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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2480

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2480 della Commissione, del 10 novembre 2023, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione

Normativa europea32023R2480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce detrazioni dai contingenti di pesca disponibili nel 2023 per diversi Stati membri che hanno superato, negli anni precedenti, i contingenti o gli sbarchi consentiti per specifici stock. In alcuni casi, quando non è stato possibile sottrarre il quantitativo dallo stesso stock nel 2023, le detrazioni sono imputate ad altri stock alternativi, previa consultazione degli Stati membri interessati e secondo gli orientamenti della Commissione. Il regolamento modifica inoltre il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 per adeguare le detrazioni non ancora integralmente applicabili e rinviarle agli anni successivi, nonché per tenere conto delle regole ICCAT su taluni stock di tonno e pesce spada.

Applicazione di detrazioni ai contingenti di pesca 2023 di alcuni Stati membri per superamenti precedenti e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri indicati negli allegati del regolamento in relazione a specifici stock ittici e contingenti di pesca per il 2023, nell’ambito del regime di controllo della politica comune della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009. Riguarda sia le detrazioni direttamente operate sugli stock che hanno formato oggetto di superamento sia, quando ciò non è possibile per mancanza di contingente disponibile, le detrazioni su altri stock della stessa zona geografica o con lo stesso valore commerciale. Include anche la modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 per le detrazioni non pienamente applicabili nel 2023 e rinviate agli anni successivi; per taluni stock ICCAT le detrazioni sono rinviate al 2024 secondo le raccomandazioni applicabili.

Detrazioni dai contingenti di pesca 2023 per superamenti pregressi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2480 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il sistema unionale di controllo della pesca e consente detrazioni dai contingenti futuri in caso di superamento dei limiti assegnati. L’atto prende le mosse dal fatto che, per alcuni stock e per alcuni Stati membri, i superamenti registrati negli anni precedenti non potevano essere integralmente recuperati con le detrazioni già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661, perché nel 2023 non erano disponibili contingenti sullo stock oggetto di superamento.

Ambito materiale e logica dell’intervento

Il regolamento riguarda la gestione dei contingenti di pesca per il 2023 fissati dai regolamenti del Consiglio 2022/2090, 2023/194 e 2023/195, nonché la modifica del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661. La Commissione applica il meccanismo di recupero previsto dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009: quando uno Stato membro ha superato un contingente o gli sbarchi consentiti, il quantitativo eccedente viene sottratto dai contingenti futuri. Se il prelievo dallo stesso stock non è possibile, si possono usare stock alternativi, previa consultazione degli Stati membri interessati.

Detrazioni su altri stock per il 2023

L’articolo 1 stabilisce che i contingenti di pesca 2023 sono ridotti secondo quanto riportato nell’allegato I. Le detrazioni alternative riguardano, tra gli altri, Danimarca, Spagna, Paesi Bassi e Polonia, con riferimento a stock come aringa, sgombro, merluzzo carbonaro, merluzzo bianco, eglefino, scorfano atlantico e altre specie in varie zone FAO o subdivisioni rilevanti. I considerando precisano che tali detrazioni sono state applicate dopo consultazione degli Stati membri interessati e in coerenza con gli orientamenti della Commissione sulle detrazioni ai sensi dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5.

Aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661

L’articolo 2 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661. Ciò consente di ricalibrare le detrazioni che non potevano essere eseguite completamente nel 2023 perché eccedenti il contingente disponibile dopo gli adattamenti. Il regolamento prevede quindi che i quantitativi residui vengano detratti dai contingenti adattati degli anni successivi fino alla completa compensazione del sovrasfruttamento.

Regole speciali per taluni stock ICCAT

Per il Portogallo, le detrazioni per il tonno obeso dell’Atlantico (BET/ATLANT) e per il pesce spada dell’Atlantico settentrionale a nord di 5° N (SWO/AN05N) non sono applicate nel 2023 ma rinviate al 2024. Tale scelta deriva dalle raccomandazioni ICCAT richiamate nei considerando, che stabiliscono che qualsiasi superamento del contingente annuale adeguato nel 2022 debba essere sottratto dal contingente o limite di cattura del 2024.

Criteri di quantificazione e note tecniche dell’allegato

L’allegato II contiene una tabella dettagliata con i parametri di calcolo delle detrazioni: contingente iniziale 2022, sbarchi consentiti adattati, catture totali 2022, percentuale di utilizzo, superamento, fattore moltiplicatore, eventuale fattore addizionale, detrazioni pregresse e importi da sottrarre nel 2023 e negli anni successivi. Le note chiariscono che il fattore moltiplicatore è normalmente 1,00 per superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate; che un fattore addizionale può derivare da superamenti consecutivi o da piani pluriennali; e che, per alcuni casi, il superamento rilevante sarà recuperato nel 2024 o oltre.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La finalità è recuperare, tramite detrazioni dai contingenti futuri, gli eccessi di pesca o di cattura accertati in anni precedenti, conformemente al regime unionale di controllo della pesca.

Detrazioni dai contingenti 2023 su altri stock

L’articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2023 nei regolamenti (UE) 2022/2090, 2023/194 e 2023/195 sono ridotti mediante le detrazioni indicate nell’allegato I. Le detrazioni riguardano, tra gli altri, Danimarca, Spagna, Paesi Bassi e Polonia, quando non era possibile applicarle sullo stock oggetto di superamento per assenza di contingente disponibile nel 2023.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661

L’articolo 2 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 con il nuovo allegato II. La modifica serve a riallocare e completare detrazioni che nel 2023 non potevano essere integralmente applicate, prevedendo il recupero dei quantitativi residui negli anni successivi fino a compensazione completa.

Rinvio di talune detrazioni al 2024 per stock ICCAT

Per il Portogallo, le detrazioni relative al tonno obeso nell’Atlantico (BET/ATLANT) e al pesce spada dell’Atlantico settentrionale a nord di 5° N (SWO/AN05N) sono rinviate al 2024 in applicazione delle raccomandazioni ICCAT richiamate nei considerando. Il regolamento precisa che i superamenti accertati nel 2022 per questi stock devono essere detratti dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2024.

Criteri di calcolo delle detrazioni

L’allegato II contiene la metodologia applicata alle detrazioni: contingente iniziale 2022, sbarchi consentiti adattati, catture totali, percentuale di utilizzo, superamento, fattore moltiplicatore e, se del caso, fattore addizionale. In base alle note, il fattore moltiplicatore è pari a 1,00 per superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate; il fattore addizionale si applica, tra l’altro, se il superamento supera il 10 % o in caso di superamenti consecutivi, oppure per stock soggetti a piani pluriennali.

Consultazione e scelta degli stock alternativi

Quando la detrazione dallo stock oggetto di superamento non era possibile, la Commissione ha consultato gli Stati membri interessati e, in linea con gli orientamenti del 2022/C 369/03, ha effettuato la detrazione preferibilmente su stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente o su stock della stessa zona geografica o con lo stesso valore commerciale.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo e vigilanzagestione dei contingentiorganizzazioni regionali di gestione della pesca

Testo integrale

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