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Legge

L.R. Calabria 31/2002

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il

Normativa regionaleL.R. Calabria 31/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per la Regione Calabria misure di contenimento della spesa del personale e di riordino organizzativo, con obiettivi riferiti soprattutto al triennio 2002-2004. Prevede piani triennali dei fabbisogni, limiti alle assunzioni, monitoraggio della spesa, regole su incarichi dirigenziali, buoni pasto, missioni e trattamenti economici. Molte misure hanno natura transitoria o riferita a termini ormai scaduti.

Razionalizzazione della spesa per il personale e riordino organizzativo della Regione Calabria

Razionalizzazione della spesa per il personale e riordino organizzativo della Regione Calabria

La legge introduce, per la Regione Calabria, un complesso di misure organizzative e finanziarie finalizzate a razionalizzare l’impiego delle risorse umane e a contenere la spesa per il personale, con un orizzonte principale riferito al triennio 2002-2004. La disciplina incide sia sulla programmazione del fabbisogno sia sull’assetto delle strutture regionali e sul conferimento degli incarichi dirigenziali.

Finalità e obiettivi di contenimento della spesa

Il provvedimento mira ad adottare misure idonee, da parte degli organi di governo e gestionali, per ridurre la spesa del personale dipendente. L’obiettivo quantitativo indicato è una riduzione dell’1% annuo della spesa, calcolata per competenza e riferita al conto consuntivo dell’esercizio 2001, nel triennio 2002-2004.

Programmazione del fabbisogno e limiti alle assunzioni

La Regione deve adottare un piano triennale dei fabbisogni di personale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Nel 2002 e per il triennio considerato, le assunzioni a tempo indeterminato e determinato sono ammesse solo nell’ambito della pianificazione triennale, nel rispetto della disciplina del pubblico impiego e del principio di riduzione della spesa complessiva, e solo se non sia possibile ottenere il risultato con razionalizzazioni organizzative interne.

La verifica dei presupposti per assumere è svolta dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore al personale, con l’ausilio delle strutture competenti, e deve precedere ogni adozione, modifica o integrazione del piano triennale.

Misure organizzative per il contenimento della spesa

Per conseguire la riduzione della spesa, la Giunta regionale individua strumenti organizzativi, risorse, organi competenti e strutture di riferimento per attuare una serie di interventi, tra cui:

  • ridefinizione dell’assetto organizzativo generale e razionalizzazione delle strutture di massima dimensione;
  • revisione degli incarichi dirigenziali e riduzione delle posizioni dirigenziali di linea;
  • reingegnerizzazione dei processi amministrativi per ottenere economie procedimentali e finanziarie;
  • introduzione di sistemi di pianificazione, controllo e valutazione della gestione;
  • uso di forme flessibili di lavoro, incluse, secondo i principi della contrattazione integrativa, il lavoro ripartito e il lavoro a chiamata;
  • esternalizzazione di funzioni e servizi quando risulti economicamente conveniente a parità di qualità;
  • razionalizzazione del trattamento accessorio, da destinare a obiettivi certi e misurabili;
  • completamento dei trasferimenti e delle deleghe agli enti locali;
  • utilizzo temporaneo o parziale di professionalità interne a favore di altri soggetti pubblici per un massimo di due anni;
  • potenziamento dei sistemi informativi interni ed esterni.

Gli obiettivi raggiunti in questo ambito rilevano anche ai fini della valutazione delle prestazioni dirigenziali e del relativo trattamento economico di risultato.

Selezione straordinaria di giovani laureati e divieti su lavoro temporaneo

In sede di prima applicazione, la legge consente l’assunzione di 100 giovani laureati con contratto a tempo determinato, mediante selezione e avviso pubblico, purché con punteggio non inferiore a 100/110, da inquadrare nella posizione D3 ex ottava qualifica funzionale.

Dalla data di entrata in vigore è inoltre vietata la stipula di nuovi contratti di lavoro temporaneo e l’utilizzo, in qualsiasi forma, di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni senza i presupposti previsti per le assunzioni.

