L.R. Calabria 29/2002
Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria 29/2002 introduce misure temporanee e strutturali per contenere la spesa sanitaria, rivedere le tariffe, disciplinare accreditamento, acquisti, consulenze, controlli e nomine. Molte previsioni sono a termine o legate al 2002-2004; diversi articoli sono poi stati abrogati e il testo è oggi in gran parte superato.
Disposizioni urgenti per la sanità regionale calabrese: tariffe, spesa, controlli, organizzazione e risanamento finanziario
Disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale per la sanità
La legge disciplina, per la Regione Calabria, un insieme di misure straordinarie e di coordinamento in materia sanitaria, con interventi su tariffe, LEA, rapporti con gli erogatori, spesa farmaceutica, bilanci, controlli e governance delle aziende sanitarie. Il quadro risultante è in larga parte storico e riferito a esigenze finanziarie e organizzative dell’inizio degli anni 2000.
Tariffe per prestazioni ospedaliere e ambulatoriali
Le tariffe per le prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale erogate attraverso presidi gestiti direttamente dalle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Aziende universitarie, IRCCS e soggetti pubblici e privati provvisoriamente accreditati sono state ridotte, dal 1° giugno 2002, del 12% rispetto al tariffario vigente alla stessa data. La riduzione non si applicava alle branche a visita, alle alte specialità e alle attività a valenza speciale. Era previsto un nuovo tariffario regionale entro il 31 dicembre 2002 e, in deroga, la Giunta poteva disporre ulteriori abbattimenti per ricondurre la spesa nei tetti programmati.
Livelli essenziali di assistenza e appropriatezza
La Giunta regionale doveva definire criteri, modalità e soglie di ammissibilità previste dal DPCM 29 novembre 2001 in materia di appropriatezza delle prestazioni, anche per favorire forme di assistenza più idonee. Il Dipartimento competente era tenuto a verificare l’andamento dei LEA e a trasmettere annualmente una relazione alla Commissione consiliare competente.
Accordi contrattuali con gli erogatori di prestazioni
Per l’acquisizione di prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, la Giunta regionale doveva approvare schemi tipo e linee guida entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, mentre i direttori generali delle ASL dovevano stipulare i contratti e gli accordi entro i 30 giorni successivi. Nei contratti andavano fissati volumi massimi di prestazioni, remunerazione complessiva e tetti di spesa annuali. Per il 2002 il volume massimo non poteva superare quello validato o riconosciuto nel 2000, salvo eccezioni motivate. La mancata stipula o l’inosservanza comportava conseguenze sia per i direttori generali sia per gli erogatori.
Programmazione dei volumi, tetti di spesa e appropriatezza
Le aziende sanitarie dovevano osservare la programmazione nazionale e regionale sulle risorse destinate ai livelli assistenziali, gli indici di ospedalizzazione e il tasso di utilizzo dei posti letto. La Giunta poteva definire standard e parametri per applicare le sanzioni previste dalla legge statale in caso di ricoveri inappropriati e frequenze elevate di prestazioni non appropriate.
Autorizzazioni, accreditamento e programmazione sanitaria
La legge prevedeva, in origine, una disciplina regionale organica di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. In attesa della disciplina organica, erano previste autorizzazioni e accreditamenti provvisori in capo al dirigente generale del Dipartimento sanità, sulla base di criteri della Giunta e sentita l’ASL competente. Erano inoltre richiamati atti di programmazione sul fabbisogno di case protette, centri diurni, prestazioni ambulatoriali, riabilitazione e case di riposo. Queste disposizioni risultano oggi abrogate.
Atti aziendali, posti letto e organizzazione territoriale
Nelle more dell’approvazione del Piano sanitario regionale, gli atti aziendali e i piani attuativi locali non potevano introdurre nuovi posti letto, nuove unità operative, incrementi di dotazioni organiche o servizi non coerenti con la programmazione regionale. I direttori generali erano tenuti ad adeguare gli atti entro tre mesi dal nuovo Piano sanitario regionale. Era inoltre previsto che i medici di base potessero aprire un secondo ambulatorio fuori dal distretto di titolarità, nella località con il maggior numero di assistiti.
Blocco delle assunzioni e gestione del personale
Per un periodo limitato, fino all’adozione delle nuove dotazioni organiche e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore della legge, le aziende sanitarie e ospedaliere non potevano bandire concorsi né effettuare assunzioni, salvo eccezioni, procedure già avviate e assunzioni finanziate per il progetto obiettivo Salute Mentale. Erano inoltre previsti limiti ai trasferimenti e ai comandi, consentiti solo nell’ambito del Servizio sanitario regionale calabrese per due anni. Questa disciplina è stata poi abrogata.
Acquisti di beni e servizi e centralizzazione
Le aziende sanitarie e ospedaliere erano obbligate ad aderire alle convenzioni Consip e a contratti di fornitura per beni e servizi a valenza regionale, salvo dimostrazione di condizioni migliori. La Giunta regionale poteva individuare consorzi o unioni di aziende per la gestione unitaria degli acquisti di interesse comune.
Osservatorio prezzi e tecnologie
La Giunta regionale doveva attivare, con propria deliberazione, l’Osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie, definendone procedure e modalità operative, in attuazione della normativa statale sul contenimento della spesa.
Consulenze esterne
Dalla data di entrata in vigore della legge era vietato ai direttori generali stipulare contratti di consulenza con professionisti esterni per attività svolgibili con personale dipendente. In casi eccezionali, per comprovate esigenze e per singole prestazioni, potevano essere conferiti incarichi di consulenza con provvedimento sottoposto al controllo della Giunta regionale. I contratti già in essere non potevano essere rinnovati alla scadenza, salvo eccezioni.
