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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07469/2026 del 28/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 2012, l’ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre addizionali, sanzioni e interessi, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva rinvenuto documentazione extracontabile, tra cui un’agenda, dalla quale emergevano ricavi/operazioni non contabilizzate e la riferita attività commerciale svolta prima della formale apertura della partita IVA. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, limitatamente a una ripresa di € 7.661,48. Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima della decisione chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio, deducendo di avere definito agevolmente la controversia ai sensi dell’art. 5, comma 2, l. n. 130 del 2022, con presentazione della domanda e pagamento del dovuto; allegava altresì che non risultava notificato alcun diniego da parte dell’Agenzia.

La decisione

La Corte ha verificato che la domanda di definizione agevolata era stata presentata e che il relativo versamento era stato eseguito nei termini, per un importo pari al 20% del valore della controversia, in assenza di notifica di diniego da parte dell’amministrazione. Ritenuta quindi integrata la disciplina dell’art. 5, comma 2, l. n. 130 del 2022, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell’art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022 e che la declaratoria di estinzione esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, l. n. 130 del 2022

    20% del valore della controversia

    La definizione agevolata produce estinzione del giudizio quando risultano rispettate le condizioni previste dalla norma, tra cui il pagamento dell’importo dovuto nei termini e secondo la misura stabilita.

  • art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022

    Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La disposizione sul contributo unificato aggiuntivo non si applica quando il giudizio viene dichiarato estinto per definizione agevolata, non trattandosi di rigetto nel merito né di inammissibilità/improcedibilità.

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria è validamente definita in via agevolata secondo la disciplina speciale applicabile, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
  • Ai fini dell’estinzione per definizione agevolata è necessario che dagli atti risulti la tempestiva presentazione della domanda, l’avvenuto versamento dell’importo dovuto e l’assenza di un diniego notificato dall’amministrazione.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata comporta che le spese restino regolate secondo la disciplina speciale e non determina l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per i soli esiti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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