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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14709/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di responsabilità e le pene pronunciate per il reato di cui all'art. 483 c.p. Monzur Rahman deduceva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., la violazione di norme in materia di applicazione di pene sostitutive per come novellate dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 e dal d.lgs. 19/03/2024 n.31: la Corte distrettuale avrebbe ritenuto inammissibile la sua richiesta di pena pecuniaria sostitutiva per la mancata formulazione in primo grado, per la presunta necessità del consenso personale o di procura speciale e per la presunta incompatibilità con la sospensione condizionale concessa in primo grado. Harpreet Singh articolava cinque motivi: (i) errore nel calcolo della prescrizione; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del reato e al dolo eventuale; (iii) contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla sua partecipazione alla condotta, tenuto conto della domanda anagrafica presentata online e di documentazione di stabile residenza altrove; (iv) mancata considerazione delle prove a discarico; (v) violazione dell'art. 533 c.p.p. riguardo all'onere della prova e uso di mere presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto in parte il ricorso di Monzur Rahman: annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione sostitutiva e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo esame sulla pena sostitutiva. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Harpreet Singh, condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre rilevato che la memoria depositata da Monzur il 30/12/2025 non è stata considerata per tardività rispetto al termine previgente all'udienza in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato per cui gli imputati sono stati condannati; la corte di appello e la Cassazione hanno mantenuto l'accertamento di responsabilità rispetto agli elementi costitutivi del reato

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Base normativa richiamata per censurare la violazione di legge e di norme processuali a pena di inammissibilità nel ricorso per cassazione (motivi dedotti da Monzur)

  • artt. 157, 159, 161 cod. pen.

    Riferimenti in materia di prescrizione: la Corte ha ritenuto infondato il motivo di Singh asserendo che il termine di prescrizione, comprensivo delle sospensioni previste, non era decorso al momento della decisione di appello

  • art. 95 d.lgs. 10/10/2022 n.150 (disposizione transitoria)

    le norme novellate, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore

    La Corte interpreta la norma transitoria nel senso che le nuove disposizioni sulle pene sostitutive, se più favorevoli, possono applicarsi ai procedimenti pendenti e che la richiesta di pena sostitutiva può essere valutata in appello anche se non riproposta dopo l'entrata in vigore della novella

  • d.lgs. 19/03/2024 n.31

    Intervenuto successivamente per disciplinare l'applicazione delle pene sostitutive in grado d'appello (introducendo, tra l'altro, esigibilità del consenso secondo alcune letture); la Corte valuta la sua applicazione ratione temporis

  • art. 53, comma 1, legge 24/11/1981 n.689

    Criteri per l'applicazione delle pene sostitutive: la pena pecuniaria come sostitutiva della pena detentiva breve può essere applicata secondo i criteri di quest'articolo e, secondo la Corte, non richiede il consenso personale dell'imputato come avviene per altre pene sostitutive della sfera personale

  • art. 598-bis cod. proc. pen. (commi 1-bis e 1-quater)

    introduce la disciplina specifica per l'applicazione delle pene sostitutive in grado d'appello e prevede la necessità di acquisire il consenso dell'imputato anche tramite procura speciale

    La Corte osserva che le modifiche successive hanno previsto, per alcune applicazioni in appello, l'acquisizione del consenso; tuttavia tale requisito non vale per la pena pecuniaria sostitutiva nel caso concreto ratione temporis e in base alla specifica natura della sanzione

  • art. 61-bis legge 24/11/1981 n.689

    Prevede divieti di applicazione di pene sostitutive in presenza di sospensione condizionale: la Corte ritiene che tale divieto, introdotto dalla riforma, non si applichi retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore

  • art. 2, comma quarto, cod. pen.

    Principio di favore al reo (lex mitior): in caso di successione di leggi penali nel tempo si applica la norma più favorevole, principio richiamato per escludere l'applicazione retroattiva di norme più sfavorevoli

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola sui termini per il deposito di memorie prima dell'udienza di cassazione: la memoria depositata tardivamente non è stata ritenuta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di condannare chi propone impugnazioni manifestamente infondate al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per sanzionare l'inammissibile ricorso di Singh

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi può essere valutata dal giudice d'appello anche se formulata per la prima volta in appello, salvo divieti espressi: è opportuno formularla esplicitamente nei motivi o comunque riproporla nel corso dell'udienza d'appello.
  • La pena pecuniaria sostitutiva, rispetto ad altre misure che incidono sulla sfera personale (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità), generalmente non richiede il consenso personale dell'imputato o una procura speciale; verificare sempre la norma vigente ratione temporis.
  • In caso di successione normativa rileva il principio tempus regit actum e il principio della lex mitior: occorre applicare la norma più favorevole al reo tenendo conto del momento del fatto e del momento della decisione, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie rilevanti.
  • Le nuove disposizioni transitorie (es. art. 95 d.lgs. 150/2022) possono consentire l'applicazione delle norme più favorevoli ai procedimenti pendenti; in tali casi il difensore deve segnalare e motivare esaustivamente la richiesta in appello per evitare incertezze procedurali.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena in primo grado non esclude automaticamente la possibilità di sostituire la pena detentiva breve con una pena pecuniaria quando i fatti siano anteriori all'entrata in vigore della norma che vieterebbe la sostituzione; occorre valutare la normativa applicabile al tempo del fatto e i principi di favore al reo.
  • Le doglianze di merito sulla valutazione probatoria devono dimostrare un travisamento della prova o manifesta illogicità nella motivazione; semplici alternative ricostruttive o riproposizioni di elementi già valutati dal giudice d'appello sono difficilmente idonee in sede di cassazione.
  • Presentare impugnazioni manifestamente infondate può comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie: valutare con attenzione fattibilità e probabilità di successo prima di proporre il ricorso in cassazione.

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