L.R. Calabria 33/2002
Norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina alcune modifiche ordinamentali e procedurali della Calabria: aggiorna il rinvio a un atto di indirizzo per una materia già regolata dalla L.R. 23/1999, sopprime i controlli sugli atti degli enti locali e le sezioni decentrate del Co.Re.Co., e interviene sulla composizione della struttura speciale del Segretariato generale. Parte delle disposizioni è stata poi abrogata o sostituita.
Modifiche ordinamentali su controlli degli enti locali e struttura del Segretariato generale
Modifiche ordinamentali e procedurali nella Regione Calabria
La legge interviene su profili organizzativi e procedurali dell’ordinamento regionale calabrese, con effetti soprattutto su controlli sugli enti locali e sulla struttura del Segretariato generale. Il testo consolidato recepisce anche successive modifiche e una parte delle disposizioni risulta oggi superata o sostituita.
Aggiornamento della disciplina collegata alla L.R. 23/1999
La norma modifica l’articolo 27, comma 5, della L.R. 7 agosto 1999, n. 23, già sostituito dalla L.R. 13 agosto 2001, n. 18. In particolare:
- il termine originario del 31 ottobre 2001 è sostituito con il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’apposito atto di indirizzo;
- il riferimento ai principi definiti con successivo atto normativo è sostituito dalla previsione di un atto emanato dalla Giunta regionale previo parere conforme della Commissione consiliare competente, da acquisire entro trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.
Questa parte è stata successivamente abrogata dalla L.R. 3 ottobre 2002, n. 36.
Soppressione dei controlli sugli enti locali
In attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la legge regionale dispone la soppressione dei controlli sugli atti degli enti locali e delle loro articolazioni. Nelle more del riordino della materia vengono inoltre soppresse le sezioni decentrate del Comitato regionale di controllo.
Le residue funzioni restano attribuite al Comitato regionale di controllo.
Struttura speciale del Segretariato generale
La legge introduceva nella L.R. 13 maggio 1996, n. 8 il nuovo articolo 7-bis, prevedendo che la struttura speciale del Segretariato generale fosse composta da tre unità di personale, di cui due anche esterne alla pubblica amministrazione.
Tale disciplina è stata successivamente sostituita dall’art. 6, comma 1, della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.
Regime attuale e rilevanza pratica
Nel testo consolidato risultano presenti norme che hanno avuto una funzione prevalentemente transitoria o di coordinamento con riforme successive. La parte relativa ai controlli sugli enti locali ha soprattutto rilievo storico-ordinamentale, mentre la disposizione sulla struttura del Segretariato generale è stata poi riformulata. Per queste ragioni l’atto, pur non essendo integralmente privo di valore, appare oggi in larga misura superato e di scarsa utilità applicativa autonoma.
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