Ordinanza n. 1018/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento: - del provvedimento di dinego prot.-OMISSIS-; - del successivo ulteriore rigetto prot. n. -OMISSIS-; - del provvedimento di pari data del -OMISSIS- privo di protocollo e comunicato in pari data dal responsabile del procedimento dell’A.S.L. di Salerno, D.S. 70 - Vallo della Lucania Agropoli; con conseguente disapplicazione degli stessi e di tutti gli atti prodromici e conseguenziali depositati in atti e di quelli non conosciuti perché atti endoprocedimentali non comunicati al ricorrente; per il conseguente riconoscimento dell’autorizzazione a recarsi all’estero nel Regno Unito presso il -OMISSIS-, al fine di poter ricevere cure di altissima specializzazione non presenti in Italia e proseguire il piano terapeutico con cadenza trimestrale, con il conseguente diritto al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere nella misura del 80%; nonché per l’annullamento: - del provvedimento di diniego prot. n. -OMISSIS-, D.S. 70 - -OMISSIS-(comunicato a mezzo p.e.c. del-OMISSIS-) della richiesta di rimborso spese indirette per le cure sostenute di altissima specializzazione all’estero nel -OMISSIS- e spese sostenute per il viaggio e relativo accompagnatore per recarsi presso il -OMISSIS- - di tutti gli atti prodromici e conseguenziali; - e per l’accertamento del diritto del ricorrente al rimborso delle spese mediche relative al secondo ciclo di cure mediche sostenute e la condanna della A.S.L. di Salerno al rimborso delle stesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi dell'autorizzazione a recarsi all'estero per cure di altissima specializzazione e del rimborso delle spese mediche, di viaggio e dell'accompagnatore
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato più provvedimenti dell'A.S.L. di Salerno con i quali sono state respinte la richiesta di autorizzazione a recarsi nel Regno Unito presso una struttura specializzata, per proseguire un piano terapeutico con cadenza trimestrale, e la richiesta di rimborso delle spese mediche, di viaggio e dell'accompagnatore relative alle cure già sostenute. Ha chiesto l'annullamento dei dinieghi, la disapplicazione degli atti prodromici e conseguenziali, il riconoscimento dell'autorizzazione alle cure all'estero, il rimborso nella misura dell'80% delle spese future e l'accertamento del diritto al rimborso delle spese relative al secondo ciclo di cure.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né adottato una decisione sulla fondatezza delle pretese sostanziali. Ha rilevato dubbi sull'ammissibilità del ricorso per possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce dei principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 4847 del 25 febbraio 2025. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore, per controdedurre sulla questione di giurisdizione. Ha inoltre rilevato la connessione con altro giudizio relativo ad atti analoghi e successivi e ha disposto la trattazione coordinata, fissando per entrambi l'udienza pubblica del 23 febbraio 2027. Ha ordinato l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
controdedurre in ordine a quanto precede
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve assegnare alle parti un termine per il contraddittorio prima di decidere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento, nei presupposti indicati dall'ordinanza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, a sostegno dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione che può condurre all'inammissibilità del ricorso, deve instaurare il contraddittorio sulla questione assegnando alle parti un termine per controdedurre ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di adottare la decisione definitiva.
- La connessione tra giudizi aventi ad oggetto atti analoghi e successivi consente al giudice di fissarne la trattazione alla medesima udienza, per favorire il coordinamento della decisione.
- In presenza dei presupposti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, la diffusione di un provvedimento giurisdizionale deve avvenire con l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte.
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