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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1399

Regolamento delegato (UE) 2024/1399 della Commissione, del 10 novembre 2023, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e che modifica la decisione 2006/213/CE

Normativa europea32024R1399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato introduce una classificazione armonizzata, senza necessità di prove ulteriori, per i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio che rispettano condizioni tecniche predeterminate. In tal modo chiarisce e limita l’ambito applicativo della precedente decisione 2006/213/CE, sostituendone la tabella 2 con una nuova disciplina più precisa. La misura mira a garantire certezza del diritto e a semplificare la valutazione di conformità per i fabbricanti, compresi i piccoli operatori.

Classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e modifica della decisione 2006/213/CE.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai pannelli e ai rivestimenti in legno massiccio rientranti nell’ambito del regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione, limitatamente ai prodotti che soddisfano le condizioni tecniche fissate nell’allegato. La disciplina riguarda in particolare elementi in legno non trattato, con o senza incastro maschio/femmina, con o senza superficie profilata, nonché gli elementi nastro di legno montati su struttura di supporto, per gli usi finali e le configurazioni di posa specificati. Restano esclusi, in sostanza, i prodotti che non rispettano le soglie di densità, spessore, configurazione di installazione o che siano stati sottoposti a trattamenti diversi dall’essiccazione in forno. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella GUUE.

Classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco

Il regolamento delegato (UE) 2024/1399 interviene nel quadro del regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione, con l’obiettivo di stabilire condizioni armonizzate per attribuire, senza prove ulteriori, classi di reazione al fuoco a specifiche tipologie di rivestimenti e pannelli in legno massiccio. La Commissione richiama il sistema di classificazione già introdotto dal regolamento delegato (UE) 2016/364 e chiarisce che le condizioni della decisione 2006/213/CE devono essere precisate e limitate al solo legno non trattato, così da garantire certezza del diritto e coerenza tecnica.

Finalità e contesto normativo

La base giuridica è l’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011. I considerando evidenziano che i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio presentano prestazioni stabili e prevedibili in relazione alla reazione al fuoco, ma solo a condizione che siano rispettati parametri tecnici specifici: densità media minima, spessore minimo del profilo, configurazione di uso finale e assenza di trattamenti diversi dall’essiccazione in forno. Per evitare incertezze applicative, la disciplina precedente viene sostituita con un allegato direttamente incorporato nel regolamento.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio, nonché gli elementi nastro di legno, quando impiegati nelle configurazioni descritte nell’allegato. Il riconoscimento della classe di reazione al fuoco senza prove è subordinato al rispetto delle condizioni tecniche relative a:

  • densità media minima del legno;
  • spessore minimo totale e minimo del profilo;
  • presenza o assenza di intercapedini d’aria, chiuse o aperte;
  • modalità di montaggio su struttura di supporto;
  • assenza di trattamenti del legno diversi dall’essiccazione in forno.

Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri; è inoltre indicato come testo rilevante ai fini del SEE.

Classificazione senza prove e condizioni tecniche

L’articolo 1 stabilisce il principio centrale: i prodotti che rispettano l’allegato sono considerati conformi alle classi di prestazione ivi indicate senza necessità di prove supplementari.

L’allegato distingue varie fattispecie. Per i pannelli e rivestimenti in legno massiccio non trattato, con o senza incastro maschio/femmina e con o senza superficie profilata, la classe dipende dal tipo di installazione e dallo spessore minimo. In particolare, sono previste condizioni diverse a seconda che il prodotto sia installato:

  • senza intercapedine d’aria o con intercapedine d’aria chiusa posteriore;
  • con intercapedine d’aria aperta posteriore entro 20 mm;
  • con intercapedine d’aria aperta o chiusa e con specifiche condizioni del sottostrato.

Per gli elementi nastro di legno, il regolamento richiede che siano elementi in legno non trattato montati su struttura di supporto, con una densità media minima di 390 kg/m3, uno spessore minimo di 18 mm e una superficie esposta massima non superiore al 110% della superficie piana totale. È inoltre previsto che gli altri elementi di costruzione siano mantenuti a distanze minime differenziate, in funzione della classe di reazione al fuoco richiesta.

Definizioni e precisazioni tecniche contenute nell’allegato

L’allegato chiarisce che per "legno non trattato" deve intendersi un materiale non rivestito e non sottoposto ad altri trattamenti oltre all’essiccazione in forno, inclusi trattamenti fisici, chimici o impregnazioni. Viene inoltre precisato che i giunti comprendono tutti i tipi di giunti, compresi quelli di testa e maschio/femmina.

Sono richiamate anche condizioni tecniche di contorno, tra cui:

  • il condizionamento secondo la norma EN 13238;
  • il limite della superficie profilata del lato esposto del pannello;
  • la natura del sottostrato dietro le intercapedini d’aria;
  • la distinzione tra intercapedine d’aria aperta, che consente ventilazione, e intercapedine chiusa, che la impedisce.

Modifica della decisione 2006/213/CE

L’articolo 2 opera una modifica di coordinamento: la tabella 2, comprese le figure a) e b), dell’allegato della decisione 2006/213/CE è soppressa e sostituita dalla tabella contenuta nell’allegato del nuovo regolamento. Inoltre, tutti i riferimenti alla tabella soppressa devono intendersi effettuati alla nuova tabella e alle nuove figure.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.

Implicazioni pratiche per operatori e professionisti

Per i fabbricanti e gli operatori del settore dei prodotti da costruzione, la disciplina consente di qualificare determinati rivestimenti e pannelli in legno massiccio in classi di reazione al fuoco predeterminate senza ricorrere a prove aggiuntive, a condizione di rispettare rigorosamente le specifiche tecniche dell’allegato. La precisazione delle condizioni di uso finale e delle modalità di installazione è particolarmente rilevante per la conformità documentale e per la commercializzazione nel mercato interno.

Disposizioni principali

Classificazione senza prove

I pannelli e i rivestimenti in legno massiccio che soddisfano le condizioni dell’allegato sono considerati conformi alle classi di prestazione indicate nell’allegato senza ulteriori prove di reazione al fuoco.

Sostituzione della tabella della decisione 2006/213/CE

La tabella 2, comprese le figure a) e b), dell’allegato della decisione 2006/213/CE è soppressa e sostituita dalla tabella contenuta nell’allegato del regolamento; ogni riferimento alla vecchia tabella si intende riferito alla nuova.

Condizioni tecniche per i pannelli e i rivestimenti

L’allegato fissa soglie di densità media minima, spessore minimo e condizioni di posa per ottenere classi di reazione al fuoco determinate, distinguendo tra prodotti con intercapedine d’aria chiusa o aperta, con o senza giunti aperti, e precisando che il legno deve essere non trattato salvo essiccazione in forno.

Elemento nastro di legno

Per gli elementi nastro di legno montati su struttura di supporto e circondati da aria su tutti i lati, l’allegato stabilisce densità minima, spessore minimo e un limite alla superficie esposta massima, con condizioni aggiuntive per la distanza da altri elementi di costruzione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieprodotti da costruzionereazione al fuoconormazione tecnicasicurezza antincendiomercato interno

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