Monitoraggio della spesa del personale

Il Dipartimento Organizzazione e Personale deve predisporre ogni mese un elenco del trattamento economico corrisposto al personale, distinto per area contrattuale, categoria, profilo e posizione economica, trasmettendolo al Dipartimento Bilancio e Finanze insieme alla richiesta di pagamento delle retribuzioni. Ogni variazione deve essere motivata e indicare nominativamente i beneficiari dei provvedimenti che incidono sul trattamento economico.

Entro marzo di ogni anno, il Segretario generale o, in sua assenza, il dirigente generale competente e il dirigente del Dipartimento Bilancio e Finanze presentano alla Giunta una relazione sull’andamento della spesa di personale dell’esercizio precedente, proponendo correttivi in caso di incremento reale o tendenziale.

Regole sui pagamenti dovuti a titolo esecutivo o per condanna

Gli impegni di spesa su specifici capitoli di bilancio possono essere adottati solo con provvedimenti motivati che indichino i titoli giudiziali esecutivi o gli atti applicativi di istituti contrattuali. In caso di condanna al pagamento di competenze arretrate e accessori, la liquidazione deve avvenire entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previo parere conforme dell’Avvocatura regionale sulla mancanza di ragioni per impugnare.

Se il termine non è rispettato, il dirigente generale del Dipartimento Organizzazione e Personale deve accertare le responsabilità disciplinari e, se ne ricorrono i presupposti, attivare il giudizio di responsabilità patrimoniale. Sono previsti anche obblighi di regolarizzazione contabile dei pagamenti eseguiti dal tesoriere in conto sospesi e di trasmissione tempestiva, da parte dell’Avvocatura, degli elementi necessari per individuare la natura della spesa e il creditore.

Buoni pasto, missioni e controllo delle spese accessorie

La Giunta regionale deve fissare i criteri generali per l’utilizzo degli stanziamenti destinati a buoni pasto e missioni. In attesa degli atti di indirizzo, e comunque entro 30 giorni dall’entrata in vigore, il dirigente generale competente deve adottare misure gestionali di contenimento della spesa.

Sono previsti limiti al numero settimanale di buoni pasto per dipendente e al numero mensile di missioni. Le missioni sono consentite solo per obiettive e indifferibili esigenze di servizio; gli impieghi impropri e le autorizzazioni illegittime comportano responsabilità disciplinare e patrimoniale. Prima della liquidazione delle spese, il Dipartimento verifica il rispetto dei criteri fissati.

Ordinamento delle strutture regionali

L’ordinamento della struttura organizzativa regionale e le relative attribuzioni sono definite da atti organizzativi della Giunta, nel rispetto dei criteri generali dell’ordinamento giuridico. I dipartimenti possono essere raggruppati in Aree funzionali omogenee, fino a un massimo di tre, per perseguire obiettivi unitari o connessi.

Le determinazioni organizzative delle strutture dipartimentali e le misure di gestione del rapporto di lavoro sono attribuite in via esclusiva ai dirigenti; al dirigente generale spetta anche la gestione e assegnazione delle risorse umane, nel rispetto del principio di pari opportunità. Il coordinamento di Area funzionale può essere affidato a un dirigente generale con decreto del Presidente, senza ulteriori trattamenti economici aggiuntivi.

La Giunta può istituire unità organizzative autonome o di progetto per specifici adempimenti o obiettivi, anche trasversali a più dipartimenti. È inoltre prevista, per tali unità, una disciplina economica specifica per i dirigenti responsabili. Le norme riferite ai servizi e alle competenze precedenti sono abrogate dalla data di approvazione della nuova struttura amministrativa della Giunta.

Segretariato Generale

Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il Dipartimento Segretariato Generale, con funzioni di sintesi e coordinamento dei dipartimenti e, se istituite, delle direzioni delle Aree funzionali, nonché di verifica dell’andamento della gestione rispetto agli indirizzi politici del Presidente.

