Cassazione Civile, Ordinanza n. 07469/2026 del 28/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 2012, l’ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre addizionali, sanzioni e interessi, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva rinvenuto documentazione extracontabile, tra cui un’agenda, dalla quale emergevano ricavi/operazioni non contabilizzate e la riferita attività commerciale svolta prima della formale apertura della partita IVA. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, limitatamente a una ripresa di € 7.661,48. Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima della decisione chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio, deducendo di avere definito agevolmente la controversia ai sensi dell’art. 5, comma 2, l. n. 130 del 2022, con presentazione della domanda e pagamento del dovuto; allegava altresì che non risultava notificato alcun diniego da parte dell’Agenzia.
La decisione
La Corte ha verificato che la domanda di definizione agevolata era stata presentata e che il relativo versamento era stato eseguito nei termini, per un importo pari al 20% del valore della controversia, in assenza di notifica di diniego da parte dell’amministrazione. Ritenuta quindi integrata la disciplina dell’art. 5, comma 2, l. n. 130 del 2022, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell’art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022 e che la declaratoria di estinzione esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, l. n. 130 del 2022
20% del valore della controversia
La definizione agevolata produce estinzione del giudizio quando risultano rispettate le condizioni previste dalla norma, tra cui il pagamento dell’importo dovuto nei termini e secondo la misura stabilita.
art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La disposizione sul contributo unificato aggiuntivo non si applica quando il giudizio viene dichiarato estinto per definizione agevolata, non trattandosi di rigetto nel merito né di inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è validamente definita in via agevolata secondo la disciplina speciale applicabile, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- Ai fini dell’estinzione per definizione agevolata è necessario che dagli atti risulti la tempestiva presentazione della domanda, l’avvenuto versamento dell’importo dovuto e l’assenza di un diniego notificato dall’amministrazione.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata comporta che le spese restino regolate secondo la disciplina speciale e non determina l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per i soli esiti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07419/2026 del 28/03/2026
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07420/2026 del 28/03/2026
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07421/2026 del 28/03/2026
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07422/2026 del 28/03/2026
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07423/2026 del 28/03/2026
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07424/2026 del 28/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →