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Provvedimento

Deliberazione n. 351 del 06/06/2024

Provvedimento del 6 giugno 2024

Garante Privacy351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme Facebook e Telegram. Le misure hanno imposto l’immediata adozione di cautele per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione per 12 mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento finale ha natura di ratifica ex art. 33-bis del regolamento interno del Garante.

Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimenti d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati in via d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. Il procedimento origina da una segnalazione della persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità per impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente condivisi sulle piattaforme indicate.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018);
  • l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva successiva ratifica.

Segnalazione e valutazione preliminare

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Telegram. Il Garante ha verificato la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata e ha preso in esame anche le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.

Provvedimenti urgenti adottati il 28 maggio 2024

In data 28 maggio 2024 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 241 e 242/2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Le misure disposte consistono in:

  • l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Facebook e Telegram, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 6 giugno 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non reca una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure urgenti finalizzate a prevenire la diffusione illecita del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e ambito applicativo

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità rispetto a contenuti riconducibili a piattaforme Facebook e Telegram. Il caso riguarda quindi la possibile diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 241 e 242 del 28 maggio 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Misure ordinate alle piattaforme

Alle società destinatarie è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, preso atto anche delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

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