L’incarico di Segretario generale può essere conferito a un dirigente regionale con almeno tre anni di funzioni da dirigente generale, oppure a un soggetto esterno con elevata e comprovata qualificazione professionale e lunga esperienza dirigenziale o accademica/istituzionale, purché in possesso dei requisiti previsti per la nomina a dirigente generale, salvo l’anzianità quinquennale in qualifica dirigenziale. È previsto un trattamento economico maggiorato del 20% rispetto a quello dei dirigenti generali.

Accesso alla dirigenza

L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente tramite concorso pubblico per titoli ed esami. Possono partecipare sia dipendenti pubblici laureati con almeno cinque anni di servizio in posizioni rilevanti, sia soggetti esterni in possesso di laurea e ulteriori titoli post-universitari o di esperienza dirigenziale in enti o strutture private.

I vincitori sono assegnati dalla Giunta alle strutture regionali per il primo incarico e frequentano un percorso formativo di almeno otto mesi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione o altre istituzioni formative nazionali, con eventuale applicazione presso amministrazioni, enti o organismi pubblici o privati, anche stranieri. La formazione si svolge fuori dall’orario di lavoro e non dà diritto a indennità o gratifiche, salvo le spese di trasferta.

Conferimento degli incarichi dirigenziali e mobilità

Gli incarichi dirigenziali devono indicare oggetto e obiettivi e hanno durata correlata agli obiettivi stessi: massimo 3 anni per i dirigenti generali e 5 anni per gli altri dirigenti. I dirigenti generali sono revocati di diritto entro 60 giorni dall’insediamento dei nuovi organi regionali. Gli incarichi sono rinnovabili, regolati dai contratti collettivi e da contratto individuale, e possono essere risolti consensualmente.

Gli incarichi di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta su proposta dell’Assessore al personale; quelli dirigenziali non generali sono conferiti dai dirigenti generali competenti, sempre con deliberazione della Giunta su proposta dell’Assessore.

Nel rispetto della normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri, gli incarichi possono essere conferiti anche a dirigenti di altre amministrazioni, entro il limite del 10% della dotazione organica, con collocamento fuori ruolo, comando o distacco. È inoltre possibile conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato, entro il medesimo limite e con requisiti di elevata qualificazione professionale o di esperienza in ambiti pubblici, privati, universitari o nelle magistrature.

I dipendenti regionali incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per la durata dell’incarico. Il mancato raggiungimento degli obiettivi o l’inosservanza delle direttive può impedire il rinnovo; nei casi più gravi l’Amministrazione può revocare l’incarico o recedere dal rapporto secondo il contratto collettivo.

È assicurata la mobilità dei dirigenti all’interno delle amministrazioni regionali e il passaggio ad altre funzioni dirigenziali, tenendo conto delle attitudini, delle capacità e dei risultati conseguiti; non si applica l’art. 2103 c.c. ai conferimenti e ai passaggi di incarico. I dirigenti privi di titolarità di uffici possono svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio, ricerca o altri incarichi specifici.

Gli enti locali della Regione possono chiedere l’utilizzazione temporanea di dirigenti regionali per compiti specifici, assumendone gli oneri; il provvedimento è adottato dall’Assessore al personale con il consenso degli interessati.

Norme transitorie iniziali

Alla data di entrata in vigore della legge cessano, entro 60 giorni, gli incarichi dirigenziali di livello generale e, entro 90 giorni, quelli di livello non generale. La Giunta deve provvedere entro 45 giorni alla determinazione del conferimento degli incarichi di livello generale e all’assegnazione dei dirigenti necessari; il Presidente conferisce gli incarichi generali entro 60 giorni; i dirigenti generali conferiscono i restanti incarichi entro 90 giorni.

Decorrenza ed attualità applicativa

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia la parte centrale della disciplina è costruita su obiettivi e adempimenti riferiti al triennio 2002-2004 e su termini ormai ampiamente scaduti; molte disposizioni hanno quindi rilievo prevalentemente storico o organizzativo, pur restando utili come cornice ricognitiva della disciplina regionale della dirigenza e dell’organizzazione amministrativa.

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