Sentenza del 06/06/2016 n. 2165 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il diniego dell'Agenzia delle Entrate relativo a un'istanza di rimborso IVA presentata il 15 ottobre 2008, riferita alla dichiarazione per l'anno 2004, nonostante avesse cessato l'attività il 1° dicembre 2004 ed fosse stata cancellata dal registro delle imprese il 1° febbraio 2005. L'Agenzia ha contestato in appello, tra l'altro, la carenza di legittimazione processuale e sostanziale della società, ormai estinta al momento della presentazione dell'istanza e della proposizione del ricorso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha accolto il secondo motivo dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la cancellazione dal registro delle imprese avesse estinto la società e ne avesse determinato, sin dall'origine, la carenza di legittimazione ad agire e a presentare l'istanza di rimborso. La sentenza favorevole alla società emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento è stata riformata e il ricorso della società è stato rigettato. Il primo motivo di appello è stato dichiarato assorbito. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 6 del 2003, riforma del diritto societario
In vigore dal 1° gennaio 2004
Dopo la riforma, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche le società di persone. L'estinzione impedisce alla società di agire o di essere convenuta in giudizio.
Principi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Cass. Sez. Unite n. 4060/2010; Cass. Sez. Unite n. 6070/2013; Cass. Sez. I n. 16751/2013
Con l'estinzione della società, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione possono trasferirsi ai soci in contitolarità o comunione indivisa, ma non le mere pretese o i crediti incerti e illiquidi la cui realizzazione avrebbe richiesto ulteriori attività. La carenza di legittimazione processuale e sostanziale della società estinta è rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- Una società cancellata dal registro delle imprese non può, di regola, presentare nuove istanze amministrative né promuovere validamente giudizi per far valere diritti propri, perché la cancellazione produce l'estinzione dell'ente.
- Prima di presentare un'istanza di rimborso o un ricorso intestato a una società, occorre verificare che la società sia ancora iscritta e non sia stata cancellata dal registro delle imprese.
- La cancellazione non trasferisce automaticamente ai soci ogni possibile pretesa della società: i diritti già definiti possono passare ai soci, mentre le pretese meramente eventuali o i crediti incerti possono non essere trasmissibili.
- La carenza di legittimazione derivante dall'estinzione della società può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se l'amministrazione la eccepisce solo in appello.
- In una situazione analoga, l'eventuale pretesa residua dovrebbe essere valutata e fatta valere dai soggetti legittimati, come gli ex soci, secondo la natura concreta del credito e le modalità con cui la società è stata liquidata.
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