Ordinanza ingiunzione o revoca n. 340 del 06/06/2024
Provvedimento del 6 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che la banca ha effettuato, per conto della società di noleggio del gruppo, accessi al sistema pubblico SCIPAFI per verificare l’affidabilità della reclamante ai fini della stipula di un contratto di autonoleggio, in un periodo in cui la società non era autorizzata ad accedervi, neppure indirettamente tramite la banca. È stata inoltre contestata l’errata qualificazione del rapporto tra banca e società e l’insufficienza dell’assetto contrattuale rispetto all’art. 28 GDPR. Il trattamento è stato ritenuto illecito per violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e della disciplina su titolare/responsabile del trattamento. Alla banca è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1 milione di euro, con ordine di pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
CA Auto Bank S.p.A. (già FCA Bank S.p.A.) sanzionata per accessi illeciti al sistema SCIPAFI e trattamento non conforme di dati per valutare un noleggio auto
CA Auto Bank S.p.A. – trattamento illecito di dati tramite SCIPAFI per valutazione di un noleggio auto
Il Garante ha sanzionato CA Autobank S.p.A. (già FCA Bank S.p.A.) per avere consentito, per conto della società di noleggio del gruppo, accessi al sistema pubblico SCIPAFI finalizzati a verificare l’affidabilità della reclamante in vista della stipula di un contratto di autonoleggio.
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dall’interessata, che lamentava il diniego del voucher di noleggio perché considerata inserita in una "black list" e la mancata risposta alle richieste di conoscere quali dati personali fossero stati utilizzati per giustificare il rifiuto e l’asserita qualifica di "cattivo pagatore".
Attività istruttoria e chiarimenti acquisiti
L’Ufficio ha svolto un’istruttoria nei confronti della banca e della società di noleggio. La banca ha dichiarato di svolgere controlli sui dati comunicati dai clienti mediante banche dati di gruppo per prevenire truffe e insolvenze, rilevando per la reclamante un esito negativo su SCIPAFI relativo ai documenti di reddito. Ha poi affermato che il gruppo aveva predisposto un Data Processing Agreement e ulteriori accordi per regolare i trattamenti e i rapporti intercompany.
Il Garante ha chiesto chiarimenti anche al MEF. Il Ministero ha precisato che la banca è aderente al sistema SCIPAFI e che l’autorizzazione a interrogare il sistema per conto della società di noleggio è stata rilasciata solo con nota del 6 luglio 2022. Ha inoltre richiamato il quadro dell’art. 30-ter del d.lgs. 141/2010 e la circolare del 17 luglio 2014, che interpreta in senso estensivo l’uso del sistema nei limiti dell’ambito soggettivo previsto.
Esito dell’attività ispettiva
Nel corso dell’accertamento ispettivo presso la banca è emerso che, nelle pratiche di leasing, finanziamento e noleggio, i dati vengono caricati tramite diversi canali e che alla società di noleggio viene messa a disposizione una watchlist contenente solo codici numerici associati alle anomalie. Per la reclamante risultavano quattro accessi a SCIPAFI; i primi tre erano connessi alla richiesta di noleggio a lungo termine e il quarto a una successiva verifica di aggiornamento della posizione.
Valutazioni sul quadro normativo e sui ruoli
Il Garante ha richiamato la disciplina di SCIPAFI, sistema pubblico di prevenzione delle frodi in materia di credito al consumo e pagamenti dilazionati, accessibile solo dai soggetti tassativamente individuati dall’art. 30-ter, commi 5, 5-bis, 7 e 7-bis, del d.lgs. 141/2010, nonché il d.m. 95/2014.
Sul piano privacy, è stato ribadito che il trattamento deve rispettare i principi dell’art. 5 GDPR e che il rapporto tra titolare e responsabile richiede un contratto o altro atto giuridico scritto che disciplini in modo puntuale, e non meramente esemplificativo, materia, durata, natura e finalità del trattamento, tipo di dati, categorie di interessati e obblighi del titolare.
Illiceità del trattamento accertata
L’Autorità ha ritenuto che, al momento dei fatti, la società di noleggio non fosse autorizzata ad accedere a SCIPAFI, né direttamente né tramite la banca. Di conseguenza, gli accessi effettuati dalla banca per conto della società erano illeciti, poiché finalizzati a valutare la stipula di un contratto di autonoleggio da parte di un soggetto non abilitato al sistema.
Il Garante ha inoltre evidenziato che SCIPAFI presuppone un riscontro puntuale su uno specifico documento presentato dall’interessato; nel caso concreto, la dichiarazione dei redditi della reclamante non era mai stata acquisita, rendendo ulteriormente illegittima l’interrogazione del sistema. È stata quindi ravvisata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 28 GDPR.
Sanzione e misure accessorie
Considerati la natura e la gravità della violazione, il grado di responsabilità, la condotta della banca, la cooperazione prestata, l’adeguamento organizzativo successivo e l’assenza di precedenti analoghi, il Garante ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000.000,00.
È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Garante. È stata richiamata la possibilità di opposizione avanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del reclamo e oggetto della verifica
La vicenda origina dal reclamo dell’interessata, che lamentava il diniego di un voucher per il noleggio auto perché considerata inserita in una "black list" e, più in generale, la mancata risposta a richieste di accesso sui dati e sulle ragioni del rifiuto. L’istruttoria ha riguardato la banca del gruppo e la società di noleggio, con particolare attenzione ai controlli effettuati sui dati reddituali e all’utilizzo del sistema SCIPAFI.
Accertamenti su SCIPAFI e autorizzazione ministeriale
Dagli atti è emerso che la banca aveva effettuato accessi a SCIPAFI per conto della società di noleggio tra il 2019 e il 2020. Il MEF ha chiarito che l’autorizzazione a effettuare interrogazioni sul sistema per conto della società è intervenuta solo il 6 luglio 2022, quindi successivamente ai trattamenti contestati. Il Ministero ha anche richiamato il quadro dell’art. 30-ter del d.lgs. 141/2010 e la circolare del 17 luglio 2014.
Ruoli privacy e rapporto contrattuale tra banca e società
La banca ha sostenuto di operare sulla base di un Data Processing Agreement e di un contratto di servizi, alternando la qualificazione del rapporto tra responsabile del trattamento e titolare autonomo. Il Garante ha rilevato che, per i trattamenti in esame, l’impianto contrattuale non legittimava la banca a trattare i dati della reclamante per una finalità estranea alle proprie competenze e che la società non rientrava, all’epoca dei fatti, tra i soggetti abilitati ad accedere a SCIPAFI.
Violazioni accertate e conseguenze
L’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 28 GDPR, poiché l’accesso a SCIPAFI è avvenuto senza che la società fosse autorizzata e senza il necessario riscontro sullo specifico documento reddituale dell’interessata, mai acquisito. La violazione è stata qualificata come non minore e ha determinato l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 euro, oltre alla pubblicazione del provvedimento.
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