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Sentenza

Sentenza n. 923/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento del decreto di divieto di detenzione di qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti notificato in data -OMISSIS- oltreché del pedissequo decreto di revoca di qualifica di guardia particolare giurata e licenza di porto di pistola per difesa personale notificato in data -OMISSIS-; nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti: per l’annullamento del decreto di riesame nr. -OMISSIS- - Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emesso in pari data dalla Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale del Governo e notificato in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con conseguente revoca della qualifica di guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola; successivo provvedimento di riesame confermativo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e i conseguenti provvedimenti di revoca della qualifica di guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola per difesa personale. Il provvedimento originario era fondato su una denuncia-querela relativa a un’aggressione, verificatasi dopo che il denunciante aveva colpito il cane del ricorrente, dalla quale erano derivate lesioni personali con prognosi di quindici giorni. Il primo motivo deduceva eccesso di potere e difetto di istruttoria, per l’assenza di riscontri alla querela e di un accertamento penale definitivo. Il secondo motivo deduceva la violazione del principio di proporzionalità, considerato l’impatto del divieto sull’attività lavorativa e sul sostentamento familiare. Dopo l’ordinanza cautelare che aveva disposto il riesame, la Prefettura ha adottato un nuovo provvedimento confermativo. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto l’omessa rinnovazione dell’istruttoria, la mancata considerazione dell’assenza di ulteriori episodi, il trasferimento di residenza che avrebbe eliminato la prossimità abitativa con il cognato denunciante, l’assenza di minacce con armi e la violazione della proporzionalità per l’incidenza del divieto sull’attività di guardia giurata.

La decisione

Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario era stato superato dal successivo decreto prefettizio adottato in sede di riesame. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha ritenuto legittima la nuova istruttoria, basata anche sull’informativa dei Carabinieri e sulla pendenza di un procedimento penale non archiviato, nonché sui dati oggettivi relativi alle lesioni riportate dal denunciante e alla conflittualità familiare tra il ricorrente e il cognato. In materia di armi, la valutazione prefettizia ha natura preventiva e cautelare e non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità penale: rileva la complessiva affidabilità del soggetto, compresi la condotta, la vita di relazione, l’emotività e la capacità di autocontrollo. Nel caso concreto, la colluttazione, le lesioni e la conflittualità familiare sono state ritenute elementi idonei a fondare una prognosi di possibile abuso delle armi. Il ricorrente non ha dimostrato, mediante produzione del certificato di residenza, l’effettiva cessazione della prossimità abitativa con il cognato. È stata inoltre ritenuta rispettata la proporzionalità, poiché l’interesse alla sicurezza pubblica e all’incolumità prevale sulle esigenze lavorative, pur legittime, del destinatario. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, T.U.L.P.S.

    La disposizione è stata richiamata quale base del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, adottato in funzione preventiva rispetto al possibile abuso delle armi.

  • articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza relative alle armi, la valutazione di affidabilità ha natura preventiva e cautelare e non richiede la certezza della colpevolezza penale né una condanna definitiva; è sufficiente una denuncia adeguatamente considerata nell’ambito di una valutazione complessiva della persona e della sua condotta.
  • Il giudizio prefettizio sull’affidabilità nel corretto uso delle armi può fondarsi non soltanto sull’assenza di precedenti penali, ma anche su comportamenti della vita di relazione, conflittualità personali, emotività e capacità di autocontrollo, purché tali elementi consentano una prognosi concreta di possibile abuso dell’arma.
  • La pendenza di indagini preliminari non impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di adottare misure preventive in materia di armi, quando sussistano fatti oggettivi e una istruttoria idonea a evidenziare un rischio per la pubblica o privata incolumità.
  • Nel bilanciamento tra esigenze lavorative del titolare di una licenza di porto d’armi e tutela della sicurezza pubblica, il divieto di detenzione e porto d’armi può prevalere sulle esigenze professionali quando la valutazione amministrativa evidenzi un concreto dubbio sull’affidabilità e sulla capacità di autocontrollo del destinatario.
  • Quando il provvedimento originariamente impugnato è sostituito o superato da un nuovo provvedimento adottato in sede di riesame, il ricorso contro l’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le censure devono essere rivolte contro il provvedimento successivo mediante motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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