatezza, l’ammissibilità o la rilevanza della futura domanda giudiziale, spettando tale valutazione al giudice del merito. Il TAR ha inoltre ritenuto provata, per mancata specifica contestazione, la persistente omessa ostensione dei documenti indicati dalla ricorrente. Ha ordinato all’ASP di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’esame e l’estrazione di copia di tutti i documenti richiesti. L’ASP è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
Il diritto di accesso spetta a chi dimostri un interesse diretto, concreto, attuale e personale collegato ai documenti richiesti; la situazione giuridicamente rilevante è nozione più ampia rispetto all’interesse all’impugnazione e non richiede necessariamente un diritto soggettivo o un interesse legittimo.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della richiesta di emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti; il giudice ha ordinato all’amministrazione l’ostensione mediante esame ed estrazione di copia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- L’interesse all’accesso documentale è autonomo rispetto all’interesse all’impugnazione dell’atto e può sussistere anche quando il richiedente non dimostri una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo, purché documenti un collegamento diretto, concreto e attuale con gli atti richiesti.
- La strumentalità dell’accesso deve essere intesa in senso ampio: è sufficiente che la conoscenza dei documenti sia utile alla cura o alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che l’accesso debba essere necessariamente ed esclusivamente funzionale alla proposizione di un giudizio.
- Quando l’accesso è richiesto in vista di una controversia, il giudice dell’accesso non può subordinare l’ostensione alla verifica della fondatezza, ammissibilità o rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda giudiziale; tali valutazioni spettano al giudice competente a decidere il merito della controversia.
- La mancata specifica contestazione da parte dell’amministrazione, anche non costituita in giudizio, può consentire di ritenere provata la dedotta mancata ostensione integrale dei documenti richiesti.
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