Verifica dei risultati aziendali e valutazione dei direttori generali
Il mancato rispetto di prescrizioni legislative, direttive e atti di indirizzo regionali, così come il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico e altri inadempimenti, determinavano l’avvio del procedimento di decadenza/valutazione previsto dal decreto legislativo 502/1992. La Giunta regionale doveva fissare criteri direttivi per la valutazione dei direttori generali.
Controlli sull’attività contrattuale e sull’assistenza
Era prevista l’istituzione di un settore operativo di controllo per verificare il rispetto degli accordi contrattuali da parte dei soggetti erogatori, nonché la qualità dell’assistenza e l’appropriatezza delle prestazioni. Questa previsione è oggi abrogata.
Spesa farmaceutica e misure di contenimento
Per ricondurre la spesa farmaceutica entro il tetto massimo del 13%, la Giunta regionale poteva adottare un insieme di misure: compartecipazione all’acquisto dei farmaci con esclusione di categorie protette e basse fasce di reddito, delisting e passaggio in fascia C di medicinali non essenziali con alternative valide, distribuzione diretta dopo dimissione o visita specialistica per il primo ciclo terapeutico, incentivi ai medici di medicina generale, applicazione della normativa sui generici, distribuzione diretta per assistenza domiciliare/residenziale e per farmaci a doppio canale, e rimborsabilità al prezzo più basso per medicinali equivalenti. La Giunta poteva adottare ulteriori misure anche in deroga e i direttori generali dovevano attivare controlli sulle esenzioni dalla compartecipazione. La disciplina risulta abrogata, pur con successive interpretazioni autentiche sul potere regionale di adottare o modificare le misure.
Certificazione di bilancio
Le aziende sanitarie e ospedaliere dovevano avvalersi di società specializzate per una pre-certificazione del bilancio di esercizio 2002 e per la certificazione dei bilanci 2003 e successivi. La Giunta regionale doveva selezionare, con gara pubblica, un soggetto unico per tutte le aziende, al fine di garantire uniformità di procedure.
Collegi sindacali
In attesa dell’organismo di rappresentanza dei Comuni, per le Aziende ospedaliere il componente del collegio sindacale era designato dalla conferenza dei sindaci del comprensorio in cui era ubicata l’azienda.
Patrimonio, disinvestimenti e investimenti
Le aziende sanitarie e ospedaliere dovevano redigere l’inventario dei beni e rivedere, entro due mesi dall’entrata in vigore della legge, i progetti strutturali finanziati ai sensi della legge n. 67/1988. Dovevano inoltre adottare un piano di disinvestimento del patrimonio disponibile o da reddito, oppure indicare forme alternative di finanziamento, anche tramite project financing. Le strutture immobiliari dei presidi ospedalieri in attività, nonché quelle di nuova costruzione o in fase di ultimazione, erano dichiarate inalienabili e patrimonio indisponibile.
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale
Era istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, composta da rappresentanti delle autonomie locali, dell’Assessorato alla sanità, del Consiglio regionale e degli ordini professionali. Doveva essere insediata entro 60 giorni, dotarsi di un comitato esecutivo e di un regolamento interno entro i successivi 60 giorni. La Giunta regionale acquisiva il suo parere sulla proposta di Piano sanitario regionale; il parere si intendeva favorevole se non espresso entro 30 giorni. Questa disciplina è stata successivamente abrogata.
Risanamento del disavanzo 2000 e mutui
Per coprire la quota regionale del disavanzo del Servizio sanitario regionale per l’anno 2000, la Giunta era autorizzata a contrarre mutui fino a 258 milioni di euro, in due lotti, con ammortamenti decorrenti dal 2003 e dal 2004. Gli oneri di ammortamento trovavano copertura nel bilancio pluriennale 2002/2004 e, per gli anni successivi, con le leggi di bilancio. I direttori generali dovevano presentare annualmente un piano di rientro del deficit dei propri bilanci.
Elisoccorso
In via temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, era prorogato il servizio di elisoccorso per la base di Locri secondo le condizioni già vigenti per l’eliambulanza regionale. Per lo stesso periodo la Giunta regionale era impegnata a concorrere alle spese di gestione dell’elisoccorso di Cosenza.
Nomina dei direttori generali e commissariamento
La nomina dei direttori generali era qualificata come fiduciaria; è poi rimasto l’obbligo di garantire l’equilibrio economico, con decadenza automatica in caso di mancato raggiungimento. Per esigenze straordinarie la Giunta può nominare commissari nelle aziende sanitarie e ospedaliere per un periodo di dodici mesi, rinnovabile una sola volta per altri dodici mesi. È inoltre previsto, per il quinquennio successivo alla cessazione del commissariamento di aziende sciolte ai sensi del T.U.E.L., un commissario straordinario scelto anche dall’elenco nazionale della dirigenza sanitaria.
Centro oncologico di eccellenza di Catanzaro
La Regione era autorizzata ad assumere iniziative per istituire a Catanzaro un Centro oncologico di eccellenza finalizzato al riconoscimento come IRCCS, anche in intesa con l’Università Magna Grecia. La copertura doveva derivare da fondi statali destinati alla ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio sanitario; erano inoltre previste eventuali forme di sperimentazione e la riformulazione del piano approvato nel 1999. La norma è oggi abrogata.
Disposizioni finali e vigenza
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la legge. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
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