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Sentenza

Sentenza n. 1373/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario che aveva ordinato l'accredito di 500 euro sulla carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma complessiva di 500 euro, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione al Ministero, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la notificazione della pronuncia al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che anche una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, ha accolto il ricorso poiché il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto. Ha ordinato al Ministero di accreditare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, 500 euro sul portafoglio carta docente della ricorrente. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, da attivare su istanza della ricorrente per un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impongano alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa dell'accredito della somma destinata alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Disciplinano modalità e funzionalità della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, cui la sentenza del giudice ordinario aveva ordinato di dare attuazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pronuncia imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alle statuizioni rese nel caso deciso.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione occorre verificare il passaggio in giudicato della pronuncia, la notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato ineseguito, l'amministrazione intimata deve dimostrare l'avvenuto adempimento; in mancanza di tale dimostrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione specifica della prestazione dovuta.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte in caso di ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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