L.R. Calabria 30/2002
Provvedimenti tributari in materia addizionale all’IRFEP e di tasse automobilistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria disciplina l’addizionale IRPEF regionale e la tassa automobilistica, prevedendo dal 1° gennaio 2003 un incremento dell’addizionale all’1,4% e un aumento del 10% delle tasse automobilistiche vigenti nel 2001. Introduce inoltre un’esenzione per le ONLUS su un solo veicolo strumentale, con limiti di cilindrata, poi estesa senza limiti per veicoli adibiti esclusivamente a trasporto sanitario.
Addizionale IRPEF regionale e tassa automobilistica regionale; esenzione ONLUS per alcuni veicoli
Addizionale regionale IRPEF e tasse automobilistiche
La legge regionale, applicabile in Calabria, interviene su due principali entrate tributarie regionali: l’addizionale all’IRPEF destinata alla copertura dei disavanzi della spesa sanitaria e la tassa automobilistica regionale. Il testo consolidato include anche una successiva esenzione per le ONLUS e una norma finanziaria collegata.
Addizionale regionale IRPEF
L’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, richiamata dal d.lgs. n. 446/1997, è rideterminata nella misura dell’1,4% a decorrere dal 1° gennaio 2003. La finalità espressamente indicata è la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, compresi eventuali fabbisogni delle aziende ospedaliere derivanti da perdite non altrimenti ripianabili.
Alla addizionale così determinata si applicano le disposizioni previste per l’IRPEF.
Tassa automobilistica regionale
Gli importi della tassa automobilistica regionale e della sopratassa annuale regionale sono aumentati del 10% rispetto agli importi vigenti nell’anno 2001. L’aumento produce effetti sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2003 e sui relativi periodi fissi successivi a tale data.
Esenzione per le ONLUS
È prevista l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per le ONLUS in possesso dei requisiti dell’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997.
L’esenzione:
- è concessa con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale, previa istanza di ammissione;
- richiede la produzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e dell’attestazione di iscrizione all’albo indicato nella norma;
- deve essere richiesta secondo modalità stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento competente;
- riguarda un solo veicolo, utilizzato esclusivamente per l’attività propria di servizio;
- è ammessa entro specifici limiti di cilindrata: non oltre 1.200 cc per veicoli a benzina o gasolio; non oltre 1.400 cc per veicoli alimentati, anche non esclusivamente, a combustibile gassoso o dotati, anche non esclusivamente, di motore elettrico.
In deroga a tali limiti, l’esenzione spetta indipendentemente dal numero dei veicoli e dalla cilindrata quando, dalla carta di circolazione, il mezzo risulta adibito esclusivamente a trasporto di natura sanitaria.
Profili finanziari
Le minori entrate derivanti dall’esenzione per le ONLUS sono quantificate in 26.000 euro e devono essere considerate in sede di predisposizione e approvazione del bilancio 2011.
Decorrenza e stato di attualità
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tuttavia, le disposizioni economiche originarie su addizionale IRPEF e aumento della tassa automobilistica hanno efficacia dal 1° gennaio 2003; la norma finanziaria riguarda il bilancio 2011. Nel complesso l’atto appare ancora formalmente vigente, ma in larga parte riferito a misure fiscali di decorrenza storica; non è pertanto da considerare deprecato in senso assoluto, perché contiene anche l’esenzione ONLUS tuttora potenzialmente rilevante.
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